TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 6 maggio 2025 n. 3623, Sul principio di equivalenza e la discrezionalità tecnica dell’organo valutativo – Il c.d. principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.
03623/2025 REG.PROV.COLL.
05145/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5145 del 2024, proposto da
Convatec Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99310609F6, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati n. 39;
contro
Società Regionale per la Sanità Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, Accredia, non costituiti in giudizio;
Tecnologie Ospedaliere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Determinazione del Direttore Generale n. 177 del 17.07.2024, comunicata a Convatec Italia S.r.l. in data 18.07.2024, avente a oggetto “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA 9120920 – AGGIUDICAZIONE” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, ossia nella parte in cui So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.A. ha aggiudicato il lotto n. 28 di gara alla ditta Tecnologie Ospedaliere S.r.l.;
– della Determinazione del Direttore Generale n. 184 del 28.07.2023, avente a oggetto “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA- Rettifica Determinazione di indizione n. 153 del 28/06/2023, differimento termini per la presentazione delle offerte e adempimenti conseguenti”;
– di tutti i Verbali delle operazioni di gara, nessuno eccettuato ed escluso, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Verbali nn. 1 del 4.01.2024, 2 del 10.01.2024, 3 del 17.01.2024, 4 del 31.01.2024, 5 del 7.02.2024, 6 del 14.02.2024 e relativo Allegato 1, 7 del 21.01.2024 e relativo Allegato 2, 8 del 6.03.2024 e relativo Allegato 3, 9 del 25.03.2024 e relativo Allegato 4, 10 del 4.04.2024 e relativo Allegato 5, 11 del 23.04.2024, 12 del 2.05.2024, 13 del 20.05.2024, e 14 del 23.05.2024 e relativo Allegato 1;
– sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Convatec Italia S.r.l. a ottenere l’esclusione dalla gara di Tecnologie Ospedaliere S.r.l. o comunque la sua collocazione in graduatoria al secondo posto, in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, nonché dell’inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio, e con espressa dichiarazione di disponibilità di Convatec Italia S.r.l. all’eventuale subentro nel contratto medesimo;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Tecnologie Ospedaliere s.r.l. il 13/12/2024:
– per l’annullamento: 1) dei verbali n. 7 e relativo Allegato 2, n. 9 e relativo Allegato 4, n. 10 e relativo Allegato 5, della Commissione di Gara nominata da SORESA per l’aggiudicazione del “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA 9120920” in parte qua, ossia nella parte in cui So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.A., relativamente al Lotto n. 28, ha assegnato alla CONVATEC srl il “risultato test/valore” di “adeguato” e relativi n. 3 punti per gli “studi scientifici”;
2) del verbale n. 10 e relativo Allegato 5 della Commissione di Gara nominata da SORESA per l’aggiudicazione del “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA 9120920” in parte qua, ossia nella parte in cui So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.A., relativamente al Lotto n. 28, ha assegnato alla CONVATEC srl il “risultato test/valore” di “3” e relativi n. 3 punti per le “Certificazioni”;
3) del verbale n. 14 e relativo Allegato 1 della Commissione di Gara nominata da SORESA per l’aggiudicazione del “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA 9120920” in parte qua, ossia nella parte in cui So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.A., relativamente al Lotto n. 28, ha assegnato alla CONVATEC srl il “punteggio totale” di “80,92” ed il “punteggio tecnico” di 50,92, anziché, rispettivamente, di 76,92 e 46,92 all’esito della decurtazione di 4 punti;
4) della Determinazione del Direttore Generale n. 177 del 17.07.2024, avente a oggetto “V° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA 9120920 – AGGIUDICAZIONE” in parte qua, vale a dire nella parte in cui So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.A., relativamente al Lotto n. 28 di gara, ha preso atto dei verbali di gara e, segnatamente, dei verbali nn. 7, 9, 10 e 14, in parte qua – come indicato ai precedenti punti da 1) a 3) – relativamente ai punteggi tecnico e totale assegnati alla Convatec srl; 5) dei verbali n. 10 e relativo allegato 5 e n. 14 e relativo allegato 1 in parte qua, ossia nella parte in cui la Commissione ha ammesso l’offerta tecnica presentata dalla Convatec Italia srl, omettendo di escludere l’operatore ex art. 80, comma 5 lett. c-bis, per le false dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al possesso delle certificazioni di qualità ISO 14001 e 13485;
6) della Determinazione del D.G. n. 177 del 17.07.2024, in parte qua, ovvero nella parte in cui ha preso atto dei verbali di gara e, segnatamente, dei verbali n. 10 e relativo allegato 5 e n. 14 e relativo allegato 1, ammettendo l’offerta tecnica presentata dalla Convatec Italia s.r.l. ed omettendo di escludere l’operatore ex art. 80, comma 5 lett. c-bis, per le false dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al possesso delle certificazioni di qualità ISO 14001 e 13485;
7) di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale e dei verbali e/o atti non conosciuti alla ricorrente incidentale ed alla stessa non comunicati, ivi compresi, per quanto di ragione e laddove lesivi degli interessi della ricorrente incidentale: a) le richieste di chiarimenti e di approfondimenti formulate dalla SORESA alla Convatec di cui al verbale n. 7 e relativo allegato, al verbale n. 9 e relativo allegato, al verbale n. 10 e relativo allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Regionale per la Sanità Spa e di Tecnologie Ospedaliere S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- – Convatec Italia s.r.l. ha impugnato – unitamente agli atti presupposti e collegati indicati in epigrafe – l’aggiudicazione alla controinteressata Tecnologie Ospedaliere s.r.l. del lotto n. 28 (per la fornitura di “Medicazioni in carbossimetilcellulosa non inferiore all’85%, addizionate con argento”) del “V° appalto specifico per la fornitura di medicazioni specialistiche occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania”, bandito dalla Società Regionale per la Sanità S.p.A. (So.Re.Sa. s.p.a).
- – Ad avviso della società ricorrente sarebbe viziata la valutazione operata dalla Commissione con riguardo alla sua offerta tecnica (50,92 punti) e a quella della controinteressata (65,42 punti), uniche partecipanti, giacché, da un lato, l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire 22 punti in meno, in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati: – “Certificazioni” (6 punti in meno: motivo sub I); – “Studi scientifici” (6 punti in meno: motivo sub II); – “Percentuale di CMC” (6 punti in meno: motivo sub III); – “Presenza di sostanze antibiofilm” (4 punti in meno: motivo sub IV); dall’altro, argomenta ancora la società ricorrente, la commissione avrebbe omesso di assegnarle 4,84 punti in più, in relazione ai seguenti criteri di valutazione: – “Rilascio di argento a 24h” (2,34 punti in più: motivo sub V); – “Qualità dei materiali e della manifattura della medicazione” (2,5 punti in più: motivo sub VI).
Di conseguenza, assume la ricorrente, il suo punteggio complessivo avrebbe dovuto essere pari a 85,76 punti, di cui 55,76 punti in luogo di 50,92 per l’offerta tecnica + 30 punti per l’offerta economica, laddove, per la controinteressata, il punteggio avrebbe dovuto essere pari a 73,72 punti, di cui 43,42 punti in luogo di 65,42 per l’offerta tecnica + 29,85 punti per l’offerta economica.
- – Si sono costituite in giudizio So.re.Sa. s.p.a. e la controinteressata, entrambe eccependo la tardività del gravame e, comunque, la infondatezza delle censure ivi sollevate; Tecnologie ospedaliere s.r.l. ha spiegato altresì ricorso incidentale (depositato il 13.12.2024) deducendo che alla ricorrente sarebbero stati illegittimamente attribuiti 2 punti per le certificazioni (motivo sub I) e 2 punti per gli studi scientifici (motivo sub II) e che, in ogni caso, la medesima avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera c-bis, d.lgs. n. 50/2016, avendo reso dichiarazioni inveritiere e fuorvianti con riferimento al possesso delle certificazioni di qualità, che sarebbero “in capo alle omonime (ma differenti) società Convatec Limited e Convatec Inc.”.
- – All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
- – Va disattesa, in primis, l’eccepita tardività del ricorso, motivata sul rilievo che la ricorrente non potrebbe beneficiare della dilazione del termine di impugnazione derivante dall’accesso agli atti della procedura, posto che la relativa istanza del 19.7.2024 non sarebbe riferibile al lotto n. 28 per cui è controversia, con la conseguenza che il ricorso, notificato il 21.10.2024 a fronte di un provvedimento di aggiudicazione comunicato il 18.07.2024, risulterebbe irricevibile.
5.1. – L’assunto non persuade siccome fondato sulla valorizzazione di un errore materiale – l’indicazione del lotto “18” (a cui la ricorrente non ha partecipato) invece di “28” – chiaramente evincibile dal testo della istanza ostensiva, la quale reca espressamente la richiesta di avere accesso alla documentazione indicata ai punti 1), 2), 3) e 4), con esplicito riferimento a tutti i “lotti di partecipazione”, tra i quali rientra anche quello per cui è controversia, come del resto emerge, ulteriormente, dalla enumerazione dei lotti della cui documentazione è stata richiesta l’ostensione, avendo la ricorrente indicato i numeri in ordine crescente (vi si legge, infatti, “lotti nn. 15, 19, 18, 31”), sicché la posposizione del n. 18 al n. 19 tradisce in modo evidente l’errore di digitazione in cui è incappata (“18” in luogo di “28”).
5.2. – Ne deriva, per conseguenza, che l’istanza di accesso – riferita anche al lotto n. 28, formulata il 19.7.2024 e poi reiterata in data 22.07.2024 e ulteriormente in data 6.09.2024 – è stata tempestivamente inoltrata da Convatec Italia s.r.l. il giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione e che, avendo la S.A. fornito il richiesto riscontro documentale in data 7.10.2024, il ricorso, notificato in data 21.10.2024, è ricevibile e tempestivo.
5.3. – L’invocato principio di auto-responsabilità, valorizzato in chiave ostativa alla ricevibilità del ricorso, recede, in tal caso, ad avviso del Collegio, al cospetto della regola per cui le parti del procedimento amministrativo (dunque anche nel procedimento di evidenza pubblica) devono tenere una condotta conforme ai princìpi di collaborazione e di buona fede [art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120].
5.3.1 – Si tratta, com’è stato osservato (lo rammenta Cons. Stato, Sez. III, 13.12.2023, n. 10744) di una tendenza normativa “a voler configurare un “rapporto” di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione” che ha trovato una positivizzazione esplicita nel sopravvenuto art. 5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, direttamente inapplicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, che fornisce tuttavia ulteriori argomenti esegetici in tal senso.
- – Cionondimeno il ricorso è infondato, per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
- – Conviene prendere le mosse dalla disamina delle censure sub III e IV, facendosi questione, in entrambi i casi, in buona sostanza, della corretta applicazione del principio di equivalenza.
- – Sarebbe illegittima, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’assegnazione alla controinteressata, fondata su una dichiarazione di equivalenza, del punteggio massimo (punti 6) in relazione al criterio “Percentuale di CMC”, rispetto al quale la lex specialis prevede che “Il massimo punteggio verrà attribuito al prodotto con la maggiore percentuale di CMC riportata in scheda tecnica” e, ancora, il punteggio massimo (punti 4) assegnato in relazione al criterio “Presenza di sostanze antibiofilm”, rispetto al quale la lex specialis prevede che “Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione della presenza di sostanze antibiofilm addizionate alla medicazione”.
8.1. – Nel primo caso, più precisamente, la dichiarazione di equivalenza funzionale resa dall’aggiudicataria – secondo cui “Exufiber Ag+ risulta funzionalmente equivalente … alle medicazioni sterili costituite al 100% da fibre gelificanti a base di cellulosa o fibre di CMC (carbossimetilcellulosa) con argento” – non potrebbe “giocare alcun ruolo in relazione all’assegnazione qualitativa dei punteggi”, meno che mai consentire l’assegnazione del punteggio massimo giacché, in disparte il rilievo che mancherebbe “qualsivoglia valutazione di equivalenza da parte della stazione appaltante al fine di riconoscere alla controinteressata il predetto punteggio migliorativo”, il prodotto offerto non presenterebbe “una composizione in CMC”, con la conseguenza che a siffatta medicazione in PVA (e non in CMC) non “può logicamente conseguire un punteggio premiale per la percentuale di un qualcosa che non ha”.
L’aggiudicataria, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto conseguire, pertanto, in applicazione dello specifico criterio in esame, un punteggio pari a 0.
8.2. – Anche con riferimento al criterio “Presenza di sostanze antibiofilm”, deduce la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire n. 0 punti, e ciò in quanto la relativa dichiarazione di equivalenza funzionale – secondo cui “Riducendo il numero di microrganismi [la medicazione offerta], è inoltre in grado di ridurre e prevenire la formazione di biofilm batterici, come dimostrano le analisi in vitro e in vivo” – sarebbe del tutto inidonea, “non avendo indicato, né dimostrato in alcun modo, quale sostanza addizionata alla medicazione offerta (come espressamente richiesto dalla lex di gara) presenti la richiesta capacità antibiofilm”.
- – Le censure – che si risolvono nella modifica del punteggio attribuito all’aggiudicataria (da 6 a 0 e da 4 a 0) in applicazione di un criterio che implica all’evidenza un giudizio di carattere discrezionale – sono infondate per la duplice ragione che confliggono con la giurisprudenza pronunciatasi sul principio di equivalenza e postulano una inammissibile interferenza sostitutiva nelle prerogative valutative della Commissione.
9.1. – Al fine di accertare l’infondatezza della censura, soccorre la più recente giurisprudenza amministrativa che ha chiarito l’operatività del c.d. principio di equivalenza; tale principio, oggi recepito al punto 7 dell’allegato II.5 d.lgs. n. 36/2023, “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (cfr.: T.A.R. Catania, sez. III, 24.06.2024 n. 2298).
9.2. – Ciò anche in considerazione del fatto che “il vaglio strettamente documentale condotto dalla Commissione di gara è espressione di un apprezzamento tecnico che appare insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed incongruità manifesta; ciò implica, per altro verso, che a rilevare è che dall’offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione, secondo un non irragionevole apprezzamento” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 09.05.2024 n. 4155).
9.3. – Ciò posto, rispetto al vaglio di equivalenza funzionale, nella specie compiuto dalla S.A. sulla scorta delle espresse dichiarazioni rese dalla aggiudicataria, i rilievi critici della ricorrente – che contestano la suddetta equivalenza – si rivelano, ad avviso del Collegio, complessivamente generici e solo assertivi, non circostanziati né adeguatamente supportati sul piano delle evidenze scientifiche, sicché non valgono a inficiarne la ragionevolezza.
9.4. – Una volta ammessa l’offerta in applicazione del principio di equivalenza – il che peraltro può avvenire sulla base di un giudizio implicito della Commissione, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, n. 2013/2018; Id., n. 7558/2022) – non pare dubbio che, nella successiva fase di valutazione e di assegnazione dei punteggi, si riespanda appieno la discrezionalità tecnica dell’Organo valutativo; la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice costituisce, come noto, infatti, apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione sostanzialmente insindacabile (si v. già Cons. Stato, Sez. III, 13.12.2013, n. 5984; Sez. V, 26.9.2013, n. 4761).
9.5. – Il superiore rilievo, che già vale ad escludere la fondatezza della contestazione (recte: sostituzione) del punteggio massimo assegnato, per entrambi i criteri, alla società aggiudicataria, è corroborato dall’ulteriore considerazione che la ricorrente sembra faccia discendere l’invocato azzeramento del punteggio in modo sostanzialmente automatico dalla asserita – ma non sussistente, come si è visto – non conformità dell’offerta della controinteressata alle caratteristiche tecniche stabilite dalla lex di gara.
9.6. – Siffatto sillogismo risulta tuttavia erroneo, ben potendo un determinato prodotto essere non solo equivalente a quello richiesto dalla lex specialis, ma anche e contemporaneamente qualitativamente pari (come nella specie) o superiore a quelli degli altri concorrenti: come già chiarito da tempo (Cons. Stato, Sez. III, 11/09/2017, nn. 4265 e 4275; Id., 29.3.2018, n. 2013), infatti, il principio (comunitario) dell’equivalenza concerne precipuamente la fase della partecipazione alle gare con prodotti compatibili o idonei per prestazioni, ma poi il raffronto qualitativo tra i differenti prodotti va operato caso per caso, in relazione, per l’appunto, alla rispettiva tipologia delle prestazioni.
9.7. – Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza dei motivi sub III e IV, siccome ancorati alla generica contestazione dell’equivalenza dei prodotti offerti dall’aggiudicataria e fondati, per il resto, sulla inammissibile pretesa di sostituire i giudizi espressi dalla Commissione con quelli (soggettivamente) ritenuti corretti dalla ricorrente.
- – Nemmeno convincono le ragioni poste a sostegno della censura articolata sub IV, la cui disamina il Collegio ritiene di anteporre allo scrutinio degli altri motivi di ricorso, trattandosi di questione maggiormente “liquida” la cui definizione in senso reiettivo assume valenza decisiva ai fini del rigetto del ricorso principale.
10.1. – Il punteggio massimo (punti 6) assegnato alla controinteressata in relazione al criterio degli “Studi scientifici” – in base al quale “Il massimo punteggio verrà attribuito in base alla valutazione degli studi presentati (fino a un massimo di 3), riguardanti l’oggetto del lotto, pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali da non più di dieci anni” – dovrebbe “esserle decurtato”, secondo l’assunto della società ricorrente, perché frutto di un “errore” della Commissione, non avendo la controinteressata “presentato alcuno studio scientifico, bensì un mero Dossier descrittivo/narrativo delle caratteristiche dichiarate dal produttore della medicazione proposta in gara, Mölnlycke Health Care S.r.l., riguardo al proprio prodotto (cfr. il file intitolato “Exufiber ed Exufiber Ag+. Next generation gelling fibre dressings: A review of the scientific and 10 clinical evidence” – doc. n. 29)”.
10.2. – A sostegno della prospettata erroneità e, in particolare, della deduzione secondo la quale alla pubblicazione di cui al file appena indicato non potrebbe riconoscersi rango di “studio scientifico”, parte ricorrente ha versato in atti una Relazione Tecnica dell’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute del 10.01.2025, nella quale, in sintesi estrema, si è ritenuto, quanto alla controinteressata, che “[I]l materiale pubblicato, seppur di utilità divulgativa e formativa, non presenta i criteri di uno studio scientifico puntuale, bensì si tratta di una sintesi di evidenze cliniche per lo più case reports” (ivi, p. 8).
- – La doglianza non merita condivisione.
11.1. – L’impostazione prospettata dalla ricorrente (e dell’Ateneo milanese) sconta, ad avviso del Collegio, un approccio eccessivamente rigoroso e immotivatamente restrittivo e, soprattutto, non appare supportata dalla lex specialis di gara, che in nessun punto richiede la sottoposizione dello studio “a revisione paritaria tradizionale” e nemmeno pretende un “formato strutturato conforme agli standard accademici”, senza considerare, diversamente da quanto dedotto in ricorso, che la rivista Journal of Wound Care, sulla quale il cit. studio presentato dall’aggiudicataria è stato pubblicato, è indicizzata.
11.2. – Va osservato, in senso contrario, che la pubblicazione in esame, consistente in una revisione degli studi clinici esistenti, soddisfa le condizioni previste dalla legge di gara, trattandosi di uno studio riguardante l’oggetto del lotto – il documento si riferisce inequivocabilmente al dispositivo medico prodotto da Molnlycke ed offerto in gara dall’aggiudicataria – pubblicato su una rivista scientifica internazionale da non più di dieci anni.
11.3. – Quanto al carattere scientifico dell’elaborato “Exufiber ed Exufiber Ag+. Next generation gelling fibre dressings: A review of the scientific and 10 clinical evidence”, in disparte il dato della pubblicazione su una rivista scientifica internazionale, non si comprende perché una sintesi ragionata di evidenze cliniche basate prevalentemente su case reports, come tale consistente in un riassunto che raccoglie informazioni e conclusioni provenienti da descrizioni di singoli casi clinici – in sostanza una sintesi che permette di estrarre pattern, potenziali nuove terapie o avvertimenti sulla gestione di malattie, soprattutto quando si tratta di casi rari o insoliti – non possa essere considerato “scientifico” nei sensi richiesti dalla legge di gara.
11.4. – Relativamente, da ultimo, alla misura del punteggio attribuita – che la ricorrente vorrebbe addirittura “azzerato” – le difese della S.A. valgono a esplicitare, sul punto, i motivi dell’assegnazione del punteggio massimo alla controinteressata (e del punteggio inferiore alla ricorrente: memoria Soresa dep. in data 4.11.2024, p. 10 e s.) rimarcando non soltanto l’attualità dello studio (datato 2021 a fronte di studi maggiormente risalenti presentati dalla ricorrente) ma, anche, l’ampiezza (“ben 26 pagine”) e la pertinenza del relativo contenuto (che “evidenzia la reale ed effettiva funzionalità del prodotto”).
11.5. – Trattasi, invero, di una valutazione della Commissione scevra da profili di abnormità o da macroscopiche illogicità e, come tale, legittimamente resa dall’Organo a tanto preposto nell’esplicazione della discrezionalità tecnica che gli compete.
- – L’infondatezza dei motivi sub II, III e IV conduce de plano alla reiezione del ricorso, considerato che, anche accogliendo le ulteriori censure sollevate sub I, V e VI, la ricorrente – che in tale evenienza recupererebbe 10,84 punti (6 in meno per l’aggiudicataria [per effetto del motivo sub I] e 4,84 in più per essa ricorrente [2,34 per effetto del motivo sub V + 2,5 per effetto del motivo sub VI]) – in ogni caso non supererebbe la prova di resistenza, non riuscendo a colmare lo scarto, in termini di punteggio, che la separa dalla controinteressata, corrispondente a 14,35 punti.
- – Il ricorso incidentale è di conseguenza improcedibile.
- – Le spese di lite, vista la complessità delle questioni sollevate in giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino
IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano
IL SEGRETARIO