TAR Toscana, 17 luglio 2025, n. 1397 – Il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa, il tenore della proposta negoziale. Non vi sono, quindi, preclusioni a che attraverso il richiamato istituto possano essere acquisite certificazioni che ineriscono ad aspetti della offerta tecnica purché non idonee a modificarne il contenuto. Pertanto, nel caso di specie, può essere ammessa al soccorso istruttorio processuale, la certificazione TCO in corso di validità al momento della presentazione della offerta, in quanto il fatto che la predetta certificazione sia scaduta in corso di gara non vale a minare la validità della offerta. Se è, infatti, possibile integrare, tramite soccorso istruttorio, una certificazione che non era stata prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, altrettanto ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara.
N. 01397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Converge S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1AA99687A, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Albanese, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Estar – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli, 2;
nei confronti
Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della determinazione del Direttore di Area n. 556 del 29.04.2025, comunicata in data 30/04/2025, con cui ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale – ha aggiudicato il lotto n. 1 relativo alla procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura di PC fissi, portatili e SW var per le AA.SS. e AA.OO. della regione Toscana Fondazione Gabriele Monasterio, ISPRO ed ESTAR, nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l’istanza di autotutela presentata in data 14.02.2025, annullando l’aggiudicazione nei confronti di Sistemi HW e SW S.p.A. senza escludere anche la società seconda in graduatoria Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.;
– del verbale del seggio di gara in data 17.04.2025, con il quale è stata confermata la decisione della Commissione giudicatrice di annullare in autotutela l’aggiudicazione del lotto 1 e contestualmente aggiudicare il lotto n. 1 a favore della società Hitech, nonché del verbale della Commissione giudicatrice del 02.04.2025, con particolare riferimento alla parte in cui non ha escluso Hitech dalla procedura;
– per quanto occorrer possa, della determinazione del Direttore di Area n. 58 del 16.01.2025 nella parte in cui ESTAR non ha escluso la società Hitech collocandola seconda in graduatoria;
– di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, la società Hitech, con particolare riferimento ai verbali nn. 2-4-7, i verbali della commissione giudicatrice del 07.10.2024, del 25.11.2024;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la non esclusione della società Hitech e la conseguente aggiudicazione alla predetta società della fornitura del lotto n. 1;
per il risarcimento di tutti danni subiti e subendi a causa dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, mediante affidamento del contratto per l’intera durata della fornitura, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d’ora espressa domanda;
in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno che ci si riserva di dimostrare in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONVERGE S.R.L. il 30.5.2025:
– della determinazione del Direttore di Area n. 556 del 29.04.2025, comunicata in data 30/04/2025, con cui ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ha aggiudicato il lotto n. 1 relativo alla procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura di PC fissi, portatili e SW var per le AA.SS. e AA.OO. della regione Toscana Fondazione Gabriele Monasterio, ISPRO ed ESTAR, nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l’istanza di autotutela presentata in data 14.02.2025, annullando l’aggiudicazione nei confronti di Sistemi HW e SW S.p.A. senza escludere anche la società seconda in graduatoria Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. (di seguito “Hitech”);
– del verbale del seggio di gara in data 17.04.2025, con il quale è stata confermata la decisione della Commissione giudicatrice di annullare in autotutela l’aggiudicazione del lotto 1 e contestualmente aggiudicare il lotto n. 1 a favore della società Hitech, nonché del verbale della Commissione giudicatrice del 2.04.2025, con particolare riferimento alla parte in cui non ha escluso Hitech dalla procedura;
– per quanto occorrer possa, della determinazione del Direttore di Area n. 58 del 16.01.2025 nella parte in cui ESTAR non ha escluso la società Hitech collocandola seconda in graduatoria;
– di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, la società Hitech, con particolare riferimento ai verbali nn. 2-4-7, i verbali della commissione giudicatrice del 7.10.2024, del 25.11.2024;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la non esclusione della società Hitech e la conseguente aggiudicazione alla predetta società della fornitura del lotto n. 1
nonché, per il risarcimento di tutti danni
subiti e subendi a causa dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, mediante affidamento del contratto per l’intera durata della fornitura, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d’ora espressa domanda
e, in via subordinata, per la condanna,
al risarcimento per equivalente del danno che ci si riserva di dimostrare in corso di causa;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L. il 9\6\2025:
per l’annullamento
– in parte qua della Determinazione n. 556 del 29.4.2025 nella parte in cui Converge risulta collocata seconda in graduatoria anziché essere esclusa dalla gara;
– del verbale del Seggio di gara del 17.4.2025 (allegato alla Determinazione n. 556/2025), pure nella parte in cui Converge risulta collocata seconda in graduatoria;
– nonché, ancora per l’annullamento, in parte qua, di tutti gli atti e verbali della procedura nella parte in cui si è proceduto ad una valutazione di conformità dell’offerta tecnica prodotta da Converge, ed in particolare i verbali n. 2, 3 e 4;
– nonché per l’annullamento in parte qua di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, anche ignoto, comunque lesivo per la ricorrente incidentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. e di Estar – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.r.l. Convergence, premesso: 1) di aver partecipato alla gara indetta da Estar per la stipula di una convenzione finalizzata alla fornitura di PC fissi, portatili, classificandosi al terzo posto in relazione al lotto n. 1; 2) che nella predetta gara rivestiva particolare rilevanza il requisito della efficienza energetica delle apparecchiature offerte risultante da apposito certificato ETEC prodotto da un laboratorio accreditato che i concorrenti dovevano produrre a pena di esclusione; 3) di aver inoltrato alla Stazione appaltante una istanza di autotutela con la quale segnalava che le offerte presentate dalle prime due imprese in graduatoria non risultavano conformi alle prescrizioni della lex specialis; 4) di aver segnalato, in particolare, nel predetto esposto, con particolare riferimento alla offerta presentata dalla seconda classificata, Hitech Distribuzione Informatica S.r.l, che il certificato ETEC dalla stessa allegato si riferiva ad un modello di PC, Acer Veritone VX4710G, diverso da quello indicato nella offerta (Acer Veriton X4710GT); 5) che Estar, prendendo atto della segnalazione, ha annullato la aggiudicazione alla prima classificata (escludendola dalla gara) mentre ha chiesto ad Hitech chiarimenti in ordine alla diversità fra il modello di pc di cui alla certificazione ETEC e quello offerto; 6) che la predetta impresa, in risposta alla richiesta ha prodotto una dichiarazione con la quale il produttore (ACER) ha affermato che il modello fornito al laboratorio di certificazione consisteva in una piattaforma sample ( pre-produzione) della famiglia di prodotto serie Veriton X4710G/GT di cui era stata modificata la componentistica per poter effettuare i vari test e rispettare i valori di benchmark ed Etec come richiesto da capitolato. Il prototipo portato in laboratorio, una volta effettuato il test, sarebbe poi stato industrializzato e offerto in gara come modello Veriton X4710GT; 7) che i predetti chiarimenti sono stati recepiti da Estar il quale, ritenendo plausibile che il test relativo al consumo energetico sia stato effettuato su un modello pre-sale, ha aggiudicato la commessa a Hitech Distribuzione Informatica S.r.l..
Tutto ciò premesso, la S.r.l. Convergence impugna l’esito della gara con ricorso principale seguito da motivi aggiunti formulati a seguito della ostensione della documentazione da essa richiesta e in particolare della dichiarazione del produttore ACER.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce che: a) la controinteressata avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara in quanto la allegazione alla sua offerta di un certificato ETEC riferito da un prodotto diverso da quello offerto equivarrebbe alla mancata presentazione del predetto certificato che la lex specialis sanzionava con la esclusione; b) la Commissione, ammettendo ex post la presentazione in sede di offerta di un certificato diverso da quello richiesto a pena di esclusione avrebbe utilizzato il soccorso istruttorio per acquisire nuovi elementi riguardanti l’offerta tecnica, contravvenendo così al disposto dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023; c) che la affermazione secondo cui sarebbe plausibile che Hitech abbia fatto eseguire il test di efficienza energetica su un modello pre-sale successivamente industrializzato sarebbe viziata da difetto di istruttoria in quanto i modelli ACER Veriton X4710G e X4710GT sarebbero entrambi stati immessi in commercio già nel 2022 prima che fosse bandita la gara; d) che la difformità fra prodotto certificato e prodotto offerto avrebbe anche viziato l’attribuzione dei punteggi in quanto la valutazione operata dalla Commissione con riguardo al criterio della efficienza energetica del prodotto sarebbe stata operata su un prodotto diverso da quello offerto; e) che la indicata discrasia fra prodotto offerto e certificazione ETEC renderebbe incerta e quindi, anche sotto tale profilo, inammissibile la stessa offerta tecnica presentata da Hitech; f) che la richiamata difformità costituirebbe altresì grave illecito professionale parimenti sanzionabile con la esclusione; g) che il comportamento dilatorio tenuto da Estar nell’adempiere alle richieste di accesso agli atti formulate da Converge avrebbe violato il suo diritto di difesa.
Con motivi aggiunti notificati in data 30/05/2025, la ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato nel ricorso principale, ha ulteriormente dedotto che la dichiarazione del produttore, secondo cui i componenti hardware del prodotto portato presso il laboratorio sarebbero stati modificati, confermerebbe la diversità fra il prodotto certificato e quello offerto.
Le censure sopra rubricate sub “a” e “b” sono fondate ed assorbenti.
Sono attestati dagli atti prodotti in giudizio e non sono contestati i seguenti fatti: 1) l’offerta di Hitech era riferita al PC di marca Acer modello Veriton DX4710GT; 2) la certificazione di laboratorio dalla stessa allegata alla offerta è stata rilasciata a seguito del test effettuato su un PC Acer Veriton DX4710G; 3) si tratta, come si evince dalla documentazione rinvenibile sul sito del produttore di due modelli diversi in quanto dotati ognuno di proprie caratteristiche tecniche.
Tali circostanze, evidenziate nella istanza di autotutela presentata dalla ricorrente dopo la prima aggiudicazione, hanno indotto la stazione appaltante a chiedere un chiarimento alla offerente Hitech.
In risposta a tale istanza è stata prodotta una dichiarazione del produttore secondo la quale il PC sul quale sarebbe stato effettuato il test di efficienza energetica non si identificherebbe con il modello Veriton DX4710G ma costituirebbe una sorta di prototipo rispondente alle caratteristiche tecniche richieste dalla amministrazione che sarebbe poi stato poi industrializzato e immesso in commercio attraverso l’offerta presentata dalla Società.
Si tratta, tuttavia, di una giustificazione inammissibile perché non corrispondente a quanto certificato dal laboratorio accreditato ai fini ETEC.
La attestazione allegata alla offerta presentata da Hitech si riferisce infatti ad uno specifico modello facente parte del catalogo Acer (Veriton DX4710G) e può produrre i suoi effetti certificativi solo in relazione a tale prodotto che non corrisponde a quello offerto.
Il fatto che la macchina portata presso il laboratorio pur recando l’etichetta Veriton DX4710G fosse (in ipotesi) qualcosa di diverso da tale modello lungi dal costituire un chiarimento plausibile si configura come un elemento sviante che mina la stessa validità della attestazione.
Secondo le parti resistenti la certificazione di efficienza energetica sarebbe invece valida perché la stessa, in base alla lex specialis, non andrebbe riferita ad un modello specifico del PC ma ad una sua configurazione.
Si tratta di una tesi che il Collegio non condivide.
Vero è che un certo articolo industriale può essere offerto sul mercato con diverse configurazioni che indicano la presenza di differenti componentistiche, tuttavia quando ciò accade ogni specifica configurazione viene individuata da un codice, numero, suffisso, sigla o altro nell’ambito del catalogo con cui il produttore comunica al pubblico le caratteristiche della propria gamma di prodotti.
Nel caso di specie, invece, ciò non risulta essere avvenuto in quanto ad essere certificato è stato il PC Acer Veriton DX4710G senza alcun riferimento ad una specifica configurazione dello stesso individuata dal catalogo del produttore.
Le parti resistenti asseriscono che ciò non sarebbe stato possibile dal momento che la configurazione dell’apparecchio portato in laboratorio sarebbe stata creata ad hoc. Ma si tratta ancora una volta di un argomento che non vale a rendere ammissibile l’offerta perché tale circostanza non è stata espressamente dichiarata in sede di verifica ETEC. E, comunque, anche se fosse vero che sotto l’etichetta Veriton DX4710G sia stato in realtà sottoposto a test un prodotto avente una diversa e non ufficiale configurazione ciò andrebbe ad introdurre un elemento di grave ambiguità ed incertezza in ordine all’oggetto della attestazione di efficienza energetica che in base alla lex specialis (art. 16 del disciplinare) costituiva parte integrante della offerta tecnica.
Hitech Distribuzione Informatica ha proposto ricorso incidentale nel quale con il primo motivo si sostiene che anche l’offerta tecnica presentata da Convergence sarebbe irregolare in quanto il certificato TCO dei PC offerti che essa avrebbe prodotto in ossequio alla previsione del paragrafo n. 4 del capitolato tecnico sarebbe in realtà scaduto in data antecedente a quella della presentazione della offerta.
La circostanza è documentalmente comprovata e comunque ammessa da Converge la quale, tuttavia, ha prodotto in giudizio una certificazione TCO con scadenza successiva a quella della presentazione della offerta sostenendo che essa potrebbe essere acquisita agli atti di gara in base all’istituto del cd. “soccorso istruttorio processuale”.
La controinteressata ha replicato affermando che la certificazione TCO attenendo non ai requisiti di ammissione ma ai prodotti offerti non sarebbe suscettibile di soccorso istruttorio e che, in ogni caso, la nuova certificazione prodotta sarebbe scaduta nel corso della gara.
Il ricorso incidentale è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale (Consiglio di Stato sez. V 16/03/2020, n. 1881; Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2025, n.1707).
Non vi sono quindi preclusioni a che attraverso il richiamato istituto possano essere acquisite certificazioni che ineriscono ad aspetti della offerta tecnica purché non idonee a modificarne il contenuto (Cons. Stato, V, 1881/2020 cit.).
Può, quindi, essere ammessa al soccorso istruttorio processuale la certificazione TCO in corso di validità al momento della presentazione della offerta prodotta da in giudizio da Converge.
Il fatto che la predetta certificazione sia scaduta in corso di gara non vale a minare la validità della offerta.
Sul punto si è già pronunciato il giudice amministrativo d’appello osservando che se è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara (Consiglio di Stato, III, 1707/2025 cit.).
Nel ricorso incidentale la controinteressata afferma che Converge, producendo un certificato non in corso di validità al momento della presentazione della offerta, avrebbe altresì reso dichiarazioni false e fuorvianti.
In realtà la sussistenza di una certificazione in corso di validità, ancorché non prodotta in allegato alla offerta, esclude che possa configurarsi qualsivoglia prospettazione falsa o fuorviante.
Il ricorso principale deve, quindi, essere accolto mentre quello incidentale va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti e quello incidentale come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto: 1) annulla l’impugnata aggiudicazione; 2) dispone il subentro della ricorrente nella aggiudicazione; 3) respinge il ricorso incidentale.
Condanna Estar e la controinteressata in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.000 oltre Iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi
IL SEGRETARIO