MIT (Parere 3362 del 13 maggio 2025)
Il MIT con il parere 3362 del 13 maggio 2025 ha rilevato che in base alle modifiche introdotte dal d.lgs 209/2024, gli art. 62 c. 18 e art. 63 c. 2 del codice sui contratti pubblici prevedono un regime “rafforzato” di qualificazione, per gli enti concedenti, relativamente alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di paternariato pubblico-privato per forniture e servizi pari o superiori a 140.000 euro e per lavori di importo pari o superiori a 500.000 euro. Come evidenziato dalla Relazione al correttivo la modifica al c. 18 dell’art. 62 del codice vale “al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’art. 62, c.1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’art. 3, c. 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto”. Per forniture e servizi rimanda all’art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), c. 5 dello stesso allegato II.4, modificato dal d. lgs. 209/2024. Pertanto, secondo il MIT, tenuto conto delle modifiche del decreto correttivo come sopra specificate, la risposta è affermativa.