Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, parere del 14 luglio 2026, n. 138
In tema di aziende speciali degli enti locali, non è consentito applicare in via analogica la disciplina e i parametri previsti per la determinazione e l’adeguamento del compenso dei revisori degli enti locali (art. 241 TUEL e D.M. 21 dicembre 2018) all’organo di revisione dell’azienda speciale. Sussiste, infatti, una netta differenziazione strutturale e normativa tra le due figure: mentre il compenso dei revisori dell’ente locale è parametrato alla classe demografica e alle spese dell’ente, l’indennità spettante ai revisori dell’azienda speciale è espressamente disciplinata dall’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986, che la commisura alle dimensioni dell’azienda e alle tariffe professionali vigenti. In forza dell’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986, la determinazione dell’indennità costituisce elemento necessario ed esplicito della deliberazione consiliare di nomina, intesa quale atto unitario. Ne consegue l’intangibilità della misura del compenso originariamente deliberata e l’impossibilità di procedere a una sua rideterminazione in aumento in corso di rapporto, mancando i presupposti oggettivi e soggettivi per l’estensione analogica della disciplina dell’ente locale.
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