MIT (Parere, Partenariato pubblico privato,Qualificazione S.A.)
Una Stazione Appaltante (SA) qualificata solo per la fase di esecuzione (livello 2) sia per lavori che per servizi/forniture, che riceve una proposta di PPP di iniziativa privata superiore a 500.000 euro, ai sensi dell’art. 193, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, può gestire da sola la fase preliminare di selezione e valutazione delle proposte (commi 4-7 art. 193) fino all’approvazione del progetto selezionato, delegando poi a un’altra SA o centrale di committenza qualificata la fase successiva di gara, aggiudicazione e stipula? Secondo il MIT (parere n. 3531 del 3 giugno) è corretta la soluzione interpretativa ipotizzata nel quesito. Resta fermo che il RUP, avuto riguardo alla rilevanza e complessità delle attività di selezione e valutazione delle proposte, potrà avvalersi della struttura di supporto eventualmente istituita a norma dell’art. 15, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 o affidare incarichi di assistenza e supporto, mentre per le valutazioni specificamente inerenti il Piano Economico Finanziario, il RUP medesimo si potrà avvalere, anche in questa fase preliminare, del soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi, la cui presenza deve essere garantita (per tutta la durata della qualificazione laddove non presente in organico) al fine di ottenere la qualificazione anche per la fase di esecuzione dei contratti di PPP a norma dell’art. 3, c. 5 (per gli affidamenti di lavori) e dell’art. 5, c. 5 (per gli affidamenti di servizi) dell’Allegato II.4.