Sulla legittimità del GSE nel disporre la decadenza dagli incentivi per mancata dimostrazione documentale della tempestiva installazione dei moduli fotovoltaici

In tema di accesso agli incentivi del Conto Energia, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) può legittimamente disporre la decadenza dalle tariffe del Secondo Conto Energia ex L. 129/2010, e la contestuale ammissione al Terzo Conto Energia qualora riscontri, anche tramite riscontri fotografici, la mancata installazione dei moduli fotovoltaici necessari a dimostrare il requisito della tempestiva fine dei lavori, essendo onere del richiedente dimostrare la presenza tempestiva degli stessi con documentazione oggettiva e dettagliata (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)

12821/2025 REG.PROV.COLL.

03196/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3196 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

Est Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina n. 48;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento n. GSE/P20190004128 del 18.1.2019 emesso dal GSE all’esito del procedimento di verifica sull’impianto fotovoltaico n. 191512,02 di potenza pari a 989,82 kW, con cui è stato comunicato che l’impianto non può fruire dei benefici del Secondo Conto Energia ex L. 129/2010, in quanto carente dei requisiti cui è subordinato il relativo accesso, tuttavia ammettendo l’impianto agli incentivi di cui al D.M. 6.8.2010 a partire dalla data di entrata in esercizio (28.04.2011), rideterminando, così, l’incentivo spettante in virtù di compensazione tra quanto già percepito e quanto dovuto in base alla rideterminazione tariffaria, fino a concorrenza;

– della pregressa nota GSE/P20180091039 del 02.10.2018 con cui il Gestore ha chiesto osservazioni e integrazioni documentali, segnalando alcune potenziali criticità;

– nonché di ogni altro atto rispetto ai primi presupposto, successivo o in qualche modo connesso, ove lesivo degli interessi della odierna ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Est Italia s.r.l. il 3 giugno 2024:

– del provvedimento prot. n. GSE/P20240008136 – 26/03/2024 (di seguito anche “Provvedimento”), con cui il GSE ha comunicato a EST Italia S.r.l. il rigetto della istanza di riesame ai sensi dell’art. 42, comma 3, D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120 dell’11 settembre 2020, e la conferma del provvedimento n. GSE/P20190004128 del 18.1.2019, che aveva disposto la decadenza dalle tariffe del D.M. 19.02.2007 e l’ammissione a quelle del D.M. 06.08.2010, già impugnato con atto introduttivo del presente giudizio;

di ogni altro atto allo stesso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo degli interessi della ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 46 e 65 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso che:

-nel procedimento oggetto del giudizio, concluso con provvedimento di decadenza dal Secondo Conto Energia e contestuale ammissione al Terzo Conto Energia per mancata dimostrazione del requisito della tempestiva fine dei lavori documentata a mezzo fotografico, ex L. 129/2010 di ammissione al regime c.d. Salva Alcoa, il GSE ha provveduto sulla base del riscontro fotografico, tramite confronto tra le foto di qualifica e le foto di sopralluogo, “della mancata installazione di moduli fotovoltaici su almeno tre strutture di supporto”;

-la ricorrente sostiene la tempestiva presenza dei moduli sulle tre strutture di supporto, con particolare riferimento all’“allegato foto 5” (cfr. doc. 2 della ricorrente depositato il 15 febbraio 2024), che afferma caricato sul portale del GSE in fase di istanza di ammissione;

-detto allegato raffigurerebbe l’intero impianto ultimato al 29 dicembre 2010 in ogni sua parte, ivi compresi i panelli del sottocampo oggetto del presente giudizio; detta foto secondo la ricorrente dimostrerebbe, nel relativo ingrandimento, che i moduli che il GSE afferma come mancanti sono stati installati entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto che sembrano opportuni documentati chiarimenti da entrambe le parti in merito alla possibilità di ricavare obiettivamente, da un esame dei dettagli dell’intera documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente in fase di qualifica, la presenza dei moduli fotovoltaici dei quali il GSE ha rilevato la mancanza;

Ritenuto quindi di onerare entrambe le parti di produrre l’intera documentazione fotografica, ingrandita o in alta risoluzione, prodotta in fase di ammissione agli incentivi, con spiegazione illustrativa, eventualmente corredata dallo schema unifilare, dal layout d’impianto, da aereofotogrammetrie, con particolare riferimento

1) all’allegato foto 5, che la ricorrente afferma già caricato sul portale GSE in fase di ammissione;

2) all’indicazione specifica della sezione e del sottocampo dei moduli la cui presenza è controversa;

3) alla posizione dei moduli la cui presenza è controversa nell’ambito del campo fotovoltaico, anche in base a punti di riferimento come i quadri di campo;

Ritenuto di fissare alle parti per i predetti incombenti il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e di fissare l’udienza di merito al 16 dicembre 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) dispone gli incombenti istruttori nei sensi ed entro i termini di cui in motivazione.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 16 dicembre 2025.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Giacomo Nappi, Referendario

L’ESTENSORE
Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO