ANAC – Delibera n. 287 del 23 luglio 2025
L’Anac con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, ha chiarito che la previsione nel disciplinare di gara che impone ai concorrenti l’obbligo di partecipare a tutti e tre i lotti, considerati come un unico lotto funzionale unitario per non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera, è illegittima. Tale disposizione risulta in palese contrasto con i principi di accesso al mercato e concorrenza sanciti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che promuove la suddivisione degli appalti in lotti funzionali o prestazionali al fine di favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese (PMI) e che vieta l’accorpamento artificioso di lotti che limitano la concorrenza.
L’ANAC ha inoltre evidenziato che le motivazioni addotte dalla stazione appaltante, quali la gestione finanziaria differenziata dei fondi o la necessità di ottimizzare i tempi di esecuzione soprattutto in considerazione dei vincoli del PNRR, non giustificano la compressione dei principi di trasparenza, legalità e concorrenza. La clausola di obbligo a partecipare a tutti i lotti realizza di fatto un accorpamento sostanziale che elude il principio di massima partecipazione previsto dalla normativa europea e nazionale sugli appalti.
Pertanto, ANAC ha chiesto alla stazione appaltante di annullare tutti gli atti di gara (bando, disciplinare e atti conseguenziali adottati nel frattempo) entro 15 giorni, avvertendo che, in caso di mancata ottemperanza, è legittimata a impugnare la documentazione di gara esaminata.
🔗Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti