Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere n. 3555 del 23 giugno 2025)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve essere effettuata per ciascuna procedura di gara e non può essere sostituita da una nomina unica per tutte le gare bandite nell’arco di un anno. La disposizione prevede, infatti, che “nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”.
Da ciò si evince che la nomina del RUP deve avvenire in modo specifico per ogni singola procedura, al fine di identificare con precisione la responsabilità relativa a quel particolare intervento.
Tuttavia, il parere precisa che, pur essendo necessaria una nomina distinta per ogni procedura, lo stesso soggetto può essere nominato RUP per più procedure, purché venga effettuata una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi e della specificità di ciascun procedimento.