Forma pubblico-amministrativa nei contratti sotto soglia: il MIT chiarisce l’art. 18 del d.lgs. 36/2023 (modif. dal d.lgs. 209/2024)

MIT (Parere n.3449 del 3 giugno 2025)

È legittimo imporre tramite regolamento la forma pubblico-amministrativa per tutti i contratti sotto soglia nelle procedure negoziate? E l’obbligo di registrazione per i contratti in forma privata? Il MIT con parere del 3 giugno 2025 n. 3449, in merito ai quesiti posti evidenzia che l’art. 18 del d.lgs. 36/2023 (modificato dal d.lgs. 209/2024) prevede che i contratti pubblici siano stipulati in forma pubblico-amministrativa, cioè con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata. Tuttavia, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, il contratto può anche essere stipulato “anche” mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale (ad es., scambio di lettere o PEC). Non sussiste, quindi, un divieto esplicito di utilizzare modalità diverse dalla forma pubblico-amministrativa anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono definire nel proprio regolamento le modalità di stipula, purché rispettino i principi di fiducia, risultato e accesso al mercato, evitando oneri eccessivi che potrebbero appesantire il procedimento e gravare ingiustificatamente sugli operatori economici. Inoltre, l’obbligo di registrazione dei contratti in forma privata può essere previsto, ma deve essere valutato con attenzione per non creare oneri sproporzionati.

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