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Adeguamento del compenso all’organo di revisione delle aziende speciali: non è consentita l’applicazione analogica delle norme per gli enti locali

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, parere del 14 luglio 2026, n. 138

In tema di aziende speciali degli enti locali, non è consentito applicare in via analogica la disciplina e i parametri previsti per la determinazione e l’adeguamento del compenso dei revisori degli enti locali (art. 241 TUEL e D.M. 21 dicembre 2018) all’organo di revisione dell’azienda speciale. Sussiste, infatti, una netta differenziazione strutturale e normativa tra le due figure: mentre il compenso dei revisori dell’ente locale è parametrato alla classe demografica e alle spese dell’ente, l’indennità spettante ai revisori dell’azienda speciale è espressamente disciplinata dall’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986, che la commisura alle dimensioni dell’azienda e alle tariffe professionali vigenti. In forza dell’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986, la determinazione dell’indennità costituisce elemento necessario ed esplicito della deliberazione consiliare di nomina, intesa quale atto unitario. Ne consegue l’intangibilità della misura del compenso originariamente deliberata e l’impossibilità di procedere a una sua rideterminazione in aumento in corso di rapporto, mancando i presupposti oggettivi e soggettivi per l’estensione analogica della disciplina dell’ente locale.

🔗 Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, parere del 14 luglio 2026, n. 138