Anac (Parere di funzione consultiva 21 maggio 2025, n. 21)
Con il parere di funzione consultiva 21 maggio 2025, n. 21 l’ANAC in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata da un importante Comune del Sud Italia, con riferimento ad una gara disciplinata dal d.lgs. 50/2016, ma con avviso riferito anche al nuovo Codice degli Appalti, ribadisce che alla luce della normativa europea e della sentenza della Corte di Giustizia UE C-642/20, non sono più ammissibili limiti quantitativi generali alla partecipazione e all’esecuzione negli RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese). Pertanto, sussiste la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate a eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.
In sintesi, le modifiche alle quote sono ammissibili se rispettano i requisiti di qualificazione e non sono strumentali a eludere la legge. Questo approccio favorisce la partecipazione delle PMI e rafforza la concorrenza, imponendo alle stazioni appaltanti una valutazione qualitativa e non meramente quantitativa delle richieste di modifica degli assetti interni agli RTI.
🔗Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI