Perché l’uso di tabelle non più vigenti per la stima del costo della manodopera può invalidare una gara pubblica

Anac (Parere n.193 del 14 maggio 2025)

Nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura (art. 41, comma 13 e 14, del d.lgs. 36/2023).

Tale obbligo, ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni, costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, l’Anac nel parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, relativo a una procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

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