Corte dei conti, Sezione Controllo R. Lombardia delibera n. 137/2025/PREV, 5 giugno 2025
Con la delibera n. 137/2025/PREV, la Corte dei conti, Sezione Controllo R. Lombardia del 5 giugno 2025, ha precisato che secondo un principio generale consolidato, la lex specialis di gara ha natura di fonte di autovincolo per la stazione appaltante, oltre che di regola di condotta per i concorrenti. Ciò comporta che, dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante non può unilateralmente modificare in senso peggiorativo gli elementi essenziali fissati negli atti di gara – quali la durata, il corrispettivo, la tipologia e l’entità delle prestazioni – se non nei limiti e secondo le procedure tassativamente previste dagli artt. 120 e ss. del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali), e comunque nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dalla lex specialis. La violazione di tale principio si riflette in una lesione diretta dei principi della par condicio, dell’affidamento e della trasparenza, ponendo in posizione di svantaggio il concorrente che abbia (o meno) formulato la propria offerta sulla base di regole non chiare, predeterminate e vincolanti, e alterando così la parità concorrenziale tra gli operatori
Peraltro, l’Amministrazione può contemperare il rigido rispetto delle condizioni di un appalto cui si è autovincolata nella lex specialis e negli ulteriori documenti di gara, prevedendo espressamente, in tali documenti, la facoltà – per l’amministrazione aggiudicatrice stessa – di adeguare talune condizioni – come durata e valore complessivo dell’appalto – alle esigenze e tempistiche specifiche della singola aggiudicazione. Come ricorda la Corte di giustizia, “prevedendo esplicitamente tale facoltà e fissandone le modalità di applicazione in detti documenti, l’amministrazione aggiudicatrice garantisce che tutti gli operatori economici interessati a partecipare a tale appalto ne siano a conoscenza fin dall’inizio e si trovino pertanto su un piede di parità nel momento della formulazione dell’offerta”.
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