MIT (parere del 03/04/2025, c.i. n. 3366)
Secondo il MIT (parere del 03/04/2025, c.i. n. 3366) il ricorso a tale procedura, nel caso di specie, non è consentita per le seguenti ragioni. Rileva per prima cosa che la Relazione Illustrativa del nuovo Codice sottolinea l’eccezionalità della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. L’art.76, c. 1 del D.Lgs.36/2023, infatti, ha valorizzato l’obbligo di motivazione per responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell’utilizzo della procedura. Ciascuna Stazione Appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dell’evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, motivando sul punto la delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, infatti, come noto, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso.
La Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede (si vd. a tal proposito il parere consultativo dell’ANAC 56/2024).