TAR PUGLIA, SEZ. II, 9 luglio 2025, n. 12528 – L’interdittiva antimafia emessa nei confronti di un’azienda agricola, fondata su elementi idonei a dimostrare un concreto pericolo di condizionamento mafioso e legami con soggetti già colpiti da analoghi provvedimenti, legittima la revoca, da parte di ISMEA, dell’aggiudicazione di un terreno agricolo. Tale revoca è conforme agli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 e si applica anche in assenza di fatti nuovi e in presenza di un rapporto di continuità tra l’impresa e soggetti a rischio, in ragione della tutela dell’ordine pubblico e della necessità di prevenire infiltrazioni mafiose. Inoltre, la futura nomina di un custode del fondo incaricato di gestire le attività connesse alla coltivazione consente di escludere la sospensione cautelare del provvedimento, anche a fronte di potenziali pregiudizi occupazionali. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
N. 00231/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00814/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azienda Agricola di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. – Prefettura di Barletta, Ministero della difesa, Comando provinciale dei carabinieri Bat, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Istituto di servizi per il Mercato agricolo alimentare – Ismea, Ente pubblico economico nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
a) della interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, prot. Interno n. 0023273 del 24 aprile 2025, della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, Ufficio territoriale del Governo, notificata il 28/04/2025;
b) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuti, ivi compresi i rapporti informativi forniti dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Ispettivo Antimafia nonché tutti i verbali del procedimento.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 giugno 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) della Determinazione del Direttore Generale n. 327 datata 5 maggio 2025, preannunziata con nota del 7 maggio 2025 e conosciuta in data 16 maggio 202, recante “la revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione del 18 aprile 2018, n. 448- dei terreni situati in agro di Trinitapoli (BT) estesi Ha 197.27.29…”;
b) della nota datata 4 giugno 2025 con cui ISMEA rigetta l’stanza di revoca in autotutela formulata dalla ricorrente in data 3 giugno 2025;
c) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuti, ivi compresi i rapporti informativi forniti dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Ispettivo Antimafia nonché tutti i verbali del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Barletta, del Ministero della difesa, del Comando provinciale dei Carabinieri Bat e dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Debora Poli Cappelli, su delega orale dell’avv. Michele Dionigi, per la ricorrente, l’avv. Marco Orlando, per l’Ismea, e l’avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Considerato che la ditta ricorrente, con motivi aggiunti di ricorso cui accede la domanda cautelare chiede la sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale l’Ismea ha adottato la revoca dell’aggiudicazione di un terreno nei riguardi dell’Azienda agricola di -OMISSIS-, sulla base della presupposta interdittiva antimafia che forma oggetto anch’essa di impugnativa;
Considerato che, ad una delibazione sommaria tipica della presente fase incidentale cautelare, il ricorso non sembra fondato su persuasivi profili di fondatezza;
Considerato, più in dettaglio, che gli elementi istruttori valorizzati dall’Autorità prefettizia delineano il pericolo di condizionamento della vita dell’Azienda ricorrente, avuto riguardo sia al coinvolgimento della titolare in operazioni di polizia giudiziaria, sia in relazione al legame di stretta parentela con i componenti di altre società operanti nel medesimo settore imprenditoriale agricolo, a loro volta attinte da interdittive antimafia;
Considerato, in particolare, che l’attualità dei rapporti tra la ditta ricorrente e le società già colpite da interdittiva antimafia si desume dalle fatture emesse nell’ultimo anno rivelatrici di un rapporto consolidato con la società Italcarciofi;
Considerato che la ricorrente non allega fatti persuasivi di una dissoluzione dei legami con ditte entrate nel mirino dell’azione di prevenzione antimafia della Prefettura;
Rilevato che, anche la vicenda relativa all’acquisto del terreno di proprietà Ismea, per come descritta nel provvedimento impugnato, appare indicativa di capacità intimidatrice della ricorrente nei riguardi di soggetti operanti nello stesso settore dell’imprenditoria agricola;
Ritenuto che la revoca dell’aggiudicazione del terreno Ismea si configura quale effetto ineludibile dell’interdittiva adottata nei riguardi della ricorrente alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 92 e 94 del d.lgs. n.159 del 2011;
Ritenuto che il pericolo di un pregiudizio per i lavoratori occupati nell’attività di coltivazione del fondo sopra citato non appaia fondato, tenuto conto della futura nomina di un custode del fondo incaricato di gestire le attività connesse alla coltivazione “…l’Istituto si è limitato a nominare un custode che si occuperà del fondo, quando lo stesso verrà liberato dalla -OMISSIS- (doc. 12 – Determinazione n. 407-25)”;
Ritenuto di compensare le spese della fase incidentale
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
L’ESTENSORE
Carlo Dibello
IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano
IL SEGRETARIO