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Riscossione coattiva degli enti locali: centralità del modello AMCO – AAA… DECRETI ATTUATIVI CERCASI

Articolo dell’ Avv. Antonio Bubba

La legge finanziaria 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) si propone di imprimere un impulso al processo di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di risolvere, o quantomeno attenuare, l’atavica criticità dei bassi tassi di recupero, che si riflette nel significativo accumulo di residui attivi nei bilanci comunali.

Novità essenziali della riforma introdotta dalla legge di bilancio, l’articolo 1, comma 662, attribuisce una maggiore centralità operativa ad AMCO – Asset management company S.p.A.– società interamente partecipata dal MEF, in merito all’affidamento per la riscossione coattiva da parte degli enti locali.

Infatti, gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all’AMCO. L’affidamento può riguardare anche i carichi già affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nel caso in cui gli enti locali deliberino di affidare all’AMCO le attività di riscossione coattiva si osservano le seguenti disposizioni:

  • L’AMCO provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell’atto dell’affidamento, disciplinate con apposito decreto del MEF, ancora non emanato.
  • L’AMCO può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste con apposito decreto del MEF, ancora non emanato. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società.
  • Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate inferiore alla percentuale definita con apposito decreto del MEF, ancora non emanato, diviene obbligatorio il ricorso all’AMCO per la riscossione coattiva.
  • Per le attività di riscossione coattiva, l’AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L’AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un’attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

Insomma, la legge di bilancio ha affidato un “super power” ad AMCO, il quale non avrà un ruolo esclusivamente esecutivo, ma lo configura come soggetto centrale di coordinamento.

In particolare, AMCO:

  • definirà i contratti standard con gli enti locali;
  • gestirà i flussi informativi e il monitoraggio delle performance;
  • si avvarrà di operatori privati (servicer) selezionati tramite procedure competitive.

Gli operatori dovranno essere iscritti all’albo dei soggetti abilitati e opereranno secondo criteri di trasparenza, imparzialità e concorrenza, in linea con i principi del diritto europeo.

Ne deriva un modello strutturato a fasi, in cui:

  • AMCO assume una funzione di governance;
  • i servicer svolgono le attività operative;
  • gli enti locali mantengono la titolarità del credito.

Ai fini dell’espletamento delle funzioni all’AMCO sono attribuiti, per la durata dell’incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate – Riscossione. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

Tenendo fermo la novità sulla centralità del modello AMCO, l’elemento principale, nonché propriamente dirimente della riforma è l’introduzione dell’obbligatorietà che gli enti locali hanno di affidare la riscossione coattiva ad AMCO, destinato a incidere direttamente sull’autonomia degli enti locali.

Invero, nel momento in cui la riscossione in atto non centra un determinato criterio quantitativo di efficienza, viene attivato il “super power” di AMCO.

Proprio qui sta il nocciolo della questione: quale e quanto sarà questo criterio quantitativo di efficienza? Solo i promessi ed annunciati decreti attuativi ce lo diranno.

Decreti attuativi che dovevano essere pubblicati entro il 1° marzo 2026 ma che ad oggi non vedono la luce e, da quanto filtra, passerà ancora altro tempo.

Abbiamo però le consuete e spesso veritiere “bozze circolanti”, dalle quali trapela la circostanza secondo la quale nel caso in cui gli enti locali, che registrano una percentuale di riscossione in conto residui inferiore a circa il 17,5%, saranno obbligati ad affidare la gestione dei crediti ad AMCO.

L’obbligo non sarà immediato, ci mancherebbe altro, ma opererà alla scadenza dei contratti in essere con gli attuali affidatari e si accompagna a meccanismi incentivanti (o disincentivanti), quali la possibile riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale in caso di mancato adeguamento.

Si configura, dunque, un modello di “obbligatorietà vincolata” basato su indicatori di performance, che introduce una forma di co-regolazione del sistema della riscossione locale.

La ragion d’essere dell’intervento è duplice: da un lato, si punta a incrementare la capacità di recupero delle entrate locali, dall’altro, si punta a migliorare la qualità dei bilanci degli enti, riducendo l’impatto dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il rafforzamento della riscossione costituisce infatti una condizione necessaria per liberare risorse oggi vincolate e restituire agli enti margini di manovra finanziaria.

Allora tutto risolto? Tutto chiaro? Non proprio.

Come ogni riforma che si rispetti, soprattutto in un campo angusto ed estremamente delicato come la riscossione coattiva, cuore pulsante per le casse degli enti locali, sussistono profili critici.

Infatti, al di là degli obiettivi che la riforma vuole raggiungere, ovvero l’efficienza dell’azione di riscossione e la centralità del sistema di riscossione, la stessa solleva alcune criticità indissolubilmente legate al sistema di riscossione medesimo e a come oggi lo conosciamo ed intendiamo.

Una prima criticità sarà il ruolo e la funzione di AMCO, in quanto vista la sua architettura e la sua azione di esecuzione e soprattutto di controllo, apre a scenari pratici quale la necessità di un attento bilanciamento con le regole del mercato e con i principi europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Ed ancora, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (ente locale, AMCO, servicer) introduce un modello articolato, che impone una chiara definizione delle responsabilità e dei rapporti giuridici, soprattutto in relazione alla qualificazione degli operatori (concessionari o subconcessionari).

La riforma cerca una stabilità definitiva per il settore ma, in assenza dei decreti attuativi (passaggio decisivo per l’effettiva operatività), resta una mera dichiarazione d’intenti. Lo sforamento dei tempi impone un’adozione immediata per consentire l’attivazione del sistema senza ulteriori interventi normativi, ferma restando la necessità di un’interlocuzione proficua con gli enti locali. L’obiettivo è un sistema unico di riscossione che trovi nella performance la sua stella polare.

In conclusione, la riforma segnerà un cambiamento sistematico, la cui efficacia sarà misurabile solo alla prova dei fatti. Resta però il primo, insuperabile ostacolo: l’emanazione di quei decreti che, attesi per il 1° marzo, ad oggi non hanno ancora superato lo stato di bozza.