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Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) possono partecipare alle gare in RTI con società commerciali e impiegare personale volontario

TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, 3 luglio 2026, n. 502 – È legittima la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) alle gare per l’affidamento di pubblici servizi, infatti, qualora una OdV decida di partecipare ad una gara pubblica in RTI con una società di natura commerciale agisce a tutti gli effetti quale operatore economico sul libero mercato, non essendo predicabile che la partecipazione in RTI, ove rientrante nel perimetro di compatibilità dell’OdV, muti il regime giuridico di quest’ultima.
L’ammissione delle OdV alle procedure di evidenza pubblica implica, quale logico corollario a garanzia del principio del favor participationis, la possibilità per le stesse di impiegare personale volontario nell’esecuzione del servizio, rientrando tale facoltà nella libertà organizzativa dell’ente e non costituendo una clausola limitativa della partecipazione. Inoltre, è parimenti legittima e attendibile l’offerta economica che presenti un margine di utile minimo, ma non nullo o in perdita, non restando inficiata l’affidabilità della proposta per la sola esiguità del profitto stimato.

00502 /2026 REG.PROV.COLL.

00169/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di ReggioCalabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2026, proposto da
Piana Soccorso Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7D6401485, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Castrovillari, corso Garibaldi 333;

contro

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

Bourelly Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

-del decreto n. 30 del 9.3.2026 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di gestione del presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con autoambulanza all’interno del Porto di Gioia Tauro in favore del RTI Bourelly Health Service S.r.l.;
-dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione Giudicatrice nella parte in cui la Commissione ha ammesso l’offerta al RTI Bourelly Health Service S.r.l. senza rilevarne l’anomalia ed ha attribuito i punteggi tecnici ed economici, nonché della graduatoria finale laddove classifica al primo posto il RTI Bourelly Health Service
S.r.l. e della conseguenziale proposta di aggiudicazione al RTI Bourelly Health Service S.r.l.;
-della determina del RUP del 19.01.2026 di approvazione dei verbali di gara;
-per quanto di ragione ed in via subordinata, delle previsioni del Disciplinare di gara al § 23 in merito alla valutazione di anomalia con criterio del punteggio superiore a 4/5 di quello attribuibile sia per l’offerta tecnica sia per quella economica, nonché al
§ 19.1 dello stesso Disciplinare di gara unitamente all’art. 4.1 del Capitolato Tecnico nella parte in cui disciplinano l’attribuzione di 10 punti per il sub-criterio attinente alla specializzazione del personale medico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di Bourelly Health Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1- Con ricorso notificato il 3.4.2026 e depositato il 14.4.2026 la Piana Soccorso Cooperativa Sociale ha esposto:
-) la ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (anche AdSP o Stazione Appaltante) con decreto n. 40/2025 del 30.3.2025, per l’affidamento del servizio di gestione del presidio medico-sanitario e del trasporto sanitario con autoambulanza all’interno dell’ambito portuale di Gioia Tauro, per la durata di 24 mesi salva proroga per eguale periodo e con importo a base di gara stimato in € 560.774,69, alla quale ha partecipato anche il RTI composto da Bourelly Health Service S.r.l. in qualità di mandataria e Consorzio Sicilia in qualità di mandante;
-) applicata l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, espletate le valutazioni di gara si sono classificati: a) in prima posizione il RTI Bourelly S.r.l. con punti 84,21 (di cui punti 54,21 per l’offerta tecnica e punti 30,00 per l’offerta economica); b) in seconda posizione, la ricorrente con punti 52,19 (di cui punti 34,6 per l’offerta tecnica e punti 17,59 per l’offerta economica);
-) in data 16.1.2026 la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti, all’esito del quale ha ritenuto sussistere delle criticità per le quali ha chiesto alla Stazione Appaltante l’avvio della verifica di anomalia;
-) il successivo 4.2.2026 la Stazione Appaltante ha ritenuto non sussistere i presupposti per accogliere detta richiesta;

-) il 20.3.2026 la ricorrente ha inoltrato alla Stazione Appaltante istanza di annullamento in autotutela degli atti ora impugnati senza ottenere riscontro.
1.1- Ritenendo illegittimi gli atti di cui in epigrafe, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS.
36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED IRRAGIONEVOLEZZA PER AMMISSIONE DI UN’OFFERTA IN “PERDITA STRUTTURALE”. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO.
La ricorrente contesta anzitutto alla Stazione Appaltante di non aver svolto alcuna verifica di anomalia sebbene l’offerta -pur non superando i 4/5 del punteggio massimo attribuibile sia per l’offerta tecnica che economica, come previsto dal § 23 del disciplinare di gara- risultava anomala alla luce del significativo ribasso offerto (pari al 43,67%) e in considerazione della non ribassabilità dei costi di manodopera stante il carattere di labour intensive dell’appalto e dunque del residuo di soli € 145.989,18 per i 24 mesi di durata dell’appalto aggredibili dall’appalto.
A tal proposito, infatti, la ricorrente afferma che il predetto importo residuo renderebbe impossibile la copertura degli oneri imposti dal capitolato tecnico, relativamente al leasing operativo dei mezzi di soccorso (quantificato dalla ricorrente in € 42.000,00), al costo del personale aggiuntivo (autista – miglioria) non rientrante nel computo base della Stazione Appaltante (indicato dalla ricorrente in € 17.500,00), all’assicurazione per la responsabilità civile medica del Presidio (computata dalla ricorrente in € 10.000,00), alle utenze generali (energia, acqua, comunicazioni, stimate in € 10.000,00), ai materiali di consumo quali farmaci, ossigeno, carburante (stimati in € 6.000,00) ai costi operativi vivi (es. gestione e ricarica ossigeno, carburante per ambulanze e automedica), agli oneri per la sicurezza aziendale (dichiarati dall’operatore nell’offerta in € 3.960,00) all’assicurazione RCA e Kasko Mezzi di

Soccorso (stimati dalla ricorrente in € 3.000,00), alle migliorie strumentali quali attrezzature extra (con costi stimati dalla ricorrente in € 2.000,00), nonché ai costi per l’ammortamento o l’acquisto delle attrezzature inserite nell’offerta tecnica migliorativa (es. kit parto, barelle bariatriche, trapani intraossei), che darebbero luogo a costi operativi annui per € 94.460,00 che, stante il ricavo annuo post-ribasso di € 41.175,85, darebbe luogo ad un saldo finanziario annuo in perdita di € 53.342,15.
Precisa peraltro la ricorrente che già la sola previsione di un’autoambulanza aggiuntiva e dell’autista supplementare porterebbe l’offerta in perdita, né potrebbe soccorrere un’eventuale giustificazione basata sulla solidità patrimoniale ovvero su ricavi derivanti da altre attività, atteso che proprio la proposta migliorativa offerta in gara ha avuto portata rilevante per l’attribuzione del punteggio e la conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 IN MATERIA DI COSTI DELLA MANODOPERA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDEROGABILITÀ DELLE TUTELE LAVORISTICHE.
La ricorrente, riprendendo le considerazioni già svolte nel primo motivo di ricorso, osserva che, sebbene l’aggiudicataria avesse indicato formalmente il rispetto dei minimi salariali, il significativo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, unito ai significativi costi delle migliorie –in particolare l’auto e l’autista aggiuntivi-darebbe luogo ad una perdita tale da rendere matematicamente impossibile la copertura integrale del costo del lavoro.
Ciò, in disparte quanto dedotto nel primo motivo, importerebbe violazione dell’art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36 del 2023, non potendo derivare il ribasso complessivo da una maggiore efficienza organizzativa trattandosi di costi vivi di personale aggiuntivi richiesti dalle migliorie proposte, come pure dell’art. 108, comma 9 del medesimo d.lgs. 36/2023, in quanto il costo reale della manodopera a seguito della

previsione in offerta tecnica di un autista supplementare risulterebbe ben superiore di quanto dichiarato nell’offerta.
3) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. EQUIPARAZIONE ILLEGITTIMA TRA MEDICO SPECIALIZZANDO E DIRIGENTE MEDICO ULTRAVENTENNALE. VIOLAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DELL’OFFERTA TECNICA E VIOLAZIONE DELL’ART. 107 D.LGS 36/2023.
La ricorrente contesta l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria e comunque la correttezza del punteggio tecnico attribuitole dalla commissione di gara.
In primo luogo, la ricorrente afferma che l’offerta del RTI Bourelly S.r.l. risulterebbe tecnicamente inadeguata e avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, dalla disamina del relativo progetto tecnico e dei curricula vitae allegati, emergerebbe l’indicazione di un’équipe formata da tre dirigenti medici (il Dott. A.G., il Dott. D.M. e il Dott. A.S.) uno dei quali, il Dott. A.S. -vantando un’esperienza lavorativa come “Medico pronto soccorso” maturata esclusivamente “dal 2023 a tutt’oggi” e una specializzazione in Anestesia e Rianimazione iniziata nel 2022- risulterebbe carente quanto al criterio 1 “Personale impiegato” del § 10.1 del disciplinare e, prima ancora, rispetto alle prescrizioni del § 4.1 del Capitolato, a mente del quale il possesso di un’esperienza pregressa non inferiore a 5 anni in reparti d’emergenza costituisce un requisito minimo soggettivo di partecipazione previsto per tutti i membri dell’équipe medica destinati a operare nel Porto. Peraltro, a tale carenza non si potrebbe sopperire con il principio dell’equivalenza, trovandosi lo specializzando in una fase di apprendimento non equiparabile, né formalmente né sostanzialmente, all’esperienza di un professionista in possesso di tale titolo.

La predetta criticità rileverebbe anche in tema di valutazione dell’offerta tecnica e dei punteggi -in tesi erronei- attribuiti dalla Stazione Appaltante per detto criterio, né sarebbe consentito sopperire a tale carenza in sede esecutiva, avendo detta voce contribuito all’attribuzione di un determinato punteggio e all’aggiudicazione in favore della controinteressata.
Ancora, ricostruendo analiticamente la struttura del costo del personale da impiegare in funzione delle esigenze del Capitolato speciale, la ricorrente afferma che la circostanza da ultimo evidenziata -ossia la carenza, per almeno uno dei tre medici dell’équipe indicata dal RTI aggiudicatario, dei requisiti tecnici imposti a pena di esclusione dalla gara- comporterebbe l’insostenibilità del servizio e l’impossibilità di rispettare le turnazioni e gli orari imposti dal Capitolato, con conseguente escludibilità del RTI aggiudicatario dalla gara ed illegittimità dell’aggiudicazione in suo favore.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, NONCHE’ DEGLI ARTT. 108 E 110 D.LGS 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOCIGITA’ MANIFESTA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI ALL’AGGIUDICATARIA ED ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI TECNICI ALLA RICORRENTE. OMESSA ESCLUSIONE DEL CONTROINTERESSATO PER MANIFESTA ANOMALIA ED ILLEGITTIMITA’ DEL PARAGRAFO 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA IN PUNTO DI CALCOLO DELL’OFFERTA ANOMALA.
La ricorrente contesta la correttezza del punteggio attribuito all’aggiudicataria controinteressata sotto plurimi profili.
Sotto un primo profilo, viene contestata l’attribuzione del punteggio premiale relativo all’elemento “Personale impiegato”, in quanto l’attribuzione del punteggio relativo al possesso del requisito della “Specializzazione” (fino a 10 punti), alla luce della natura

del criterio “on/off” del bando, postulerebbe il possesso di tale requisito in capo a tutti i componenti della compagine medica, nella fattispecie insussistente quanto al Dott. A.S., incluso nel team medico, allo stato sprovvisto del diploma di specialista.
Sotto un secondo profilo, viene dedotta disparità di trattamento in quanto, premesso che l’aggiudicataria indica per il Dott. A.G. il titolo di “Medicina d’emergenza – Urgenza dal 1999”, nell’anno 1999 le scuole di specializzazione universitaria in tale disciplina non erano ancora state istituite in Italia, per cui il titolo valutato dalla Commissione non può che coincidere con la c.d. Idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale (Idoneità EST 118), che però non è stata riconosciuta ai medici della cooperativa ricorrente (cui sono stati attribuiti 0 punti) sebbene l’intera équipe medica proposta dalla ricorrente vanti la medesima Idoneità EST 118 e sia provvista di un’esperienza ventennale nell’emergenza territoriale, oltre a specializzazioni cliniche di rango universitario (es. Cardiologia).
Ancora, viene contestata la legittimità dell’attribuzione del punteggio (per n. 5 punti) per il possesso della certificazione della parità di genere -la cui previsione del bando a sua volta contrasterebbe con l’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023- dal momento che la mandante del RTI aggiudicatario, Consorzio Sicilia, non dispone della certificazione UNI/PdR 125:2022.
Infine, risulterebbe erroneo il riscontro della Stazione Appaltante all’istanza della ricorrente di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, che richiama il § 23 del disciplinare di gara, il quale a sua volta subordina la verifica di congruità al superamento contemporaneo dei 4/5 sia del punteggio tecnico sia economico nella fattispecie non inveratosi, atteso che l’automatismo matematico, appartenente all’art. 97 dell’abrogato d.lgs. 50/2016, è stato superato dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 che ha imposto in ogni caso un esame sostanziale sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta ogniqualvolta questa, in base a elementi specifici,

appaia anormalmente bassa, che nella fattispecie si ritiene riscontrato alla luce delle suesposte allegazioni.
La ricorrente conclude nel senso che, emendando la graduatoria dai suddetti errori, essa avrebbe conseguito un punteggio totale di 84,21 punti a fronte dell’esclusione dell’aggiudicataria, o comunque dell’assegnazione alla stessa del più basso punteggio totale di 62,19 punti, con ribaltamento della graduatoria in suo favore.
5) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA, DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DELL’ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023. CARENZA GENETICA DI DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA.
La ricorrente contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver presentato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di natura tecnico-professionale e di natura economico-finanziaria, come imposto dal
§ 7 del disciplinare di gara in coerenza con l’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, risultando la domanda di partecipazione carente di specificazione e di comprova degli importi fatturati in servizi analoghi pregressi.
Soggiunge la ricorrente che l’adottata inversione procedimentale non consentiva comunque alla Commissione di posporre la valutazione dei documenti amministrativi né autorizzava l’operatore economico ad ometterne la presentazione laddove il disciplinare ne imponeva il caricamento telematico in specifiche buste o sezioni della piattaforma, né siffatta carenza sarebbe stata sanabile a mezzo di soccorso istruttorio. 2- Con atto depositato il 17.4.2026 si è costituita l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di Gioia Tauro.
3- Con memoria depositata il 25.4.2026 si è costituita la controinteressata Bourelly Health Service s.r.l.

4- In data 28.4.2026 l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha depositato memoria.
5- Alla camera di consiglio del 29.4.2026, con ordinanza n. 85 pubblicata il 30.4.2026, non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
6- In vista della trattazione del merito, in data 19.5.2026 parte ricorrente ha depositato il contratto sottoscritto dall’aggiudicataria il 5.5.2026 e, con memoria depositata l’8.6.2026, ha insistito nelle proprie domande, ivi compresa la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, e nelle proprie doglianze, ritenute non superate dalle difese formulate ex adverso.
7- In data 16.6.2026 la controinteressata ha depositato memoria di replica nella quale ha eccepito l’inammissibilità della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra le parti contenuta nella memoria dell’8.6.2026 in quanto non formulata a mezzo di motivi aggiunti, soggiungendo che a ciò non potrebbe sopperire la domanda originariamente formulata in tal senso nel ricorso in quanto generica e ipotetica. Per il resto, la controinteressata ha ribadito le proprie difese.
8- In data 19.6.2026 la ricorrente ha depositato memoria di replica opponendosi all’eccezione di inammissibilità da ultimo dedotta, chiedendo lo stralcio della memoria depositata il 28.4.2026 in prossimità della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, e ribadendo le proprie contestazioni.
9- All’udienza pubblica del 30.6.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

10- Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalle amministrazioni resistenti in data 28.4.2026, in quanto la stessa, quantunque tardiva rispetto alla fase cautelare, è tempestiva con riferimento alla fase di merito.

11- Può prescindersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità della domanda di inefficacia del contratto inserita nella memoria dell’8.6.2026 -per il vero infondata in quanto la domanda è utilmente formulata nel ricorso introduttivo- in ragione dell’esito del ricorso.
12- Nel merito, il ricorso è infondato.
13- Viene anzitutto scrutinato il primo motivo, che è infondato.
13.1- Parte ricorrente si duole, in sostanza, della “inazione” dell’amministrazione, che non ha ritenuto sussistere i presupposti per avviare la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria nonostante la sussistenza, a suo dire, di indici tali da sospettarne l’inaffidabilità.
13.2- Orbene, l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, invocato dalla ricorrente a parametro di illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante, dispone che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Sul punto, il § 23 del disciplinare di gara individua gli elementi specifici ai fini della valutazione nel senso che “Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio superiore a 4/5 di quello attribuibile sia per l’offerta tecnica sia per quella economica. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa […]”.
In altri termini, il bando attua le previsioni dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 individuando anzitutto le offerte anomale in quelle che ottengano un punteggio superiore a 4/5 del punteggio attribuibile sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica e, come ulteriore clausola aperta, riserva alla Stazione Appaltante di

sottoporre a verifica un’offerta che, in base ad altri elementi, compresi i costi di manodopera, appaia anormalmente bassa.
13.3- Orbene, atteso che, nel caso controverso, è pacifico che l’offerta dell’aggiudicataria aveva ottenuto un punteggio non superiore contemporaneamente ai 4/5 sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, non risulta integrata la prima ipotesi di assoggettabilità a verifica di anomalia.
13.4- Residuerebbe in astratto la seconda possibilità che, come osservato, presuppone la sussistenza di altri (e, all’infuori dei costi di manodopera, non meglio dettagliati) elementi che ingenererebbero il sospetto di anomalia dell’offerta.
Sul punto vi è però da considerare che la verifica di anomalia rientra nell’ampia riserva attribuita dalla legge all’amministrazione: in argomento, infatti, la giurisprudenza evidenzia come la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce una scelta facoltativa e discrezionale per la stazione appaltante, dunque sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità e irragionevolezza (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2.2.2022, n. 1233, resa con riferimento al previgente art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, ma che, per sostanziale identità del dettato normativo, può essere mutuata anche nel vigente regime giuridico).
13.5- Orbene, parte ricorrente, al fine di dimostrare l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria e, conseguenzialmente, dimostrare l’illegittimo operato della Stazione Appaltante che non ha attivato tale sub-procedimento, fonda le proprie argomentazioni su ipotesi prive di fondamento concreto ed effettivo, nel senso cioè di non risultare utili ad individuare indizi reali di insostenibilità dell’offerta, da far valere in sede amministrativa, e di principio di prova sull’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, da far valere in sede processuale.
A tale conclusione è agevole pervenire già per il sol fatto che le cifre indicate dalla ricorrente in termini di stima o quantificazione dei costi asseritamente imputabili all’aggiudicataria, che in tesi renderebbero l’offerta in perdita, attengono però a costi

sostenuti dalla stessa ricorrente (all. 17 al ricorso) e comunque non riferibili all’aggiudicataria e dunque, in assenza di più pregnanti elementi di raffronto che non è però dato riscontrare dalle allegazioni della ricorrente, non possono essere sic et simpliciter assunti a termine di paragone per la stima dei costi riferibili a quest’ultima. Detto in altri termini, parte ricorrente, nel dare corpo alla propria doglianza, omette una qualsivoglia verifica in ordine al fatto che i parametri di costo da cui essa trae la conclusione dell’insostenibilità dell’offerta siano concretamente riferibili all’offerta dell’aggiudicataria e alle concrete condizioni economiche e organizzative su cui essa si regge.
13.6- E’ così privo di reale fondamento l’assunto su cui si fonda la costruzione di parte ricorrente, esplicitato nella memoria del 9.6.2026, a mente del quale le simulazioni da essa presentate avrebbero dimostrato che la somma dei soli costi fissi ineludibili (tra cui il leasing dei mezzi stimato in € 42.000,00 annui, il costo dell’autista aggiuntivo stimato in € 17.500,00 annui, le polizze RC professionali, le utenze e i presidi) ammonterebbe a non meno di € 94.460,00 annui, con conseguente deficit di oltre € 53.000,00 annui e dunque insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
Dette simulazioni non attengono alla realtà organizzativa dell’aggiudicataria e pertanto correttamente non sono state apprezzate dalla Stazione Appaltante in termini di indizio di insostenibilità dell’offerta e analogamente non possono valere in termini di principio di prova per censurare l’operato della Stazione Appaltante che non ha appunto ravvisato l’affermato sospetto di anomalia.
13.7- Anche la deduzione relativa al costo della manodopera riferito all’autista supplementare -enfatizzata da parte ricorrente nel senso che, nella sua prospettazione, ciò sarebbe sufficiente a portare l’offerta in perdita- non risulta centrata, non avendo neanche in questo caso la ricorrente calibrato la censura e la prospettazione dei costi sulla configurazione specifica della controinteressata aggiudicataria, che ha

partecipato alla gara in RTI composto anche da un Consorzio, a sua volta composto da sole Organizzazioni di Volontariato (OdV).
In tale ottica, dunque, è ben possibile che l’autista soccorritore aggiuntivo previsto quale miglioria tecnica possa essere fornito mediante le risorse volontaristiche messe a disposizione dal Consorzio e dunque dalle relative OdV che ne fanno parte, così da non comportare un costo aggiuntivo di manodopera come al contrario sostiene la ricorrente.
Peraltro, in ordine alla replica della ricorrente dell’8.6.2026 -nella quale viene contestato, alla luce delle difese della controinteressata, un impiego sostanzialmente strumentale di enti del terzo settore con conseguente dumping salariale nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica concorrenziale- è da osservare che la ricorrente richiama, a conforto della propria tesi, l’art. 2 comma 5 della legge n. 381 dell’8.11.1991 e la giurisprudenza per cui “l’impiego di volontari da parte di cooperative o consorzi per effettuare prestazioni dedotte in contratto in sostituzione o affiancamento per abbassare l’offerta si pone in contrasto con le norme imperative” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3460/2022).
Non di meno, neanche detto richiamo risulta calibrato sulla fattispecie controversa, essendo basato sul regime delle cooperative sociali, disciplinate appunto dalla succitata legge n. 381 dell’8.11.1991 (e, in seno ad essa, dal succitato all’art. 2 comma 5), diversamente dalle OdV che sono disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 3.7.2017, il quale mantiene appunto la specificità di queste ultime (v. ad esempio art. 40, comma 2).
D’altronde -si soggiunge solo incidentalmente non potendo il Collegio sostituirsi ad una verifica di congruità mai effettuata- le argomentazioni da ultimo addotte dalla ricorrente non valgono neanche come principio di prova in ordine all’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante, in quanto non è affatto vietato alle OdV di partecipare a gare in RTI, come rileva la giurisprudenza per cui “le associazioni di

volontariato possono partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 23.1.2017, n. 39).
Peraltro, come è stato chiarito da recente giurisprudenza, è perfettamente legittimo l’uso di personale volontario da parte di OdV anche nell’ambito di raggruppamenti, rientrante nella libertà imprenditoriale di organizzazione di lavoro, da parte delle organizzazioni. Sul punto si richiamano le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza per cui la disciplina di gara -non oggetto di contestazioni sul punto-non proibisce tale utilizzo e comunque “la tesi liberale risulta corroborata anche dall’orientamento di questo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 353/2023 (punto 4), secondo cui l’ammissione delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario, altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso; anche in riferimento a tale profilo, va ribadito che l’opposta interpretazione colliderebbe con il principio del favor partecipationis in quanto si tradurrebbe in una illegittima clausola limitativa della partecipazione degli operatori del settore” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4.12.2023, n. 6670, confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, 11.7.2024, n. 6211).
Alla luce di quanto ora esposto risultano prive di reale fondamento anche le ulteriori osservazioni di parte ricorrente (v. sempre memoria di replica del 19.6.2026) per cui nel caso in cui una OdV decide di partecipare ad una gara pubblica in RTI con una società di natura commerciale) agisce a tutti gli effetti quale operatore economico sul libero mercato, non essendo predicabile che la partecipazione in RTI, ove rientrante nel perimetro di compatibilità dell’OdV (profilo peraltro non attinto da censure), muti il regime giuridico di quest’ultima.
13.8- In conclusione, non risultano dedotti elementi utili a poter inferire che l’offerta dell’aggiudicataria sia in perdita o abbia un utile azzerato, mentre di contro, per

costante giurisprudenza, l’eventuale sussistenza di un utile (non nullo ma) minimo non inficerebbe in sé l’attendibilità dell’offerta e dunque la sua ammissibilità alla gara (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2020, n. 6970; id., 21.10.2025, n. 8145).
14- Viene quindi scrutinato il secondo motivo, che è infondato, in piana conseguenza delle conclusioni dianzi rassegnate.
14.1- Le osservazioni già rese nel senso che il ricorso all’autista supplementare non è da intendersi alla stregua di costo da remunerare in termini di manodopera salariata priva di fondamento la censura della ricorrente per la quale, nonostante la formale declaratoria di rispetto dei minimi salariali, l’effettivo costo della manodopera, in uno con l’ingente ribasso proposto, renderebbe impossibile la copertura integrale del costo del lavoro.
14.2- Né, si soggiunge, parte ricorrente evidenzia ulteriori ragioni utili a ritenere che non sia garantita la copertura dei costi di manodopera o il rispetto dei minimi salariali. 15- Viene di seguito scrutinato il terzo motivo, che si struttura in tre distinti ordini di censure -attinenti, rispettivamente, alla mancata esclusione dell’offerta per carenza dei requisiti, il punteggio attribuito all’aggiudicataria e alla mancata esclusione della stessa- ed è parimenti infondato.
15.1- Viene esaminato il primo ordine di censure, che è infondato.
15.1.1- Parte ricorrente argomenta la doglianza sull’assunto per cui il Capitolato speciale richieda per tutti i membri dell’équipe il possesso di un’esperienza pregressa non inferiore a 5 anni in reparti d’emergenza ovvero la specializzazione nelle branche indicate dal bando, requisiti non posseduti da uno dei tre professionisti indicati nell’offerta dal RTI aggiudicatario -nello specifico il dott. A.S.- con la conseguenza che l’offerta stessa non rispetterebbe i requisiti minimi previsti per l’ammissibilità in gara.
15.1.2- Non di meno, ciò che risulta fallace è il punto di partenza dell’argomentazione su cui si sviluppa la censura.

15.1.3- Il § 4.1. del Capitolato si limita a stabilire che “Il soggetto affidatario dovrà assicurare l’assistenza medica all’interno del Porto di Gioia Tauro espletando il servizio 7 giorni su 7, nella fascia oraria 08:00 – 20:00, in ragione dei ritmi di operatività dello scalo.
Di conseguenza, dovendo garantire il servizio per ore 12, per la corretta esecuzione del servizio, per ciascuna giornata lavorativa, dovrà essere garantita la costante presenza di almeno: N° 1 medico abilitato; N° 1 infermiere professionale; N° 1 autista soccorritore.
Il personale impiegato nel PSP dovrà essere in possesso di specifica qualificazione professionale, nel dettaglio potranno essere impiegati:
-Personale medico: – Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell’abilitazione all’esercizio della professione – iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – in possesso di specializzazione in medicina di Emergenza/Urgenza, come da normativa vigente;
o – Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell’abilitazione all’esercizio della professione – iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – in possesso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, come da normativa vigente;
o – Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell’abilitazione all’esercizio della professione – iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri- con almeno 5 anni di esperienza (anche non continuativi) in attività di primo intervento o di pronto soccorso o su autoambulanza (profilo minimo richiesto)”, soggiungendo in fine che “In caso di sostituzione di personale, per qualsiasi motivo, il soggetto affidatario si impegna ad avvicendarlo con altro che sia in possesso degli stessi requisiti. I nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante.”
15.1.4- Si richiama anzitutto, sul punto, la giurisprudenza per cui “Nelle procedure di gara ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le

norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2025, n. 10032).
15.1.5- Da quanto finora esposto, non è dato rinvenire nella predetta disposizione del Capitolato alcuna prescrizione interpretabile nel senso che tutti i (ossia ciascuno dei) singoli componenti dell’équipe concretamente proposta debbano possedere il requisito minimo ivi previsto; ciò che viene infatti testualmente richiesto dal capitolato è la garanzia della copertura del servizio per ore 12 al giorno con un’équipe composta da 1 medico abilitato, 1 infermiere professionale e n. 1 autista soccorritore e, in tale ottica, il requisito minimo richiesto per il medico attivo nell’équipe è quello della specializzazione in Medicina di Emergenza/Urgenza ovvero in Anestesia e Rianimazione o, in assenza di abilitazione, l’esperienza quinquennale in attività di primo intervento o di pronto soccorso o su autoambulanza (che costituisce il requisito minimo).
In altri termini, la lex specialis impone che ogni concorrente disponga di un numero di risorse minimo idoneo a coprire i turni di servizio e che, nel contempo, sia dotato dei requisiti previsti nel bando (detto in altri termini, anche in connessione con quanto si evidenzierà di seguito –v. infra, § 15.3- laddove il numero di operatori necessario per coprire il servizio disponga dei relativi titoli, l’eventuale sussistenza di uno o più operatori, quantunque indicato in offerta, sprovvisto degli stessi non inficia l’ammissibilità dell’offerta stessa).

15.1.6- Tanto premesso, nella fattispecie controversa l’aggiudicataria ha indicato il Dott. A.G., avente n. 26 anni di esperienza in attività di primo intervento o di pronto soccorso e specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza conseguita nell’anno 1999 e il Dott. D.M. dotato di esperienza ultra decennale e specializzazione in medicina dell’emergenza conseguita nel 2011, ragion per cui, applicando le coordinate interpretative dianzi esposte, anche solo il curriculum di uno indistintamente dei suddetti medici (Dott. A.G. e Dott. D.M.) –su cui nessuna censura viene formulata da parte ricorrente– renderebbe l’offerta dell’aggiudicataria comunque ammissibile.
15.2- Viene quindi esaminato il secondo ordine di censure, attinente ai punteggi attribuiti all’aggiudicataria relativamente al criterio 1), che è infondato.
15.2.1- Il § 19.1 del disciplinare di gara, al criterio 1) ripartisce il peso ponderale di 35 punti nei termini che seguono:
a) per i medici:
-) fino a 5 punti per ogni anno di esperienza (anche non continuativa) in attività di primo intervento o di pronto soccorso o su autoambulanza (1 punto ogni anno);
-) fino a 10 punti per il possesso della specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza o in Anestesia e rianimazione (1 punto per ogni anno di anzianità dalla specializzazione);
-) fino a 10 punti per il possesso di certificazioni (BLS zero punti, BLSD 3 punti, ALS 3,5 punti, ATLS 3,5 punti);
b) per gli infermieri in possesso di diploma di laurea e iscritto all’Ordine delle professioni infermieristiche:
-) fino a 6 punti per esperienza lavorativa (n. 0,50 punti per ogni semestre);
-) fino a 4 punti per certificazioni (BLS zero punti, BLSD 1 punto, ALS 1,5 punti, ATLS 1,5 punti);
Quanto ai medici, i sub-elementi prevedono nel dettaglio:

-) “Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell’abilitazione all’esercizio della professione – iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri- con almeno 5 anni di esperienza (anche non continuativi) in attività di primo intervento o di pronto soccorso o su autoambulanza, max 5 (Per ogni anno di esperienza 1 punto)”;
-) “Specializzazione sub punteggio max 10 – Specializzazioni che consentono l’attribuzione di punteggio
– Medicina d’emergenza-urgenza
– Anestesia e rianimazione
(Per ogni anno di anzianità dalla specializzazione 1 punto)” […]”.
15.2.2- Alla luce della giurisprudenza precedentemente richiamata sull’interpretazione del bando di gara (v. § 15.1.4) la doglianza di parte ricorrente, riferita all’erronea attribuzione di n. 35 punti in favore dell’aggiudicataria, è priva di fondamento.
15.2.3- Come già osservato, la contestazione muove infatti dal presupposto per cui l’attribuzione del relativo punteggio -analogamente a quanto già prospettato con riferimento all’ammissibilità stessa dell’offerta- postuli il possesso, in capo a tutti i singoli medici componenti l’équipe, rispettivamente della prescritta specializzazione ovvero, in carenza della stessa, dell’esperienza pregressa non inferiore a 5 anni in reparti d’emergenza.
Non di meno, come già osservato, dalla piana lettura del Capitolato non è ricavabile alcuna previsione di tal fatta (v. § 15.1.5), mentre con riferimento al disciplinare il sub-criterio si riferisce esclusivamente alla posizione del “medico” (e non all’équipe) e prevede l’attribuzione del punteggio (e non già l’ammissibilità dell’offerta) in funzione del possesso dei requisiti ivi indicati (specializzazione o attività di servizio) in capo a tale specifica figura professionale.

15.2.4- Ciò posto, sia che si interpreti il predetto sub-criterio nel senso che venga richiesto, per ottenere il relativo punteggio, che vi sia anche solo un medico dell’équipe in possesso dei requisiti ivi indicati sia che si interpreti il sub-criterio nel senso di attribuire per ogni medico dell’équipe in possesso dei requisiti previsti dal sub-criterio il corrispondente punteggio, in entrambi i casi fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto, l’operato dell’amministrazione risulta immune alle censure di parte ricorrente.
Come già evidenziato, l’aggiudicataria ha indicato, in offerta, il Dott. A.G. dichiarando il possesso n. 26 anni di esperienza in attività di primo intervento o di pronto soccorso e la specializzazione in medicina d’emergenza urgenza conseguita nell’anno 1999 e il Dott. D.M., dichiarando il possesso di esperienza ultra decennale e specializzazione in medicina dell’emergenza conseguita nel 2011.
Orbene, i titoli posseduti indistintamente da uno solo dei due medici sopra indicati – sui quali nessuna contestazione viene formulata dal ricorrente che, come detto, incentra le sue doglianze sul predetto Dott. A.S.- consentirebbe comunque alla ricorrente di ottenere il punteggio massimo relativamente al predetto sub-criterio.
15.2.5- Per completezza, non giova alla ricorrente la precisazione della Commissione di gara, contenuta nel verbale n. 2, per cui, con riferimento ai sub-criteri dell’elemento migliorativo n. 1) “il punteggio verrà attribuito secondo criterio booleano on/off” facendo riferimento all’equipe tecnica indicata nel suo complesso dal singolo operatore economico”.
La predetta previsione, riferendosi “all’equipe tecnica indicata nel suo complesso” e non menzionando invece “tutti” e “singoli” i professionisti dell’equipe, non può che riferirsi all’equipe collettivamente intesa e dunque corrobora la bontà dell’interpretazione prospettata dalle resistenti e dalla controinteressata.
D’altronde, ove detta espressione venga intesa nei termini prospettati dalla ricorrente, ben potrebbero sorgere problemi applicativi, non risultando chiaramente esplicitato in

che modo -applicando il criterio on/off al predetto sub-criterio e ai relativi descrittori-si pervenga all’assegnazione del punteggio coerente con le prescrizioni del bando.
Peraltro, a quanto ora esposto si può soggiungere -per certi versi in termini ancora più trancianti- che la suddetta indicazione non appare configurarsi alla stregua di definizione di sub-criteri da parte della Commissione di gara, invero puntualmente enucleati dal bando, ma sembra piuttosto atteggiarsi a mera interpretazione circa il significato da attribuire al sub-criterio n.1), con la conseguenza che, laddove la Commissione di gara -anche eventualmente disattendendo l’interpretazione da essa stessa propugnata- abbia comunque operato in coerenza con il bando, come avvenuto nella fattispecie controversa, una previsione di tal fatta perderebbe di concreta pregnanza, quanto meno nell’ottica di ritenere inficiata la legittimità delle valutazioni della Commissione stessa.
15.3- Anche il terzo profilo di doglianza, che attiene alla sostanziale insostenibilità dell’offerta e dunque all’escludibilità dell’aggiudicataria, è infondato.
15.3.1- Il complesso ragionamento di parte ricorrente può essere così sintetizzato:
-) la Stazione Appaltante ha costruito l’offerta sulla base dell’impiego di n. 3 persone fisiche (ossia unità distinte per ciascuna mansione) e in relazione a ciò ha quantificato i costi di manodopera per come esposto nel bando, mentre nelle successive rimodulazioni e chiarimenti essa ha indicato la turnazione richiesta, ferma restando la copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno, per 7 giorni la settimana;
-) tanto premesso, determinato l’impegno lavorativo richiesto per ciascuna figura professionale (in 774 ore annue), calcolati i relativi turni di copertura (in 6 ore per 5 giorni e 7 ore per due giorni), individuato un vincolo ritenuto realistico di 44 ore settimanali, considerata altresì la struttura retributiva come pure i limiti orari di lavoro e l’attività lavorativa effettivamente spendibile anche in relazione alle ferie e riposi, la ricorrente afferma che, pur un verso, l’operatore economico deve obbligatoriamente avere in organico almeno n. 2 persone fisiche ma, nel contempo, un siffatto limite

minimo risulterebbe comunque del tutto disfunzionale (ad es. laddove un medico sia in ferie e l’altro contragga influenza e dunque l’azienda si ritrovi senza medici disponibili con interruzione del servizio) e dunque inaccettabile per un’impresa prudente che gestisce appalti complessi nel settore dell’emergenza sanitaria (tanto è vero che la stima della spesa era basata su n. 3 unità di medici);
-) da ciò la conclusione per cui la Stazione Appaltante non avrebbe finanziato il servizio basandosi su una dotazione minimale di 2 unità, ma avrebbe considerato un budget parametrato esplicitamente su 3 persone fisiche, mediante n. 3 contratti part-time, ciascuno con un carico di 774 ore;
-) posto tale costrutto, la dotazione proposta dalla controinteressata aggiudicataria non sarebbe sufficiente a coprire il servizio, in quanto disporrebbe esclusivamente -ove si consideri il requisito minimo previsto dal § 4.1 del Capitolato- unicamente di n. 2 unità mediche idonee (Dott. A.G. e Dott. D.M.) mentre non potrebbe avvalersi utilmente della prestazione del dott. A.S. in quanto non rientrante nel profilo minimo richiesto dal Capitolato perché, come osservato, privo di diploma di specializzazione e dell’anzianità di servizio richiesta.
15.3.2- Vi è però da considerare che l’articolato ragionamento da cui muove parte ricorrente è fallace nelle premesse.
15.3.3- In primo -e dirimente luogo- come già osservato, il § 4.1. del Capitolato non prevede affatto, a fini di ammissibilità dell’offerta, un numero minimo di n. 3 operatori medici da destinare alla copertura del servizio (v. sopra, § 15.1.5), mentre, di converso, una volta rispettate le prescrizioni del predetto § 4.1, le relative modalità attuative sono demandate alla libertà organizzativa aziendale dell’operatore economico.
Peraltro, la previsione di un numero minimo (in tesi, pari a 3) di operatori medici non è riscontrabile neanche considerando la previsione di cui del § 3 del disciplinare circa il calcolo del costo di manodopera, non costituendo l’indicazione relativa al costo annuo di n. 3 unità -in assenza di indicazioni puntuali che, come osservato, non è dato

rinvenire- un vincolo specifico per l’operatore economico in ordine al numero di risorse da destinare all’esecuzione della commessa.
15.3.4- In ogni caso, il ragionamento di parte ricorrente, oltre ad essere del tutto ipotetico nelle premesse e nelle conclusioni per cui la Stazione Appaltante avrebbe previsto (di necessità) l’applicazione di n. 3 contratti part-time, non perviene neanche ad affermare che una dotazione di n. 2 unità per ciascun profilo professionale sia di per sé incompatibile con il carico orario previsto per l’utile copertura della commessa, risultando anzi ammesso dalla ricorrente che, in teoria, detto limite minimo di n. 2 unità sarebbe compatibile con il Capitolato, mentre, per altro verso, le ulteriori deduzioni circa l’asserita inefficienza e disfunzionalità di una soluzione organizzativa basata su 2 unità mediche si esauriscono in mere valutazioni di opportunità di pertinenza esclusiva della Stazione Appaltante e, per quanto di propria pertinenza, dell’operatore economico.
In tale ottica, dunque, la censura della ricorrente si ridurrebbe ad un surrettizio sindacato di merito sulla bontà dell’offerta, non esercitabile in sede giurisdizionale.
15.3.5- E’ solo il caso di soggiungere, per completezza, che nell’offerta tecnica l’aggiudicataria aveva chiaramente descritto (pagg. 8-11) l’organizzazione delle risorse umane, evidenziando un articolato piano di lavoro con la relativa turnistica su 2 team, con indicazione di monte orario, matrice di turno, sostituzioni etc., ragion per cui anche per detto profilo vale l’osservazione precedentemente esposta quanto al primo motivo di ricorso, nel senso cioè che la ricorrente avrebbe dovuto calibrare precipuamente le proprie contestazioni sull’offerta dell’aggiudicataria e sul modello organizzativo ivi contemplato.
16- Viene quindi scrutinato il quarto motivo, anch’esso articolato in un triplice ordine di censure.
16.1- E’ anzitutto infondato il primo ordine di censure, attinente al punteggio attribuito all’aggiudicataria per l’équipe medica da questa indicata, per il quale valgono le

considerazioni già esposte in sede di scrutinio del terzo motivo di ricorso e alle quali si rinvia (v. sopra, § 15.2).
16.2- E’ parimenti infondato il secondo ordine di censure, attinente all’asserita disparità di trattamento per non aver valutato a favore della ricorrente un titolo sostanzialmente analogo a quello valutato invece favorevolmente con riferimento all’aggiudicataria, relativamente al quale si osserva quanto segue.
Posto che “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 16.3.2026, n. 2150), nella fattispecie, la lex specialis è chiara nel prevedere unicamente, quali titoli post-universitari valutabili, la specializzazione in anestesia e rianimazione e la specializzazione in emergenza/urgenza, mentre non viene menzionata la c.d. Idoneità EST 118 evidenziata da parte ricorrente, ragion per cui non può censurarsi l’operato della Commissione di gara che ha ritenuto di non valorizzare il titolo da ultimo menzionato, viepiù, per quanto ciò possa valere in assenza di puntuale impugnazione del bando in parte qua e di prova puntuale circa la totale equipollenza dei due titoli.
Per completezza, del tutto irrilevanti sono le osservazioni di parte ricorrente in ordine alla valutazione dell’équipe medica da essa proposta. Dalle allegazioni di parte ricorrente non emerge che i medici da essa indicati dispongano della specializzazione richiesta dal bando, mentre le ulteriori deduzioni in ordine all’affermata eccellenza della suddetta équipe si riducono in considerazioni di mera opportunità, come tali rientranti nel perimetro delle prerogative valutative della Commissione di gara.
16.3- Le considerazioni ora esposte rendono di per sé priva di utilità il terzo ordine di censure, attinente al possesso della certificazione della parità di genere da parte di tutti i componenti del RTI aggiudicatario.

Si precisa anzitutto che la questione controversa non ruota attorno all’ammissione in gara del RTI a motivo del mancato possesso della detta certificazione in capo a tutti i componenti, ma ruota attorno alla diversa questione dell’attribuzione di un determinato punteggio.
Tanto premesso, è invero corretta la contestazione di parte ricorrente nel senso che, a fini di attribuzione del punteggio (circostanza, si ripete, ben distinta dall’ammissione), il § 19.1 del disciplinare -non impugnato in via incidentale da chi vi ha interesse-prevede che “Il punteggio sarà attribuito all’operatore economico che è in possesso di tale certificazione. In caso di RTI la certificazione deve essere posseduta da tutti i componenti del RTI. In caso di consorzi dalla consorziata esecutrice”.
Ciò in quanto dalla piana lettura del suddetto paragrafo emerge che il disciplinare intenda valorizzare, in sede di valutazione dell’offerta, il RTI in cui la certificazione di parità di genere sia posseduta non già da uno qualsiasi dei componenti del raggruppamento (circostanza che, in conformità con la giurisprudenza richiamata dalle controparti, sarebbe valevole ai fini dell’ammissione alla gara del raggruppamento), ma da tutti i componenti del RTI, nel senso cioè di apprezzare questo ulteriore dato in termini di qualità dell’offerta, con la conseguenza che il relativo punteggio non può essere attribuito qualora anche uno solo dei componenti non disponga del titolo.
Non di meno, anche rivedendo in peius il punteggio attribuito alla controinteressata aggiudicataria, nel senso cioè di sterilizzare i 5 punti ad essa attribuiti erroneamente per il predetto criterio, non verrebbe comunque superata la prova di resistenza, residuando comunque una differenza di punteggi tra le due concorrenti tale da non importare reali mutamenti nella graduatoria.
16.4- Per le ulteriori argomentazioni, che in sostanza ripropongono le tesi di cui al primo motivo di ricorso, valgono le considerazioni ivi esposte (v. sopra, § 13).
17- Viene infine scrutinato l’ultimo motivo, che pure è infondato.

17.1- L’art. 100 comma 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, richiamato da parte ricorrente a parametro di illegittimità, dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati “.
17.2- Il § 6 del disciplinare di gara dispone che “I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”.
Il § 7 del disciplinare dispone “7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari € 560.774,69. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti […]”.
Il successivo § 7.1 del medesimo disciplinare dispone “Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di al meno n. 1 servizio analogo per un importo complessivo pari

a € 560.774,69. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti […]”.
17.3- Tanto premesso, in ordine alla capacità economica e finanziaria, in sede di partecipazione l’aggiudicataria ha indicato “quanto al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al disciplinare di gara, che l’operatore economico possiede un fatturato globale almeno pari a 560.774,69, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (2020,2021,2022,2023 e 2024)” specificando che per l’anno 2024 il fatturato è di € 8.656.065, per 2023 di € 10.569.171 e per il 2022 di € 9.767.377 e tale dichiarazione è coerente e rispettosa della soglia prevista dal disciplinare.
17.4- Quanto al requisito di capacità tecnica e professionale previsto, l’aggiudicataria ha dichiarato “che l’operatore economico ha svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura 01.01.2015– 01.01.2025) contratti analoghi a quello in affidamento (art. 100, comma 11 del Codice), anche a favore di soggetti privati, di importo non inferiore a € 560.774,69. Anno durata Committente Contratto e descrizione del servizio 2020 – 2023 CONSIP S.p.A. GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DELLE SEDI DEL MEF VIA A. SOLDATI E VIA XX SETTEMBRE Luogo ROMA Importo [€] €1.558.092,00 2023 – 2024 SOGEI S.p.A. PRESIDIO SANITARIO E TRASPORTO ASSISTITO ROMA €630.396,00 2023 – 2024 GESAC S.p.A. GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEROPORTUALE NAPOLI
€1.751.000,00 TOT: €3.939.488” e anche tale dichiarazione è coerente e rispettosa del limite minimo previsto dal disciplinare.
17.5- Detto in altri termini, parte ricorrente ha chiaramente assolto agli oneri previsti del disciplinare di gara, avendo fornito in sede di presentazione della domanda di partecipazione le dichiarazioni richieste dalla lex specialis per accertare una capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sufficiente rispetto all’entità dell’appalto.

17.6- Non è, di contro, previsto dal disciplinare (ma neanche dal predetto art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023) il deposito, nell’ambito della documentazione di gara, della relativa documentazione a comprova della veridicità di quanto affermato, la quale peraltro è suscettibile di verifica mediante accesso al FVOE all’interno del quale l’operatore economico deve inserire detti elementi.
17.7- Peraltro, avendo l’amministrazione disposto l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la verifica documentale mediante accesso al FVOE viene posticipata alla fase di controllo dell’aggiudicatario, ragion per cui nessuna censura può essere formulata nella presente sede al riguardo.
D’altronde -anche a prescindere dalla questione dell’attivabilità del soccorso istruttorio trattandosi a tutto concedere di fornire la comprova di dichiarazioni correttamente rese in sede di gara- la ricorrente non fornisce evidenza alcuna (né per il vero contesta) che nel FVOE non vi siano i necessari documenti di comprova.
17.8- Irrilevante è infine, nell’economia della questione controversa, il richiamo al Protocollo di legalità che estende la soglia delle verifiche ed introduce obblighi procedurali stringenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, divieto di subappalti illeciti e monitoraggio preventivo per tutti i contratti di servizi e concessioni di importo superiore ad € 50.000,00, atteso che tale protocollo attiene la prevenzione antimafia e non già la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara finalizzati all’ammissione del concorrente.
18- In conclusione, il ricorso va rigettato.
19- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore delle amministrazioni resistenti e della controinteressata costituita in giudizio, per essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente Piana Soccorso Cooperativa Sociale alle spese processuali nei confronti della parte resistente e della parte controinteressata Bourelly Health Service S.r.l., liquidandole, per ciascuna delle parti, in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente Roberta Mazzulla, Consigliere

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO