Deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 29 maggio 2026
Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), enunciano il seguente principio di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 7 gennaio 2026 n. 1: L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45.
