Illegittimo il silenzio del MASE nella procedura VIA per impianti da fonti rinnovabili: obblighi procedimentali e tutela dell’interesse pubblico

È illegittimo il silenzio del MASE in merito all’istanza di VIA presentata per un impianto agrivoltaico per l’inosservanza dei termini perentori stabiliti dagli artt .23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. I suddetti termini, infatti, tutelano non solo l’interesse del proponente, ma anche un interesse pubblico prevalente, consistente nella realizzazione tempestiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello nazionale e comunitario. Il Regolamento (UE) 2022/2577 qualifica tali interventi come di interesse pubblico rilevante e prevede misure emergenziali per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, rendendo il rispetto dei termini un principio fondamentale nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Inoltre, il MASE è titolare di un obbligo autonomo e inderogabile di concludere il procedimento VIA in tempi certi, anche in caso di eventuali ritardi o inerzia di altri soggetti coinvolti nel procedimento, potendo esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

01623/2025 REG.PROV.COLL.

00071/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto da
Rb Solar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista De Luca e Francesco Follieri, con domicilio digitale eletto come da indirizzi PEC risultanti dai Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

Per (i) l’accertamento dell’obbligo, in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di provvedere sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto agrivoltaico denominato “Licata” – comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) – da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), presentata in data 26 luglio 2023 e dichiarata procedibile con nota ministeriale del 31 agosto 2023, prot. n. 137952, nonché pubblicata nella stessa data ai fini della partecipazione del pubblico;

nonché per (ii) la nomina, ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, sin da ora, di un commissario ad acta che si sostituisca al Ministero in caso di ulteriore inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato in data 9 gennaio 2025, la società RB Solar Energy S.r.l. ha chiesto che questo TAR, accertasse e dichiarasse l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato Licata, con potenza pari a 68,05 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), già dichiarata procedibile dal MASE stesso con nota del 31 agosto 2023. La ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite.

1.1 – A fondamento delle superiori richieste la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito spiegato.

  1. a) Con istanza trasmessa in data 26 luglio 2023, la RB Solar Energy S.r.l. chiedeva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un impianto agrivoltaico, denominato “Licata”, della potenza di 68,05 MW, comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e ubicato nel territorio del Comune di Licata (AG). L’istanza veniva acquisita al protocollo ministeriale in data 9 agosto 2023 e risultava completa e procedibile.
  2. b) Con nota del 31 agosto 2023, prot. n. 137952, il Ministero comunicava formalmente alla società la procedibilità dell’istanza, ritenendo la documentazione completa, e provvedeva alla pubblicazione dell’avviso al pubblico e degli elaborati progettuali sul proprio portale istituzionale, dando così avvio alla fase di consultazione prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006. In tale sede, l’amministrazione precisava che al progetto si applicavano le tempistiche accelerate previste per gli interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), e che l’istruttoria tecnica veniva affidata alla Commissione Tecnica PNRR–PNIEC.
  3. c) Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, senza che pervenissero opposizioni o rilievi, la società ricorrente sollecitava più volte l’amministrazione a definire il procedimento, inviando appositi solleciti via PEC, in particolare nelle date del 17 gennaio, 27 febbraio, 11 marzo e 19 aprile 2024. In assenza di riscontri, la ricorrente presentava, in data 7 novembre 2024, istanza di accesso agli atti, volta ad acquisire eventuali pareri, nulla osta o ulteriori elaborati eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e non pubblicati. Con nota del 22 novembre 2024, il Ministero riscontrava tale istanza, precisando che non risultavano ulteriori documenti da trasmettere.
  4. d) Non ricevendo ulteriori comunicazioni né aggiornamenti, la società, in data 28 novembre 2024, reiterava la richiesta di chiarimenti sullo stato del procedimento, rimasta anch’essa priva di riscontro. 1.2 – Compiuta tale ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto (i)l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura (MIC); (ii)la mancata attivazione dei poteri sostitutivi da parte del MASE nell’ambito del procedimento per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), necessario per il completamento del Provvedimento Unico Ambientale (PUA).

2 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) si è costituito con memoria depositata il 10 gennaio 2025, senza svolgere difese.

3 – Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.

4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio – inadempimento è fondato per quanto appresso.

5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevante interesse pubblico.

5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:

  1. a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
  2. b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.

Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione integrativa di VIA è avvenuta in data 31 agosto 2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 7 febbraio 2024. Tuttavia, a tale data, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha fornito riscontro di sorta, venendo meno all’obbligo legale di concludere il procedimento, in violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.

Al riguardo, merita di essere posta in dovuta evidenza la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Sul punto, è utile richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023, nella quale si afferma in termini inequivoci che: “Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria”, con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2022/2577 che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, prevedendo misure emergenziali per la semplificazione e accelerazione delle relative procedure.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, affermando che il rispetto dei termini procedimentali in materia di impianti FER “risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione”, tali da costituire un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013).

Inoltre, la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura in esame.

A questo proposito è dirimente osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).

5.2 – Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni.

5.3 – In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l’atto dovuto.

Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l’eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell’amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.

6 – Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente amministrazione (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. V, definitivamente pronunciando:

  1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

– assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l’ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi;

  1. dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell’amministrazione intimata);
  2. condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
  3. dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’ art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza;

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO