Vi è piena compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di estetista e quella di farmacia, nel rispetto della L. n. 1/1990. L’attività di estetista può essere esercitata all’interno della farmacia tramite l’apertura di una cabina estetica, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e sia garantita la separazione materiale dei locali rispetto all’area commerciale. Non è necessario un accesso esterno autonomo, in quanto tale prescrizione non è imposta da alcuna norma di legge o regolamento.
01888/2025 REG.PROV.COLL.
00809/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero della difesa, il Comando Generale dei Carabinieri, il Comando Legione Carabinieri Sicilia, il NAS Carabinieri di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– il Comune di -OMISSIS- e l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
– del provvedimento del Comune di -OMISSIS- – Settore III, prot. n. 14654 del 25 marzo 2025, con cui è stata disposta la sospensione dell’attività di estetista con effetto immediato;
– della nota dell’ASP di -OMISSIS-, U.O.C. Farmaceutica Territoriale, prot. n. 13189 del 17 marzo 2025, e delle precedenti note prot. 50176 del 2 ottobre 2024 e prot. 50176 del 2 ottobre 2024, con cui veniva chiesta l’adozione dei provvedimenti inibitori suggeriti dal NAS ritenendo che tale attività estetica incompatibile con la gestione della Farmacia;
– della nota dell’ASP di -OMISSIS- prot. 67300 del 20 settembre 2024, conosciuta a seguito di accesso agli atti;
– del verbale di ispezione sanitaria dei NAS n. 46937 del 13 settembre 2024, con il quale veniva richiesto un provvedimento di sospensione dell’attività di estetista per quanto riscontrato in sede di sopralluogo, con particolare riferimento alla circostanza che il centro estetico è privo di accesso esterno separato rispetto ai locali della farmacia;
– nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri Sicilia, del NAS Carabinieri di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato via PEC il 14 aprile 2025 e depositato il 18 aprile 2025, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, CO. 2, DELLA L. 1/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 E DELL’ART. 1 DELL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14-6-1997, n. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, CO. 2 DELLA L.R. 35/1991. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE. Il Comune intimato avrebbe emanato l’impugnato provvedimento di sospensione a distanza di quattro anni dalla prima SCIA e oltre un anno dalla seconda, ritenendo che l’ “attività di estetica contestata è incompatibile con la prosecuzione della farmacia”; anche l’ASP, che dapprima avrebbe autorizzato l’espletamento di tali attività all’interno dei locali della farmacia – in ambienti a tal fine destinati e ritenuti idonei – avrebbe invertito il proprio convincimento ritenendo che “Tale attività è incompatibile con la gestione della Farmacia”; tale variazione sarebbe stata verosimilmente determinata da un’ispezione dei NAS, trascurando però il combinato disposto dell’art. 7, comma 2, della legge 1/90 e degli art. 1 n. 2 e 6 del DPRS n. 36/97 che consentirebbero espressamente l’espletamento dell’attività d’estetista all’interno di altre attività; parte ricorrente precisa altresì che la possibilità di esercitare tali attività “all’interno delle farmacie”, ed ivi all’interno di “locali separati” dalle aree di vendita dei farmaci, dovrebbe intendersi necessariamente nel senso di prevedere “cabine” ben disimpegnate, indipendenti ed autonome rispetto all’attività commerciale di vendita dei farmaci, senza commistioni, mentre l’imposizione di un ingresso esterno ed autonomo sulla pubblica via – prescrizione che sarebbe stata imposta per la prima volta con il provvedimento impugnato e non sarebbe contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento – non si ritroverebbe in nessuna norma nemmeno regolamentare ed anzi contrasterebbe con il disposto dell’art. 1 del DPRS n. 36/1997 recante “Schema di Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di estetista”. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 1/90, l’esercizio dell’attività di estetista in una farmacia sarebbe consentita alle imprese già autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici (per come risultante dall’oggetto sociale della Farmacia ricorrente), purché ne sia richiesta l’approvazione alla Asl e al Comune, e siano rispettati i regolamenti in materia previsti da ciascun Comune, ove esistenti; in altri termini, l’apertura di cabine estetiche all’interno delle farmacie sarebbe solo subordinata alla presentazione preventiva della SCIA al SUAP e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali, e sarebbe sempre ammessa la realizzazione di cabine estetiche all’interno dei locali della Farmacia.
- SOTTO ALTRO PROFILO CONCORRENTE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART. 7, CO. 2, DELLA L. 1/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART. 38, CO. 2 DELLA L.R. 35/1991. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 E DELL’ART. 1 DELL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14-6-1997, n. 3. Per “cabina estetica” si intenderebbe lo spazio destinato al benessere ed ai trattamenti, ubicato all’interno delle farmacie ma in ambienti insonorizzati e separati dall’area commerciale attraverso porte, disimpegni e anticamere, gestito da una estetista qualificata ed in possesso dei requisiti dell’art. 3 della legge 1/90 che si assume le responsabilità di legge legate alla sicurezza dei trattamenti. Ne conseguirebbe che una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osterebbe alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, CO. 3 DELLA L. 241/90. ABNORMITA’ DEL PROVVEDIMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. La chiusura di un’attività dovrebbe essere disposta solo in casi di non conformità con i parametri urbanistici o igienico-sanitari, tali da rendere l’attività incompatibile con la prosecuzione ed in generale con il contatto col pubblico, diversamente il provvedimento di inibizione dell’attività sarebbe sproporzionato ed abnorme; nel provvedimento impugnato non vi sarebbe traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la salute pubblica.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 7 E 10 BIS DELLA L. 241/90. Il Comune avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento impugnato con motivazione nuova prima non menzionata nella comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90, in cui veniva infatti posto a fondamento della sospensione la motivazione che “l’attività di estetista richiede la destinazione d’uso artigianale del locale”, facendo invece rinvio alla nota prot. n. 13189 del 17-3-2025 dell’ASP di -OMISSIS-, U.O.C. Farmaceutica Territoriale, e delle precedenti note prot. 50176 del 2-10-2024 e prot. 50176 del 2-10-2024, non comunicate né conosciute, con cui veniva chiesta l’adozione dei provvedimenti inibitori suggeriti dal NAS ritenendo che “Tale attività [estetica] è incompatibile con la gestione della Farmacia”.
Con decreto 20 marzo 2025, n. 113, è stata accolta la domanda cautelare ante causam.
Il Ministero si è costituito spiegando difese, sostanzialmente riconducibili alla circostanza che la giurisprudenza amministrativa confermerebbe, per l’esercizio delle attività estetiche, la separazione materiale dei locali con la gestione della farmacia, requisito assente al momento del controllo effettuato sia dal NAS dei Carabinieri, che nell’occasione dell’attività ispettiva svolta dall’ASP; sul periculum ha dedotto che controparte lamenterebbe esclusivamente presunti (e non provati) danni di carattere economico, laddove si tratterebbe di attività svolta in modo non conforme alla legge e a fronte, peraltro, di beni superiori quali, in primis, il diritto alla salute.
Con ordinanza -OMISSIS-, sono stati disposti adempimenti istruttori, sul presupposto che fosse «…necessario, ai fini del decidere, che: a) il Comune di -OMISSIS- e l’ASP di -OMISSIS- forniscano documentati chiarimenti in ordine alla vicenda, e depositino tutta la documentazione utile; b) in particolare ed oltre quanto richiesto al punto precedente, il Comune di -OMISSIS- chiarisca quanto dedotto in ricorso circa l’esistenza di un parere reso dall’Avvocatura comunale in fase procedimentale circa la legittimità dell’attività di cui si tratta…».
In data 19 maggio 2025 è stato spiegato intervento ad adiuvandum da parte della farmacia in epigrafe.
Con nota prot. n. 85/U.L. del 23 maggio 2025, versata in atti lo stesso giorno, l’Avvocatura comunale ha relazionato, anche versando in atti copia del proprio parere indirizzato al Settore III, secondo cui non si ritenevano sussistere ragioni per la sospensione.
Si legge in particolare in tale nota n. 85/2025: «…Il Comune di -OMISSIS- ha ricevuto il rilievo di ispezione igienico sanitario dal Comando dei Carabinieri NAS di -OMISSIS-, eseguito il 12.08.2024, presso la -OMISSIS- sita a -OMISSIS- in Via Roma n.211, con il quale si chiedeva di adottare i provvedimenti amministrativi di competenza con l’emissione di provvedimento di sospensione dell’attività di cabina estetica, riscontrata in sede del suddetto sopralluogo. Il Responsabile del settore III del Comune di -OMISSIS- procedeva a notificare alla -OMISSIS- la comunicazione n. 49897 dell’01.10.2024 di avvio del procedimento di sospensione, concedendo il termine di 10 gg. per le osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/90, depositate l’11.10.2024 dal legale del titolare della farmacia. Le suddette osservazioni venivano inoltrate alla sottoscritta, avvocato dell’Ente, per le valutazioni necessarie, a seguito delle quali veniva reso apposito parere con prot. n. 54909 del 28.10.2024 inviato al Dirigente del III settore, che si allega, il cui contenuto non è stato recepito dal dirigente tecnico […] Com’è noto, la possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie è garantita dalla Legge 1/90 che, all’art. 7 comma 2, recita: “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. […]”. L’apertura di una cabina estetica in Farmacia è subordinata alla presentazione preventiva di una Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A) tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, dell’idoneità delle attrezzature e dell’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e che, la stessa sia destinata ad uso artigianale. Come si evince dalla nota prot. n. 49897 del 01 ottobre 2024, Ufficio Urbanistica Sviluppo economico Protezione Civile, l’attività in oggetto risulta, secondo gli atti e i documenti pervenuti, essere in possesso di tali requisiti; inoltre, dagli scritti difensivi presentati dall’avv. Molè, in nome e per conto della “-OMISSIS-”, nota PEC del 11.10.2024, relativamente alla mancata destinazione d’uso artigianale dei locali, si evince che le cabine estetiche hanno accesso dall’ingresso principale dell’attività stessa, e pertanto devono essere considerate solo ed esclusivamente “cabine estetiche” come attività accessoria alla Farmacia, e non “centro estetico” in virtù dell’assenza di accessi separati e indipendenti. Le farmacie che esercitano “attività di estetica”, per la destinazione d’uso artigianale dei locali non necessitano di alcuna autorizzazione, poiché così come riporta l’art. 7 della Legge n. 1 del 04 gennaio 1990 al comma 2 “le imprese autorizzate ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetica […] D’altronde, la giurisprudenza amministrativa nello specifico il T.A.R. Lazio – Roma seconda sezione con sentenza n. 5036/2013, in un caso assimilabile al presente, ha statuito che vi è piena compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di estetista e l’attività di farmacia, fermo restando il solo rispetto della Legge n.1/1990 e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari nonché dell’assenza di accesso diretto dalla strada pubblica…”…».
L’ASP intimata non si è costituita, e non ha nemmeno dato adempimento alla citata ordinanza 160/2025.
All’udienza camerale del 5 giugno 2025, la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede è stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente fondato, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, ritiene il Collegio che debba essere rimarcato come l’ASP di -OMISSIS- non solo non si sia costituita per difendere i propri atti, ma nemmeno abbia adempiuto alla citata ordinanza 160/2025.
A seguire, il ricorso va accolto, facendo, ai fini della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 74 cpa, sintetico riferimento al punto ritenuto risolutivo della controversia, ossia la possibilità di esercizio dell’attività di estetista all’interno di una farmacia.
Tale compatibilità, oltre ad essere stata nitidamente illustrata dall’Avvocatura comunale sia nella relazione di cui sono stati riportati ampi passi, sia nel parere diretto al Settore III dell’Amministrazione comunale, che però se ne è discostato senza farne cenno nel provvedimento impugnato, risulta acclarata nel precedente conforme di cui alla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. II, 20 maggio 2013, n. 5036, secondo cui «…ritiene il Collegio che la norma regolamentare richiamata nel gravato diniego di nulla osta a sostegno di tale affermazione, come recata dagli artt. 2 e 3, non conduca a ritenere di dover escludere le farmacie dalla possibilità di esercitare, al proprio interno, l’attività di estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, quali la rispondenza ai prescritti requisiti igienico-sanitari e l’assenza di accesso diretto dalla pubblica strada […] una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti…».
Nel caso di specie, lo stesso Comune, nella relazione di cui si sono riportati ampi passi, dà conto del fatto che l’attività in oggetto risulta, secondo gli atti e i documenti pervenuti, essere in possesso dei requisiti previsti per il suo esercizio.
Le spese seguono la soccombenza in relazione al Comune ed all’ASP, soggetti intimati e non costituiti, mentre possono essere compensate in relazione al Ministero resistente ed alle strutture militari in epigrafe, resistenti, nonché in relazione alla farmacia interveniente.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; b) condanna il Comune di -OMISSIS- e l’ASP di -OMISSIS-, in solido fra loro, ed in favore della farmacia ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge; condanna tali Amministrazioni, altresì, a rifondere alla farmacia ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato; compensa nel resto; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
L’ESTENSORE
Diego Spampinato
IL PRESIDENTE
Giuseppa Leggio
IL SEGRETARIO