Sull’omessa applicazione del soccorso istruttorio in senso stretto: l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività

TAR LAZIO, ROMA, SEZ.  III ter, 7 maggio 2025, n. 8741, Sull’omessa applicazione del soccorso istruttorio in senso stretto: l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività L’art. 101, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, prevede la possibilità per la stazione appaltante di “richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato”. Si tratta di una forma di soccorso istruttorio in senso stretto, con cui la stazione appaltante sollecita chiarimenti o spiegazioni su eventuali ambiguità del contenuto dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica al fine di acquisire l’effettiva volontà dell’operatore economico, fermo restando il divieto di apportarvi qualunque modifica in violazione della par condicio competitorum. L’istituto in argomento, in analogia con la rettifica d’ufficio, deve operare laddove l’errore o l’ambiguità sia “non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni”. Inoltre, per contestare in sede giurisdizionale l’omessa applicazione dell’istituto l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività, ma deve indicare quali spiegazioni avrebbe fornito se avesse ricevuto la richiesta istruttoria da parte dell’amministrazione, al fine di provare che l’emenda non si traduca in un’inammissibile modifica del contenuto dell’offerta tecnica e rientri pertanto nel perimetro di applicazione della norma. 

 08741/2025 REG.PROV.COLL.

12487/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 12487 del 2024, proposto da Biscardi Tommaso S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1A764E6E9, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Ippolito, Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

B21 Facility Management Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Chiarappa Impianti S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare e nei limiti dell’interesse dedotto: 

  1. del provvedimento prot. n. 2066770/24 del 24.10.2024 “22L1211 – Provvedimento di aggiudicazione delle Filiali della Banca d’Italia – Lotto 11 Puglia e Basilicata (CIG B1A764E6E9)” reso da Banca d’Italia, Dipartimento Immobili e Appalti Servizio Appalti Divisione Appalti Immobiliari, recante la Aggiudicazione, in favore della società RTI B21 FACILITY MANAGEMENT, della procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 in dodici lotti indetta dalla Banca d’Italia avente ad oggetto “l’affidamento mediante Accordi Quadro con un unico operatore economico per lotto, dei lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica degli stabili delle Filiali siti nelle Regioni: Lombardia (Lotto 1), Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (Lotto 2), Veneto (Lotto 3), Friuli Venezia Giulia (Lotto 4), Trentino Alto Adige (Lotto 5), Toscana (Lotto 6), Abruzzo e Molise (Lotto 7), Calabria (Lotto 8), Marche e Umbria (Lotto 9), Sardegna (Lotto 10), Puglia e Basilicata (Lotto 11) ed Emilia Romagna (Lotto 12).” (All.2) nonché della relativa comunicazione prot. n. 2067710/24 del 24.10.2024 (All.3);
  2. della Proposta di Aggiudicazione formulata nel verbale di seduta riservata prot. n. 1640510 del 19.08.2024 in favore della società RTI B21 FACILITY MANAGEMENT soc.coop./Chiarappa Impianti S.r.l. c. di tutti gli atti endoprocedimentali e dei verbali adottati dalla Commissione di gara, ivi comprese le valutazioni discrezionali, i punteggi assegnati alle offerte dei concorrenti ed in particolare:
  3. verbale n. 1 – seduta pubblica di apertura offerte tecniche prot. 1387266 del 3.7.2024;
  4. verbale n. 2 – seduta riservata valutazione offerte tecniche prot. 1565241 del 2.8.2024;
  5. verbale n. 3 – seduta pubblica di apertura delle offerte economiche prot. 1613554 del 7.8.2024;
  6. verbale di seduta riservata di apertura della busta amministrativa del concorrente 1° classificato prot. n. 1640510 del 19.08.2024 ove si propone l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente RTI B21 FACILITY MANAGEMENT soc.coop./Chiarappa Impianti S.r.l.;
  7. del provvedimento prot. n. 2058986 del 23.10.2024, avente ad oggetto “Appunto per la comprova requisiti di partecipazione RTI B21”;
  8. della graduatoria provvisoria e quella finale;
  9. ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto, del bando di gara, del disciplinare di gara e dell’Allegato B.2 al disciplinare di gara “contenuto dell’offerta tecnica e relativi criteri di valutazione”, Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria edile e impiantistica degli immobili della rete territoriale, Capitolato Speciale, dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, quand’anche non conosciuto;

nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, eventualmente nelle more stipulato e per la condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto in capo alla ricorrente che si dichiara sin d’ora disponibile a subentrare, e conseguente stipulazione del contratto o, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno patito dalla stessa ricorrente in conseguenza dell’operato dell’Ente resistente nella procedura di selezione qui avversata. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia e di B21 Facility Management Soc. Coop.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

  1. L’odierna controversia riguarda la procedura aperta per l’affidamento, tramite accordi quadro con un unico operatore economico, dei lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica degli immobili delle Filiali della Banca d’Italia, suddivisa in dodici lotti da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  2. Con riguardo al “Lotto 11 Puglia e Basilicata”, del valore stimato di euro 3.500.000,00, partecipavano otto operatori economici, fra cui l’odierna ricorrente, esecutore uscente, e la controinteressata. La documentazione di gara fissa l’operatività dell’accordo quadro, della durata complessiva di 48 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ripartisce il punteggio complessivo di 100 secondo la proporzione 65-35 punti da assegnare, rispettivamente, all’offerta tecnica e all’offerta economica. Fra i cinque criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono contemplati, per quanto di interesse in questa sede, il criterio “A” che prevede la possibilità di assegnare un massimo di 27 punti alla “struttura operativa” e il criterio “B”, “organizzazione del lavoro”, con 17 punti suddivisi in due subcriteri, il primo dei quali (B.1) del valore di 15 punti in forma discrezionale correlati alle modalità di organizzazione dell’appalto e alla gestione in contemporanea su differenti luoghi di esecuzione. In particolare, con riferimento al sub-criterio B.1 sono stabiliti quali “aspetti organizzativi” da apprezzare “in ordine di importanza” la prossimità dell’ubicazione (i)della “sede operativa aziendale” e (ii)dellaubicazione di depositi per attrezzature e mezzi d’opera indicati dal concorrente rispetto alla Regione/i in cui sono ubicate le Filiali operative della Banca presso cui dovrà essere eseguito l’appalto”, (iii) “la numerosità nella compagine aziendale di capo cantieri, preposti e addetti al primo soccorso, emergenza e antincendio in numero idoneo a garantire la gestione in contemporanea di tre cantieri su differenti luoghi di esecuzione dell’appalto. In particolare, il concorrente dovrà descrivere come intende organizzare i tre cantieri, indicando quali e quante figure professionali tra quelle sopra indicate sono già in organico o si impegna a mettere a disposizione” (doc. 4, pag. 5-6).
  3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale di alcuni sub-profili del criterio A (A.1.4, A.2.2, A.3.2) e del sub-criterio B.1 “la Commissione provvederà ad assegnare, per ciascun sub-criterio, un giudizio, adeguatamente motivato, utilizzando la seguente scala di valutazione. Il punteggio di ciascun sub-criterio scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato”. La scala di valutazione è indicata in una tabella che riporta accanto a ciascun giudizio (da un minimo di scarso a un massimo di ottimo) il corrispondente coefficiente compreso tra 0,25 e 1,00 secondo la progressione aritmetica di ragione 0,15.
  4. La Commissione giudicatrice ha assegnato con riferimento al criterio A “struttura operativa” 20,6/27 punti alla controinteressata e 26/27 punti all’odierna ricorrente. Invece, con riguardo al sub-criterio B.1 “organizzazione del lavoro”, ha attribuito 15/15 punti (giudizio: ottimo) alla controinteressata, mentre 10,5/15 punti (giudizio: discreto) all’odierna ricorrente, esprimendo su entrambe le offerte tecniche un positivo apprezzamento per l’ubicazione della sede operativa aziendale e dei depositi (primo e secondo ordine di importanza) e ritenendo invece l’organizzazione proposta per la gestione in contemporanea di tre cantieripienamente apprezzata” con riguardo alla controinteressatatenuto della numerosità e professionalità della compagine offerta già in organico”, mentre non pienamente apprezzata con riferimento alla ricorrente, poichénon è possibile evincere la disponibilità di tutte le professionalità richieste che il concorrente si impegna a implementare in caso di aggiudicazione”.
  5. A conclusione dei lavori è stata stilata la graduatoria, che vede quale prima classificata l’odierna controinteressata con 89,457/100 punti, di cui 58,6/65 punti per l’offerta tecnica e 30,857/35 punti per l’offerta economica e quale seconda classificata l’odierna ricorrente con 88,011/100 punti, di cui 54/65 punti per l’offerta tecnica, e 34,011/35 punti per l’offerta economica.
  6. L’aggiudicazione veniva impugnata dalla seconda graduata con ricorso articolato in due motivi.
  7. Con il primo motivo vengono dedotti vari profili di illegittimità per violazione di legge, della lex specialis e per eccesso di potere. La stazione appaltante avrebbe esercitato in modo arbitrario il proprio potere discrezionale tecnico nel valutare il sub-criterio B.1 “organizzazione del lavoro” esprimendo, da un lato, un giudizio ampiamente positivo per gli aspetti organizzativi relativi alla prossimità dell’ubicazione della sede operativa aziendale e dei depositi e, dall’altro, un giudizio più basso rispetto alla controinteressata con riguardo all’organizzazione della compagine aziendale su tre cantieri. La valutazione dei predetti elementi sarebbe dovuta avvenire “in ordine di importanza” e, pertanto, nel rispetto di tale autovincolo posto dalla lex specialis si sarebbero dovuti valorizzare i primi due aspetti in misura maggiore rispetto al terzo. Invece, nella valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata la commissione avrebbe omesso di rilevare che nell’elenco dei dipendenti proposto dalla controinteressata agli stessi nominativi sono assegnati più ruoli, per cui la compagine aziendale avrebbe in realtà una consistenza inferiore.
  8. Il secondo motivo denuncia plurimi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere con particolare riguardo alla valutazione del sub-criterio A.1.4. L’attribuzione del punteggio tecnico sarebbe avvenuta in modo irragionevole ed incongruo, poiché il giudizio di 26/27 punti assegnato alla ricorrente con riguardo all’esperienza in attività analoghe a quelle oggetto di appalto, a fronte dei 20,6/27 della controinteressata, dimostrerebbe l’iniquità rispetto alla valutazione del sub-criterio B.1, fra i cui elementi figura la capacità di gestire più cantieri in contemporanea, ossia un dato che, anche alla luce dei lavori già eseguiti dalla società in favore dell’amministrazione resistente, avrebbe dovuto ritenersi acquisito.

Il ricorso si conclude con la richiesta di tutela cautelare e con le domande di declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente. 

  1. Si sono costituiti la controinteressata B21 Facility Management Soc.Coop. e la Banca d’Italia ed hanno depositato documenti e scritti difensivi in vista della camera di consiglio del 4 dicembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare. La Banca d’Italia ha sostenuto la natura unitaria del giudizio della commissione con riguardo al criterio B.1 e la carente illustrazione della gestione dei cantieri da parte della ricorrente. La controinteressata ha sollevato eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, perché volto a censurare il giudizio tecnico della commissione giudicatrice, e ha sottolineato anch’essa la sostanziale assenza di illustrazione della gestione dei cantieri, limitata al profilo dell’ubicazione.
  2. Con ordinanza n. 5549/2024 è stata rigettata la richiesta di tutela cautelare.
  3. La controinteressata ha depositato l’accordo quadro relativo al lotto 11, stipulato con la stazione appaltante in data 13 dicembre 2024.
  4. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 del c.p.a.. La Banca d’Italia ha rinviato allo scritto difensivo depositato in vista della trattazione dell’istanza cautelare, la controinteressata ha ribadito le ragioni espresse in precedenza. La ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della visura camerale che la riguarda, depositata dalla Banca d’Italia, e ha affermato che, nell’interpretare la locuzione “in ordine di importanza”, la commissione avrebbe eluso la ratio della norma di gara per non aver tenuto conto dei primi due aspetti ai fini della valorizzazione del terzo, relativo alla numerosità della compagine aziendale. Inoltre, propone una traduzione in valori numerici degli elementi che descrivono il criterio B.1 (memoria depositata in data 7 aprile 2025; tabella a pag. 7).
  5. Nello scambio di repliche, la controinteressata ha evidenziato che l’ordine di importanza non implica un’articolazione in sub-punteggi e che il criterio matematico di parametrazione offerto dalla ricorrente non è presente nel disciplinare di gara; la Banca d’Italia ha sottolineato che la “numerosità della compagine aziendale” non deve essere letta come un criterio meramente quantitativo, in quanto l’adeguatezza numerica è correlata al profilo qualitativo dell’efficiente organizzazione; la ricorrente ha insistito sulla piena sindacabilità in sede giurisdizionale del giudizio valutativo tecnico e sulla disparità di trattamento nei giudizi espressi dalla commissione.
  6. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la causa è passata in decisione.

DIRITTO 

  1. Preliminarmente, si ritiene che l’infondatezza nel merito del ricorso consenta di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3925/2023; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2028/2023).
  2. Passando all’esame del primo motivo, la questione controversa è rappresentata dalla qualificazione della natura degli elementi da apprezzare “in ordine di importanza”, i quali sarebbero – in base alla prospettazione della società ricorrente – ulteriori sotto-criteri del sub-criterio B.1.

2.1. Ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice il disciplinare di gara si limita a richiamare i criteri, i requisiti e gli elementi indicati nell’Allegato B.2 (artt. 6, 7). 

L’allegato B.2 prevede che il sub-criterio B.1 abbia un unico punteggio complessivo e che tale punteggio sia attribuito dalla Commissione in forma discrezionale (pag. 6) sulla base dei giudizi e dei coefficienti non comparativi riportati nella scala di valutazione da ottimo (1,00) a scarso (0,25) (pag. 10). 

2.2. Si osserva che sia il disciplinare di gara sia l’allegato B.2 fanno riferimento alla valutazione espressa dalla Commissione nel suo complesso e non invece a quella dei singoli commissari, prevedendo, come detto, un unico giudizio e un unico punteggio in relazione al sub-criterio B.1. 

2.2.1. Con riguardo alla valutazione della Commissione si richiamano i seguenti consolidati principi giurisprudenziali: 

(i) “in assenza di uno specifico obbligo di verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale”; (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 9817/2024; sez. V, n. 265/2024). 

(ii) “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 265/2024). 

Alla luce dei principi illustrati è possibile affermare che, in via generale, il giudizio complessivo riportato in forma numerica nei verbali di gara in relazione a ciascun criterio ovvero sub-criterio non comparativo è di per sé sufficiente a motivare la valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice. 

2.2.2. Dall’ermeneusi della documentazione di gara si ricava che il sub-criterio in argomento, più che essere suddiviso in ulteriori sotto-criteri di tipo tecnico rispetto ai quali, secondo la ricorrente, non sarebbero stati previamente definiti specifici sub-punteggi dalla commissione, indica in realtà tre descrittori (prossimità dell’ubicazione della sede operativa aziendale, prossimità dei depositi; numerosità e organizzazione della compagine aziendale su tre cantieri), che rappresentano gli aspetti della motivazione “in ordine di importanza” rimessi alla valutazione discrezionale della commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo previsto per lo specifico parametro (TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 8619/2024). 

2.2.3. Anche a voler considerare i predetti aspetti, anziché quali descrittori del sub-criterio B.1, alla stregua di ulteriori sotto-criteri di valutazione, non si giungerebbe a conclusioni diverse. Il percorso argomentativo della ricorrente, volto ad attribuire un valore ponderale specifico agli aspetti organizzativi, non trova riscontro nel dettato normativo e, inoltre, collide con consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici. 

In primo luogo, in base al combinato disposto tra il comma 1 e il comma 8 dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, in via generale le stazioni appaltanti “indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione” e “per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi” ma, quando ritengono tale ponderazione “non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri (…) l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa”. 

Le predette disposizioni confermano in sostanza principi già affermati dai previgenti codici dei contratti pubblici (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; art. 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016), secondo cui in via generale gli atti di gara stabiliscono gli elementi di valutazione delle offerte e il loro peso in relazione al punteggio complessivo assegnabile e, nel caso in cui per ragioni oggettive non sia possibile indicare nel bando una specifica ponderazione dei sub-criteri di cui consta un criterio di valutazione, la stazione appaltante può prevedere un ordine decrescente di importanza degli elementi, rimettendo l’apprezzamento degli stessi alla commissione giudicatrice. 

Nelle procedure aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte, con particolare riguardo al peso da attribuire ai singoli elementi e alla eventuale disaggregazione del singolo criterio valutativo in sub-criteri, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di macroscopica illogicità e irragionevolezza (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 9177/2024; sez. V, n. 225/2021; n. 3737/2018). 

Da quanto illustrato deriva che l’omessa indicazione del valore ponderale di ciascun elemento di cui si compone un dato criterio ovvero sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica non determina l’illegittimità della lex specialis né può viziare l’operato della commissione giudicatrice ove proprio gli atti di gara abbiano rimesso a quest’ultima l’apprezzamento degli elementi in ordine decrescente di importanza. 

2.2.4. Alla luce delle considerazioni svolte, nel contesto dell’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 la definizione degli “aspetti organizzativi” quali sotto-criteri ovvero quali descrittori del sub-criterio si rivela una questione puramente nominalistica, poiché in base agli atti di gara la valutazione progressiva di essi secondo l’ordine decrescente di importanza costituisce la metodologia utilizzata dalla stazione appaltante al fine di consentire alla commissione di graduare il giudizio complessivo in relazione all’unico parametro numerico finale previsto per il sub-criterio B1. Il disciplinare di gara ha indicato il punteggio massimo riservato ai criteri e sub-criteri stabilendo per ciascuno di essi i punteggi tabellari ovvero discrezionali attribuibili. Inoltre, con riguardo ai punteggi discrezionali ha precisato in una tabella la corrispondenza tra ogni giudizio (da scarso a ottimo) e il coefficiente per la graduazione del punteggio (da 0,25 a 1,00 in progressione aritmetica di ragione 0,15). Con riferimento al sub-criterio B.1 la commissione giudicatrice non si è limitata ad assegnare il punteggio numerico alle offerte ma ha anche puntualmente motivato con riguardo agli “aspetti organizzativi” da valutare “in ordine di importanza”, rendendo ancora più trasparente e controllabile il giudizio espresso in forma numerica. Dall’articolazione dei giudizi attribuiti all’offerta della controinteressata e della ricorrente non si rinvengono profili di manifesta illogicità ovvero di irrazionalità né incompletezze nella valutazione di alcuni elementi “in ordine di importanza”, il che smentisce la tesi della ricorrente secondo cui la commissione avrebbe tenuto conto solo del terzo aspetto organizzativo (numerosità e organizzazione della compagine aziendale) penalizzando i primi due aspetti (prossimità dell’ubicazione della struttura operativa e prossimità dei depositi). I giudizi discorsivi riportati in aggiunta al giudizio numerico sono da ritenersi sufficienti perché correlati al contenuto delle offerte, non potendo richiedersi all’amministrazione uno sforzo motivazionale che collida con il principio del buon andamento. Quanto alla composizione della compagine aziendale, la lex specialis (premessa dell’allegato b.2 al disciplinare di gara; punto A. dell’allegato b.1, schema di presentazione dell’offerta tecnica) prevede delle incompatibilità in relazione a determinate figure (direttore di cantiere, referente del contratto, capo cantiere), con conseguente non assegnazione del punteggio, ma non vieta di attribuire più ruoli al medesimo dipendente, purché in possesso dei requisiti minimi richiesti (doc. 7, “sezione documenti”, prod. ric.). Ciò si pone in coerenza con il terzo elemento del sub-criterio B.1, che non ha una natura meramente quantitativa, essendo finalizzato a premiare non solo la numerosità della compagine aziendale ma anche il profilo qualitativo dell’organizzazione di essa su tre cantieri (come illustrato, l’allegato B.2 fa riferimento agli “aspetti organizzativi”, doc. 7 prod. ric., pag. 5). 

2.3. Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata richiesta di chiarimenti sull’offerta tecnica da parte della commissione ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara. Tale disposizione riproduce in sostanza il disposto dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di “richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato”. Si tratta di una forma di soccorso istruttorio in senso stretto, con cui la stazione appaltante sollecita chiarimenti o spiegazioni su eventuali ambiguità del contenuto dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica al fine di acquisire l’effettiva volontà dell’operatore economico, fermo restando il divieto di apportarvi qualunque modifica in violazione della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. V, n. 6961/2024). Ai fini dell’attivazione dell’istituto soccorso istruttorio la stazione appaltante deve desumere dalla documentazione di offerta elementi di ambiguità che rendano necessaria la ricerca della portata negoziale dell’impegno dell’operatore economico. La giurisprudenza ritiene che l’istituto in argomento, in analogia con la rettifica d’ufficio, debba operare laddove l’errore o l’ambiguità sia “non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni” (Cons. Stato, sez. V, n. 358/2024). 

Nel caso di specie parte ricorrente contesta la mancata attivazione del soccorso istruttorio con riguardo alla circostanza che “in terz’ordine di importanza non è stata pienamente apprezzata l’organizzazione proposta per la gestione in contemporanea di tre cantieri dalla quale non è possibile evincere la disponibilità di tutte le professionalità richieste che il concorrente si impegna a implementare in caso di aggiudicazione”. 

La possibilità di chiarire il contenuto dell’offerta e di correggere un asserito errore materiale presuppone che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo viceversa escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. L’ambiguità suscettibile di chiarimento deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta e il relativo chiarimento deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, derivando da ciò che la stazione appaltante non può spingersi a verificare ex post se l’ambiguità sia stata determinata da un vizio della volontà dell’offerente, poiché in tal modo verrebbe alterata la volontà cristallizzata in sede di formulazione dell’offerta in spregio al principio di autoresponsabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 10002/2022). 

Orbene, il passaggio motivazionale del giudizio della commissione in relazione al terzo descrittore è coerente e logico se rapportato alle offerte tecniche della controinteressata (doc. 13 prod. ric., pag. 8-11) e della ricorrente (doc. 8 prod. ric., pag. 13-15 del file .pdf). Per contestare in sede giurisdizionale l’omessa applicazione del soccorso istruttorio in senso stretto l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività ipotizzando che la commissione, pur ritenendo l’offerta ambigua, l’abbia comunque valutata senza richiedere chiarimenti, ma deve indicare quali spiegazioni avrebbe fornito se avesse ricevuto la richiesta istruttoria da parte dell’amministrazione, al fine di provare che l’emenda non si traduca in un’inammissibile modifica del contenuto dell’offerta tecnica e rientri pertanto nel perimetro di applicazione della norma. 

2.4. Il motivo è infondato. 

  1. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui parte ricorrente intende svolgere un raffronto tra le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine al criterio A e al sub-criterio B.1, al fine di sostenere la contraddittorietà dei giudizi. Si osserva che il criterio A e il sub-criterio B.1 non sono assimilabili tra loro in quanto, dal punto di vista strutturale, il primo consta di sub-criteri discrezionali (A.1.4, A.2.2, A.3.2) e tabellari (A.1.1, A.1.2., A.1.3., A.2.1, A.3.1, A.4), mentre il secondo ha natura discrezionale; inoltre, anche a voler circoscrivere la comparazione al solo sub-criterio A.1.4 , quest’ultimo non è comparabile dal punto di vista contenutistico con il predetto sub-criterio B.1, poiché il primo concerne l’esperienza del referente del contratto, ossia una caratteristica della specifica unità di personale assegnata ad un ruolo di coordinamento, mentre il secondo riguarda l’organizzazione di una data compagine aziendale, ossia una capacità riferita all’operatore economico nel suo complesso.

3.1. Né il fatto che il referente del contratto abbia eventualmente maturato l’esperienza in precedenti contratti di appalto tra l’esecutore uscente e l’amministrazione che bandisce la gara può essere considerato un elemento di per sé idoneo a provare la capacità organizzativa ai fini di una nuova e diversa gara, in quanto la dimostrazione di tale aspetto non coincide con l’allegazione di un dato esperienziale acquisito ma dipende dalla strutturazione dell’offerta in relazione allo specifico appalto che, nel caso in esame, deve avvenire alla luce degli elementi organizzativi indicati in ordine di priorità dall’allegato B.2 al disciplinare di gara. 

  1. In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
  2. Al mancato accoglimento della domanda di annullamento consegue il rigetto delle domande di declaratoria di nullità e inefficacia del contratto e di quelle di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, in quanto la legittimità degli atti impugnati esclude l’antigiuridicità del fatto e, quindi, la configurabilità dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ.
  3. Le spese del giudizio sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge, nei confronti della Banca d’Italia e in euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge, nei confronti di B21 Facility Management Soc. Coop.. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati: 

Raffaele Tuccillo, Presidente FF 

Mario Gallucci, Referendario, Estensore 

Vincenzo Rossi, Referendario 

L’ESTENSORE

Mario Gallucci

IL PRESIDENTE

Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO