Anac (Parere n.193 del 14 maggio 2025)
Nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura (art. 41, comma 13 e 14, del d.lgs. 36/2023).
Tale obbligo, ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni, costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, l’Anac nel parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, relativo a una procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.
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