Gara Rifiuti al Sud: illegittimità e annullamento della gara da parte di ANAC

ANAC – Delibera n. 284 del 23 luglio 2025

L’ANAC, con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, ha rilevato nella gara per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti di un capoluogo del Sud Italia diverse criticità, nella documentazione di gara, legate a requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi. In particolare:

È stata giudicata illegittima la richiesta di dimostrare un fatturato specifico solo negli ultimi tre anni invece che nel decennio precedente, limitando così ingiustamente la possibilità di partecipazione a operatori con esperienza più ampia.

È stata censurata la cosiddetta “clausola territoriale”, che obbligava i partecipanti a disporre di un deposito o cantiere funzionale all’interno del territorio comunale già in fase di gara, escludendo operatori validi privi di tale struttura fisica.

Sono stati ritenuti illegittimi anche i requisiti a pena di esclusione relativi al possesso di mezzi e attrezzature tecniche e delle certificazioni di qualità, da dimostrare già nella fase iniziale della gara.

Tali requisiti hanno ridotto drasticamente la platea dei partecipanti, violando i principi di libera concorrenza e parità di trattamento propri delle gare pubbliche, soprattutto in settori strategici come la gestione dei rifiuti.

Pertanto, l’ANAC ha disposto l’annullamento in autotutela di tutta la documentazione di gara, invitando la stazione appaltante a procedere a una completa revisione degli atti e a rinnovare la procedura rispettando i principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità.

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