Criticità procedurali e normative nello schema di decreto sull’indennizzo nelle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive: raccomandazioni del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato – Parere n. 750 del 22 luglio 2025

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 750 del 22 luglio 2025, ha evidenziato diverse criticità procedurali e sostanziali sullo schema di decreto che definisce come calcolare l’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente nelle concessioni demaniali per scopi turistico-ricreativi e sportivi.

Innanzitutto, il parere rileva diverse carenze sotto il profilo procedimentale. Il coinvolgimento del MEF è stato formale e privo di una valutazione approfondita degli effetti economico-finanziari. Mancano, inoltre, documentazione esaustiva e trasparenza nelle consultazioni, in particolare con l’Antitrust, e l’analisi d’impatto regolamentare è incompleta, soprattutto riguardo alla concorrenza e alle PMI.

Sul piano normativo, secondo il Consiglio di Stato l’indennizzo non può essere un diritto automatico per il concessionario uscente, ma deve essere basato su legittimi affidamenti, per evitare che il nuovo concessionario si trovi a dover sostenere costi ingiustificati e che si creino vantaggi competitivi indebiti. La distinzione prevista tra investimenti materiali (soggetti a indennizzo) e immateriali (per cui si riconosce una remunerazione) non è chiara, in particolare perché beni immateriali come marchi o know-how di norma non vengono trasferiti obbligatoriamente al subentrante. Altre criticità riguardano l’indennizzo anche per beni amovibili e per opere di difficile rimozione: il rischio è che il subentrante sia costretto ad accollarsi investimenti che potrebbe invece non volere, limitando così la sua libertà di gestione.

Il parere evidenzia poi che non vi è sufficiente chiarezza nel distinguere le spese obbligatorie da quelle discrezionali, ad es. per interventi legati ad eventi calamitosi o a nuovi obblighi di legge, con il rischio di gravare sul nuovo concessionario costi legati a scelte dell’uscente.

Dal punto di vista finanziario, la cauzione per il pagamento dell’indennizzo grava interamente sul subentrante, mentre l’uscente, partecipando alla gara, non ha un obbligo simile, potenziale causa di vantaggi competitivi per chi già gestisce la concessione.

Infine, il meccanismo di gara che valorizza la misura dell’indennizzo anziché l’aumento del canone concessorio potrebbe ridurre gli introiti per lo Stato e scoraggiare nuovi operatori, con effetti negativi sulla concorrenza.

Pertanto, il Consiglio di Stato invita a rivedere il decreto, migliorando trasparenza, approfondimenti tecnico-giuridici e valutazioni economiche, nonché a ottenere un nuovo, più motivato parere del MEF, per assicurare che la normativa garantisca un equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico e concorrenza leale, senza favorire ingiustamente i concessionari uscenti.

🔗 Parere n. 750 del 22 luglio 2025