La certificazione di qualità non può essere requisito di partecipazione

Anac (Delibera n. 203 approvata il 21 maggio 2025)

Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. Procedura da rifare – www.anticorruzione.it

L’Anac con la delibera n. 203 approvata il 21 maggio 2025, ha stabilito che in una gara per l’affidamento di servizi sanitari, la previsione di una clausola dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione, non è conforme al Codice degli Appalti.  La stazione appaltante può, infatti, richiedere certificazioni di qualità come requisito di partecipazione solo se ciò è imposto dalla legge o se è strettamente necessario e motivato in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso contrario, la clausola è illegittima perché limita la concorrenza e viola i principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici.

Pertanto, nel caso di specie, l’Azienda sanitaria universitaria è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne una nuova in conformità alle indicazioni fornite dall’Anac, in quanto l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione dei requisiti di partecipazione è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, la corretta declinazione degli stessi in conformità alla disciplina di riferimento.