Il MIT chiarisce l’art. 193, c.11, lett. c), D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in tema di livelli progettuali nella finanza di progetto

MIT (parere cod.id. n. 3401 del 13 maggio 2025)

L’art. 193, c. 11, lett. c), d.lgs. 36/2023, stabilisce che l’ente concedente deve approvare il livello successivo di progettazione elaborato dall’aggiudicatario. Questa regola vale sempre, oppure solo quando si tratta di lavori pubblici e non di servizi o forniture?

Secondo il MIT (parere cod.id. n. 3401 del 13 maggio 2025) “Ai sensi dell’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice “La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice”. Conferma, pertanto, che la lett.c) dell’art. 193, c. 11 non si applica nel caso di servizi e forniture, a condizione che il progetto di fattibilità messo a gara risponda ai requisiti minimi di cui all’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice.

🔗Chiarimenti in merito a procedura di affidamento della finanza di progetto di cui all’art. 193 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.