Mit (Parere n.3392 del 13 maggio 2025)
Il Mit con il parere 3392 del 13 maggio 2025 premette che il premio di accelerazione, reintrodotto negli appalti pubblici, rappresenta un incentivo rivolto all’appaltatore non solo al rispetto delle tempistiche contrattuali, ma anche all’anticipazione dell’ultimazione dei lavori rispetto al termine pattuito. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che il premio non costituisce corrispettivo delle prestazioni lavorative, bensì un compenso autonomo, avente causa propria e distinta rispetto all’obbligazione principale di pagamento dell’opera. Si tratta, pertanto, di un’obbligazione accessoria ed eventuale, che si perfeziona esclusivamente a seguito della realizzazione dell’opera a regola d’arte e della sua consegna anticipata rispetto al termine contrattuale, e che viene corrisposta solo in presenza di tali condizioni.
Per gli appalti PNRR il premio di accelerazione è un compenso accessorio e non un corrispettivo per lavori aggiuntivi: viene riconosciuto solo se l’opera è completata prima del termine pattuito e a regola d’arte. La normativa vigente (d.l. 77/2021, art. 50, c. 4) impone che il premio sia previsto in gara, ma non consente il suo riutilizzo per altre finalità o per lavorazioni in variante, anche se non sostanziali.
Pertanto, l’importo previsto per il premio di accelerazione non può essere riattribuito al contraente principale per ulteriori lavorazioni, ma deve essere gestito secondo le regole di utilizzo dei fondi PNRR, come ribadito anche dal recente decreto MEF del 6 dicembre 2024.