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Sull’accesso difensivo ai documenti amministrativi: prevalenza del diritto di difesa sul diniego per assenza di nesso di strumentalità e sui limiti derivanti dagli accordi con soggetti terzi

Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457 – L’interesse all’accesso difensivo ai documenti amministrativi ex art. 24, c. 7, L. 241/1990, fondato sull’art. 24 Cost., prevale sulle esigenze di riservatezza e non può essere negato sulla base dell’assenza di nesso di strumentalità quando la parte richiedente individua puntualmente i documenti necessari alla difesa in una controversia pendente, né può giustificare il diniego la presenza di accordi con terzi o la scadenza degli stessi se collegati alla vicenda giudiziaria, essendo preclusa all’Amministrazione ogni valutazione ex ante sull’utilità o decisività della documentazione richiesta. Pertanto, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di accesso fondato sull’assenza di strumentalità e sulla natura scaduta degli accordi con terzi si configura come ingiustificato e lesivo del diritto di difesa della parte istante, con conseguente dovere dell’Amministrazione di consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

N. 07457/2025REG.PROV.COLL.

N. 03043/2025 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2025, proposto da
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D’Appello, n. 16;

contro

-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Castellani, Stefania Guarino e Daniela Bramati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 574/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l’accesso agli atti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Boursier e Guarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Torino, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 18 giugno 2024, ha convenuto avanti al Tribunale ordinario di Torino (sez. VI, civile, R.G. n. 10737/2024) la società -OMISSIS-s.p.a., chiedendo il ricorso dei danni in tesi patiti a causa delle asserite, illecite condotte e violazioni contrattuali dalla stessa posta in essere; l’accordo che l’Amministrazione ritiene violato verte sulla negoziazione, stipulazione e successiva ristrutturazione di tre contratti derivati sottoscritti dallo stesso Comune con -OMISSIS-nel 2003 (Swap 2003), nel 2006 (Swap 2006) e nel 2007 (Swap 2007).

2. -OMISSIS-ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990, al Comune di Torino il rilascio della documentazione ritenuta utile a meglio ricostruire l’operatività in derivati dell’Ente, nonché il contenuto delle pertinenti consulenze finanziarie di cui quest’ultimo si era avvalso; nella richiesta ostensiva proposta dall’istante è stato specificato che: “tanto i contratti di -OMISSIS- s.r.l. (prima, -OMISSIS- S.A.) quanto le determinazioni alla loro base rappresentano circostanze fattuali di fondamentale rilevanza per -OMISSIS-, ai fini della tutela della propria posizione giuridica e della predisposizione delle proprie memorie difensive”.

3. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, -OMISSIS-ha gravato il provvedimento del 18 novembre 2024, -OMISSIS-, con il quale il Comune di Torino ha ritenuto inammissibile l’istanza ostensiva per insussistenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse difensivo allegato dalla Società, aggiungendo che osterebbe comunque al positivo esito del procedimento la circostanza che la documentazione richiesta si sostanzia in accordi contrattuali con soggetti terzi rispetto al giudizio civile richiamato, in gran parte scaduti e non più efficaci.

Con nota del 21 novembre 2024, la società ha insistito nella richiesta e replicato in sede amministrativa al diniego comunale, determinandosi contestualmente ad impugnarlo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, dinanzi al quale ha denunciato la violazione degli artt. 24, comma 7 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Con successiva nota del 13 dicembre 2024, il Comune di Torino ha dichiarato di nuovo l’istanza inammissibile, richiamando le motivazioni già precedentemente espresse.

Quest’ultimo atto è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, la quale ha rinnovato le critiche già espresse, ossia la violazione degli artt. 24, comma 7 e 25 della legge n. 241 del 1990.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. 574 del 2025, ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, ritenendo la fondatezza delle doglianze proposte dalla società -OMISSIS- s.p.a.

Il Collegio di prima istanza ha ritenuto che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, pertanto le norme limitatrici di tale diritto devono essere interpretate secondo criteri di stretta tassatività, evidenziando, altresì, che la Società ha fornito al Comune prima e al Tribunale poi un complesso di elementi idoneo ‘a chiarire che gli atti richiesti vertono su segmenti di attività amministrativa e contrattuale che, sebbene coinvolgenti soggetti terzi, nondimeno si palesano strettamente connessi sul piano temporale e contenutistico con la vicenda civilistica’. Il T.A.R. ha ravvisato l’allegato interesse della società ricorrente in relazione alla documentazione richiesta, assumendo che quest’ultima verte proprio sulla gestione del debito pubblico cittadino oggetto della richiamata controversia civilistica, pertanto non può negarsi che la relativa conoscenza si ponga in tale prospettiva come necessaria ai fini rappresentati. Ne consegue che ‘le gravate note amministrative espressive del diniego all’accesso documentale si pongono, all’esito del superiore scrutinio, in violazione degli artt. 24 – 25 della legge n. 241/1990’.

5. Il Comune di Torino ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “Motivo primo: sussistenza dei presupposti di improcedibilità del ricorso di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia. Omessa e/o insufficiente motivazione. Erroneità. Illogicità. Perplessità; in subordine: sussistenza dei presupposti di inammissibilità dei motivi aggiunti di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia. Omessa e/o insufficiente motivazione. Erroneità. Illogicità. Perplessità; Motivo secondo: sul diritto della ricorrente all’accesso. Violazione ed errata interpretazione degli artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990. Travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Omessa e/o insufficiente motivazione. Contraddittorietà. Illogicità e ingiustizia manifesta. Perplessità; III Motivo: Sul diritto del ricorrente all’accesso. Violazione ed errata interpretazione degli artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990 e dell’art. 34 c. 2 c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 comma 2, Cost. Travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Omessa e/o insufficiente motivazione. Contraddittorietà. Illogicità e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Perplessità; Motivo quarto: sulla condanna alle spese. Violazione ed errata interpretazione degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. Errore sui presupposti. Difetto di motivazione. Irrazionalità. Illogicità. Irragionevolezza. Perplessità”.

6. La società -OMISSIS-s.p.a. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.

7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.

8. All’udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

9. Con il primo mezzo, l’appellante denuncia il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, assumendo di avere rilevato in primo grado l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, rivolto contro un provvedimento non più lesivo, in quanto sostituito da un atto successivo di conferma in senso proprio. Con il provvedimento del 16 dicembre 2024, l’Amministrazione ha riaffermato l’inammissibilità dell’istanza reiterata da -OMISSIS-s.p.a. con motivazione resa per relationem, all’esito della valutazione nel merito degli elementi di novità rappresentati dall’istante. L’appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia per non avere esaminato neppure l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, formulata in subordine nella memoria del 4.3.2025, nella denegata ipotesi di affermazione del carattere meramente confermativo dell’atto del 16.12.2024, come tale, insuscettibile di autonoma impugnazione.

10. Con il secondo motivo di appello, il Comune di Torino ha dedotto l’erronea interpretazione degli artt. 24 comma 7 e 25 l. n. 241 del 1990 da parte del Giudice di prima istanza, il quale non avrebbe rilevato che le finalità difensive dell’accesso devono essere ‘dedotte puntualmente nell’istanza di ostensione e, in ipotesi di collegamento a un giudizio pendente … grava sull’istante l’onere di fornire una corrispondente indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova’. Il T.A.R., inoltre, avrebbe mancato di considerare e sanzionare ‘l’estrema genericità delle istanze circa le presunte finalità difensive’, poiché -OMISSIS-s.p.a. si sarebbe limitata a presentare ‘vaghe asserzioni e mere formule di stile che non soddisfano i requisiti di ammissibilità dell’accesso difensivo’. Secondo l’appellante, il Collegio avrebbe errato, nel vagliare la legittimità del diniego, a dare importanza al ‘mero dato per cui la documentazione richiesta verterebbe sulla gestione del debito pubblico cittadino’ e ‘la qualità di parte del Comune nella controversia civile’, dovendosi ribadire – secondo il Comune – che ‘la mera pendenza di un giudizio non è sufficiente per invocare il diritto di accesso nella particolare accezione difensiva’.

11. Con la terza censura, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, la quale recherebbe una motivazione incoerente e decontestualizzata, in quanto i provvedimenti, espressamente qualificati come di inammissibilità, non sarebbero stati impugnati sotto tale profilo dal ricorrente. L’Ente non si sarebbe pronunciato sulle cause di esclusione poste a tutela degli interessi pubblici e privati, non solo su quelli di -OMISSIS-s.p.a., potenzialmente pregiudicati dalla diffusione della documentazione. Il Comune non avrebbe fatto menzione, in sede procedimentale e nelle difese dell’esistenza degli elementi dotati di protezione ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, pertanto le statuizioni che escludono la sussistenza nella fattispecie di limiti all’accesso sarebbero state rese in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’esponente lamenta che il Collegio di prime cure si sarebbe spinto nell’escludere in via anticipata le esigenze di riservatezza di terzi, malgrado l’assenza di istruttoria condotta sul punto dalla competente Amministrazione. Il travisamento sarebbe evidente, posto che è irrilevante la mancata costituzione in giudizio di -OMISSIS-, a fronte del mancato avvio della fase procedimentale di coinvolgimento dei controinteressati, stante l’assorbente inammissibilità dell’istanza.

12. Con il quarto motivo, il Comune di Torino si duole della statuizione sulle spese di lite, affermando che, a seguito della riforma della sentenza impugnata, andrebbe modificata la pronuncia sulle spese di giudizio e, in subordine, in ipotesi di rigetto del gravame, contesta la sentenza laddove il Giudice di primo grado non ha provveduto alla compensazione, tenuto conto che l’Amministrazione si sarebbe determinata secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza prevalente.

13. Le critiche, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.

14. L’appello è infondato.

15. La società -OMISSIS-s.p.a. ha impugnato il provvedimento del Comune di Torino -OMISSIS- del 18 novembre 2024, con cui è stata respinta l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 24, comma 7, e 25, l. n. 241 del 1990, con la quale la Società ricorrente ha chiesto, inter alia, la copia dei seguenti documenti:

– gli schemi dei contratti di consulenza pluriennali di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 2003 10381/024 in data 2 dicembre 2003;

– i contratti sottoscritti dal Comune di Torino e da -OMISSIS- S.A. aventi ad oggetto l’affidamento del diritto di accesso al servizio gestionale ‘INSITO’ alla società -OMISSIS- S.A. di cui a) alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/024 (cron. 64 Diritto di accesso ai servizi gestionali innovativi alla società -OMISSIS- S.A.) del 17 ottobre 2007 e b) alla determinazione n. -OMISSIS-/24 (cron. 71 Diritto di accesso ai servizi gestionali innovativi della società -OMISSIS- S.A.) del 10 dicembre 2008;

– la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2010 avente ad oggetto l’affidamento del diritto di accesso ai servizi innovativi della società -OMISSIS- s.r.l. unitamente al contratto sottoscritto in esecuzione di tale determinazione;

– il contratto sottoscritto dal Comune di Torino e da -OMISSIS- s.r.l. avente ad oggetto l’affidamento del diritto di accesso al servizio gestionale ‘INSITO’ alla società -OMISSIS- s.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/024 (cron. 53 Diritto di accesso ai servizi gestionali innovativi della società -OMISSIS- s.r.l.) del 19 dicembre 2013;

– il contratto sottoscritto dal Comune di Torino e da -OMISSIS- s.r.l. avente ad oggetto l’affidamento di un servizio di accesso ad una piattaforma on line per la gestione del debito e servizi di assistenza tecnico finanziaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 1790 del 30 aprile 2021.

La società -OMISSIS-s.p.a. ha dedotto che tale istanza si inserisce nell’ambito di un contenzioso instaurato dal Comune di Torino con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino, con il quale ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni che assume patiti a causa di condotte illecite e violazioni di obblighi informativi e consulenziali, che la società convenuta avrebbe posto in essere nell’ambito della esecuzione di un contratto di assistenza stipulato fra il Comune e l’allora -OMISSIS- s.p.a., a valle della quale il Comune è pervenuto alla negoziazione, stipulazione successiva ristrutturazione di tre contratti derivati nel 2003, nel 2006 e nel 2007.

In particolare, il Comune ha contestato che la società -OMISSIS-s.p.a. avrebbe strutturato le suddette operazioni senza averne dichiarato il valore finanziario iniziale, il c.d. mark –to – market, senza aver fornito gli scenari probabilistici o la formula per il calcolo del mark – to – market, e senza la rappresentazione dell’alea e del grado di probabilità di perdite o incassi ad esse operazioni connaturate.

Entrambi i provvedimenti di diniego all’accesso (il secondo per relationem) si fondano sull’assenza di nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse difensivo allegato dalle società, nonché sul fatto che osta al positivo esito del procedimento la circostanza che la documentazione richiesta si sostanzia in accordi contrattuali con soggetti terzi rispetto al giudizio civile richiamato in gran parte scaduti e non più efficaci.

16. Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di prima istanza, per i rilievi di seguito enunciati.

16.1. Il primo mezzo è infondato.

Il Comune ha dato riscontro alla seconda inviata da -OMISSIS-s.p.a., trasmettendo una lettera di risposta in data 16 dicembre 2024, con la quale ha affermato che: “l’Amministrazione ritiene di dover riaffermare l’inammissibilità dell’istanza ribadendo le motivazioni esposte nella comunicazione del 19 novembre 2024”.

La suddetta dichiarazione, come più volte specificato da -OMISSIS-s.p.a. nei propri scritti difensivi, è meramente confermativa delle motivazioni già espresse nel provvedimento diniego impugnato, la cui parte motiva è stata per relationem integralmente richiamata.

-OMISSIS-s.p.a., pertanto, riconosce che il suddetto atto, impugnato con motivi aggiunti, è un atto privo di natura provvedimentale, di natura meramente confermativa, riferendo, con memoria di costituzione, di averla impugnata in via puramente cautelativa, per prevenire pretestuose eccezioni da parte dell’Ente municipale.

Invero, non vi sono dubbi per ritenere il suindicato documento meramente confermativo, in quanto l’Amministrazione si è limitata a comunicare, senza svolgere alcuna istruttoria, che non vi sono ragioni per rivedere la determinazione già assunta (Cons. Stato, n. 4155 del 2024; id. Cons. Stato, n. 7581 del 2024).

Ciò premesso, nessun vizio di omessa pronuncia può essere ravvisato nella sentenza impugnata, essendo irrilevante l’impugnazione dell’atto confermativo, ritenuto per espressa dichiarazione della ricorrente in primo grado ‘non impugnabile’ (v. pag. 5 ricorso per motivi aggiunti).

Va quindi respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, fondata sul rilievo che non sussisterebbe l’interesse di -OMISSIS-s.p.a. alla decisione, in ragione del fatto che il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato sostituito dalla risposta del Comune del 16 dicembre 2024, impugnata con motivi aggiunti.

Né si può predicare che vi sia inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, atteso che per il principio dell’unicità dell’impugnazione, il presente giudizio va esaminato nella sua interezza, tanto che il ricorso introduttivo è integrato dal ricorso per motivi aggiunti, con la conseguenza che le doglianze espresse nei confronti di un atto meramente confermativo possono essere esaminate dal giudice, trattandosi di critiche nella sostanza sovrapponibili.

16.2. Passando all’esame del merito del ricorso, le denunce prospettate con i restanti mezzi non possono trovare accoglimento.

Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis, sentenza n. 9780 del 2024), l’interesse nell’accesso difensivo è da qualificare in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi, stante il suo fondamento nell’art. 24 della Carta costituzionale, in forza della strumentalità ad un instaurando giudizio e in ragione della sua diretta connessione con il diritto fondamentale di difesa. La concezione ampia del diritto di difesa postula che il diritto di accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità (Cons. Stato, n. 3160 del 2023).

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che assume non essere stata espressamente dedotta dalle parti la violazione del diritto alla riservatezza, va osservato che una delle ragioni del diniego è stata quella che la documentazione, di cui si chiede l’ostensione, riguarda accordi contrattuali con soggetti terzi. Ne consegue che il T.A.R. ha correttamente interpretato la domanda, sulla base delle questioni dedotte dalle parti e della documentazione versata in atti, esaminando il diritto di accesso anche sotto tale profilo.

A tale riguardo va rammentato che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, l’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 configura la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragione della riservatezza, che il giudice è tenuto ad esaminare a fronte della richiesta di estensione, prevedendo che ‘deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici’.

Infatti, in tema di accesso le necessità difensive riconducibili all’effettività della tutela, di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili, ovvero sensibilissimi, nella specie non sussistenti.

E’ stato altresì precisato che è preclusa sia all’Amministrazione detentrice del documento, sia al Giudice adito, ai sensi dell’art. 116, d.l.vo n. 104 del 2010, qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 9063/2022). Evenienza nella specie non riscontrabile.

Si è chiarito che le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte “in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione finale controversa” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4); con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.

In sostanza, l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l’ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato, con la conseguenza che l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822).

Tuttavia, una volta indicati puntualmente, per categoria, i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva e aver dimostrato che detti documenti, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell’Amministrazione, costituiscano ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente (anche con riferimento ad uno specifico procedimento), l’onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessata, incombendo in capo all’Amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione previsto nell’art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti.

Nel caso in esame, -OMISSIS-s.p.a. ha documentato le ragioni della richiesta ostensiva, argomentando, nel corso del giudizio, che, a seguito dell’iniziativa giudiziaria del Comune, si è premunita di reperire tutte le informazioni pubblicamente disponibili per cercare di ricostruire l’operatività in derivati da parte della Città di Torino a partire dagli anni 2000 e l’esistenza di carichi consulenziali conferiti dal Comune ad altri soggetti in merito alla gestione del proprio debito posta in essere in tale periodo. Nell’esaminare l’Albo Pretorio, la ricorrente ha ricostruito che l’operatività in derivati del Comune è iniziata ben prima della sottoscrizione dei derivati oggetto della causa instaurata nei suoi confronti, e che il Comune si è avvalso nel 2003 della consulenza, oltre che di -OMISSIS- s.p.a., ora -OMISSIS-s.p.a., di diversi istituti bancari, al fine di monitorare la propria posizione debitoria e di elaborare eventuali interventi correttivi come suggeriti dalle dinamiche di mercato. -OMISSIS-s.p.a. ha poi verificato che, a partire quantomeno dall’ottobre 2007, il Comune si è avvalso di software per il calcolo del mark-to-market tramite affidamento del servizio a -OMISSIS- S.A. e poi alla società dello stesso gruppo -OMISSIS- s.r.l., nonché si è avvalso dei servizi delle stesse per monitorare e gestire il proprio debito, e per valutare le offerte bancarie e acquisire informazioni aggiornate per poter operare sulla gestione del proprio indebitamento.

In effetti, appare all’evidenza il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e il processo civile instaurato dal Comune di Torino, in quanto i contratti stipulati dal Comune con altri intermediari bancari, come -OMISSIS- S.A. e -OMISSIS- s.r.l., le relative delibere e la ulteriore documentazione riguardante la consulenza in derivati fornita al Comune, costituiscono elementi documentali e circostanze fattuali utili per improntare adeguatamente la difesa (art. 24 Cost.).

Nell’istanza di accesso -OMISSIS-s.p.a. ha illustrato le ragioni per le quali è stata presentata la richiesta di ostensione, esponendo anche le proprie argomentazioni difensive, e ha elencato puntualmente i documenti necessari all’esercizio del diritto di difesa, allegando anche la copia del ricorso del Comune.

Pertanto, vanno respinte le critiche con le quali si sostiene il difetto motivazionale dell’istanza di accesso, dovendosi ribadire quanto affermato dal Collegio di prima istanza, secondo cui: “L’odierna ricorrente ha qui rappresentato e dimostrato la propria legittimatio ad exhibendum, non limitandosi a radicare l’esigenza ostensiva sulla mera, generica qualità di convenuta nel richiamato giudizio incardinato avanti al Tribunale di Torino; invero, la Società ha fornito al Comune prima e all’adito Tribunale poi un complesso di elementi idoneo a chiarire che gli atti richiesti vertono su segmenti di attività amministrativa e contrattuale che, sebbene coinvolgenti soggetti terzi, nondimeno si palesano strettamente connessi sul piano temporale e contenutistico con la vicenda civilistica”.

Né si può predicare che non sussista un interesse all’ostensione di documentazione riguardante accordi non più produttivi di effetti e comunque superati da successive convenzioni, atteso che il termine di efficacia non assume rilievo diretto, in quanto -OMISSIS-s.p.a. ha chiarito che la documentazione di cui si domanda l’ostensione costituisce elemento documentale e circostanza fattuale utile per una completa e corretta ricostruzione della operatività in derivati del Comune di Torino, dell’attività di consulenza finanziaria svolta a favore dello stesso da altri intermediari e consulenti (-OMISSIS- S.A. e -OMISSIS- s.r.l.), e della conseguente capacità del Comune di adottare ogni più consona determinazione.

Ne consegue che il mancato accesso ai documenti richiesti, a mezzo degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, è lesivo del diritto della società ricorrente di poter accedere alla documentazione necessaria per poter esercitare il proprio diritto di difesa.

17. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata, anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, censurata con il quarto mezzo, tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza prevalente in tema di accesso difensivo sopra richiamata.

18. Le spese di lite del grado, per la complessità, anche fattuale, delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE

Diego Sabatino

IL SEGRETARIO