MIT (Parere n. 3621 del 23 giugno 2023)
Con il parere n. 3621 del 23 giugno 2023, il MIT ha chiarito la differenza tra le fattispecie di illecito grave previste dall’art. 98, c. 3, lettere g) e h) del Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).
La lett. g) riguarda la contestata commissione di reati societari (es. false comunicazioni sociali), senza condanna definitiva. I mezzi di prova sono il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio.
La lett. h) si applica quando il reato è contestato o accertato con un livello di certezza maggiore, come sentenze di condanna definitiva, decreti irrevocabili o provvedimenti cautelari.
Questa differenziazione è fondamentale per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche. Un illecito professionale grave, anche se solo contestato (lett. g), può influire sull’esclusione, ma con un diverso grado di prova rispetto a un illecito accertato (lett. h).