TAR LAZIO, ROMA, SEZ. V ter, 3 luglio 2025 n. 13117 – È legittimo il provvedimento con cui il comune ha respinto l’istanza di proroga automatica di una concessione demaniale marittima e ha ordinato lo sgombero dell’area occupata utilizzata come cottage ad uso residenziale estivo. La proroga automatica, infatti, si applica esclusivamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative, mentre sono escluse quelle ad uso residenziale o abitativo. In assenza di un atto formale di rinnovo, il pagamento continuativo dei canoni non legittima né l’occupazione del bene né il rinnovo tacito della concessione, legittimando così l’amministrazione al recupero del bene demaniale e all’ordine di sgombero.
N. 13117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11850/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11850 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS- del 27 luglio 2021, pervenuta a mezzo pec in pari data, con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di proroga della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- e ha reiterato l’ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq 86, di cui mq 30 coperti, utilizzati da un cottage ad uso residenza estiva, fila -OMISSIS-, N.C.E.U. foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- sub 4, in lungomare -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la nota prot. n. -OMISSIS- del 27 luglio 2021, pervenuta a mezzo pec in pari data, con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di proroga della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- dallo stesso presentata e ha reiterato l’ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 30 coperti utilizzati da un Cottage ad uso residenza estiva, fila -OMISSIS-, N.C.E.U. foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- sub 4, sita sul lungomare -OMISSIS-, -OMISSIS-.
2. Premette il ricorrente che:
– l’area fa parte dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, realizzato dalla -OMISSIS- srl in forza di licenza di costruzione rilasciata il 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e da una struttura centrale che ospita la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
– la -OMISSIS-, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione i cottage agli utenti/condomini;
– il padre dell’odierno ricorrente (Ing. -OMISSIS-) sottoscriveva il relativo contratto di locazione. Nel 1967 la Capitaneria di Porto di Roma acquisiva il complesso e assegnava i singoli cottage in concessione agli originari conduttori; l’Ing. -OMISSIS- sottoscriveva l’atto di concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- del 1968, al fine di mantenervi due cottage uso residenza estiva;
– nel 1988 l’odierno ricorrente subentrava nella concessione relativa ad un solo cottage (concessione n. -OMISSIS-, per un’area di mq 86, di cui mq 30 coperti dal cottage); il titolo veniva rinnovato a nome dell’esponente, senza soluzione di continuità, fino alla concessione n. -OMISSIS-, con validità dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, sempre allo scopo di mantenervi un cottage uso residenza estiva;
– definito il passaggio delle competenze di gestione dei beni demaniali in questione al Comune di Roma, quest’ultimo avviava un procedimento per il rinnovo del titolo che non ha mai concluso;
– il mancato riscontro espresso alla richiesta di rinnovo costituiva prassi ordinaria e prevista in molti atti di concessione di quegli anni, nei quali si leggeva che la richiesta di rinnovo, corredata dalla corresponsione del canone per gli anni 1998-2001, avrebbe determinato una rinnovazione provvisoria del rapporto concessivo con licenza limitata fino al rilascio di nuovo titolo di godimento, ovvero sino a formale notifica di rigetto dell’istanza medesima;
– la rinnovazione del rapporto concessorio in essere col ricorrente, fino al 31 dicembre 2013, sarebbe dimostrata dalla condotta dell’Amministrazione, pienamente conformativa della legittimazione dell’occupazione, come comprovato: i) dagli ordini di introito relativi al pagamento dei canoni demaniali (e non indennizzi per occupazione abusiva) per gli anni 2002- 2010 – tutti puntualmente corrisposti insieme agli oneri accessori; ii) dalla nota prot. -OMISSIS- del 7 giugno 2011, con cui veniva comunicato al ricorrente che l’Ufficio stava procedendo all’istruttoria per il rilascio della concessione; iii) dalla circostanza che la sola contestazione nei confronti del ricorrente veniva formalizzata con la nota prot. -OMISSIS- del 2 luglio 2009, con la quale l’Amministrazione resistente lamentava la realizzazione di opere non autorizzate e richiedeva gli indennizzi ai sensi della legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007; la nota veniva prontamente impugnata e la sua legittimità e fondatezza è tuttora al vaglio del Giudice civile;
– con nota della Regione Lazio prot. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2017 veniva riconosciuta la proroga ex art. 7, comma 9 duodevicies, del D.L. 78/2015 ad una concessione del medesimo complesso;
– il mancato formale rinnovo del titolo concessorio comportava il coinvolgimento del ricorrente in un’indagine ispettiva della Guardia di Finanza che interessava tutti gli 86 concessionari dell’ex complesso -OMISSIS-, sfociata in un giudizio penale, tuttora in corso, per presunta occupazione abusiva di area demaniale e nell’adozione di un sequestro preventivo;
– l’odierno ricorrente, inizialmente nominato custode dell’area sequestrata, successivamente riceveva verbale di revoca della custodia;
– in data 27 aprile 2021 Roma Capitale notificava al ricorrente l’ordine di sgombero dell’immobile prot. n. -OMISSIS- del 13 aprile 2021, a cui il sig. -OMISSIS- replicava con osservazioni presentate in data 26 maggio 2021;
– l’ordine di sgombero veniva impugnato con separato ricorso innanzi a questo Tribunale, che accoglieva l’istanza cautelare;
– faceva seguito la nota del 27 luglio 2021 oggetto del presente gravame, con cui l’Amministrazione, “considerato quanto già definito con nota prot. -OMISSIS- del 15.04.2021”, affermava che l’area demaniale marittima di causa, “scaduta in data 31.12.2001”, risultava occupata senza titolo; in riferimento all’istanza di proroga “non accolta con la nota prot. -OMISSIS- del 15.4.2021”, in continuità con l’operato amministrativo fin qui intrapreso, “conferma che la rinnovata richiesta di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell’art.1 comma 682, 683 e 684 della L.145/2018 riproposta con la nota prot. -OMISSIS- del 27.05.2021 non è ammissibile, e per quanto sopra esposto, valutate adeguatamente le osservazioni tesi ad ottenere l’archiviazione del procedimento di sgombero, avviato con la nota su indicata, le suddette osservazioni non sono accoglibili”. “Per tanto, con la presente si diffida nuovamente alla riconsegna delle chiavi come già intimato entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della presente”.
3. Avverso la nota gravata il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 54 del cod. navigazione. Violazione di legge, e in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e art. 97 della Costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Perplessità- Abnormità – Sviamento – Arbitrarietà – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa. Sostiene il ricorrente che, a fronte delle reiterate istanze di rinnovo del titolo concessorio, l’Amministrazione, senza mai fornire alcuna risposta formale (sino all’ultima istanza di rinnovo del 2013, da intendersi rigettata con la nota del 15 aprile 2021), avrebbe consentito la prosecuzione dell’occupazione, legittimandola con le richieste di ordini di introito per canoni demaniali marittimi e comunicazioni attestanti la pendenza di istruttoria per il rilascio della concessione; non vi sarebbe alcuna prova della natura demaniale del cottage oggetto dell’ordine di sgombero.
II. Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art.10 della legge n. 88/2001, con riguardo alla domanda di rinnovo presentata in data 8 novembre 2001, che avrebbe comportato la proroga automatica della concessione sino al 31 dicembre 2013, salva la formazione del silenzio assenso;
III. Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dell’art.34 duodecies del d.l. 179/2012, dell’art. 1, co. 682 e 683 della l. 31 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019) e dell’art. 7, comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1, comma 684, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
IV. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 6105 del 6 maggio 2010 e successivamente con la circolare n. 57 serie II demanio marittimo, secondo le quali il riconoscimento della proroga delle concessioni in essere da parte dell’Amministrazione avrebbe carattere meramente ricognitivo dell’operatività delle condizioni previste dalla legge per l’applicazione della proroga.
V. Violazione di legge artt. 10 della legge 6 agosto 1967, 1, 2, 3 l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) – Eccesso di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta- Disparità di trattamento.
4. Il 25 novembre 2021 si è costituita in giudizio Roma Capitale.
5. Il 10 dicembre 2021 Roma Capitale ha depositato una memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di interesse, in ragione della natura non provvedimentale della nota del 27 luglio 2021 oggetto del gravame, della mancata introduzione delle censure con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio instaurato avverso la nota prot. -OMISSIS- del 15 aprile 2021 (definito con sentenza n. 7713/2022) e perché tardivo, tenuto conto che già con la nota CO11506 del 29 gennaio 2018 l’Amministrazione aveva richiesto al ricorrente la corresponsione delle indennità di occupazione sine titulo del cottage sul presupposto dell’intervenuta scadenza della concessione originaria, nota mai impugnata dal ricorrente; nel merito, l’Amministrazione ha comunque chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
6. Lo stesso 10 dicembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare.
7. In data 1° aprile 2025 Roma Capitale ha depositato ulteriore documentazione, seguita in data 9 aprile 2025 da un’ulteriore memoria difensiva.
8. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In disparte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione capitolina, il ricorso è infondato.
10. Il ricorrente contesta in primo luogo l’intervenuta scadenza della concessione -OMISSIS-, rinnovata a suo nome sino alla concessione n. -OMISSIS-, con validità dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, su cui si fonda l’ordine di sgombero gravato; sostiene in proposito il sig. -OMISSIS- che, per effetto del comportamento concludente dell’Amministrazione e della richiesta di pagamento degli ordini di introito dei canoni demaniali, avrebbe determinato, a fronte delle successive richieste di rinnovo presentate dal ricorrente e delle proroghe ex lege via via intervenute, la concessione era ancora in essere alla data di adozione della nota impugnata. Il ricorrente contesta, altresì, la natura demaniale dell’area su cui insiste il cottage di causa.
11. La doglianza non convince. Con riferimento alla natura demaniale dell’area, come evidenziato da Roma Capitale in sede difensiva, nell’originaria licenza edilizia n. -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Roma alla società -OMISSIS-, è specificato: “si raccomanda, inoltre, che in sede esecutiva venga tenuto presente quanto appresso: 1) – l’arenile libero, convenientemente sistemato prevedendo la messa in opera di beverini in erogazione diretta opportunatamente distribuiti, nonchè piste interne onde evitare faticosi percorsi sulla sabbia bollente, non dovrà risultare inferiore a mq 10 per posto cabina; 2) – I cottage dovranno avere: pavimento sollevato non meno di m.0,50 dall’arenile”.
12. In proposito, Roma Capitale ha prodotto la nota del 14 agosto 2017 di trasmissione del Verbale di Delimitazione n. 69 del Registro del 1° agosto 2017, approvato con Decreto n. 5/2018 del 7 maggio 2018 da parte delle Direzione marittima del Lazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stata effettuata una ricognizione delle aree e che conferma la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, non avendo la delimitazione del 1976, sulla scorta della quale sono state negli anni rilasciate le concessioni, subito variazioni.
13. Tanto considerato, il cottage in questione è dunque, indubbiamente, insistente su di un tratto di arenile/spiaggia, compreso ex lege nel demanio marittimo.
14. D’altra parte, con la nota CO11506 del 2018 in atti, non oggetto di gravame da parte del ricorrente, viene evidenziata: 1. la natura demaniale del bene concesso, 2. la natura pubblica del bene concesso, 3. la temporaneità del diritto di superficie, 4. la cessazione di diritto della concessione alla scadenza del termine, 5. la circostanza che le opere non amovibili restano acquisite allo stato alla scadenza della concessione.
15. In proposito, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale marittimo dato in concessione, l’art. 49 del Codice della Navigazione stabilisce che, in mancanza di diversa previsione, alla scadenza della concessione demaniale le opere inamovibili edificate con regolare titolo abilitativo ed in conformità al regime urbanistico vigente all’atto dell’edificazione, restano acquisite allo Stato, salva la facoltà del medesimo, di ordinarne la demolizione.
16. In tal senso l’atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili ai sensi dell’art. 49 citato assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei previsti presupposti fattuali.
17. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, scaduto il termine della Concessione Demaniale Marittima, “questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora”.
18. Peraltro, i titoli concessori demaniali marittimi, rilasciati e rinnovati dal competente Ministero della Marina Mercantile, portavano in allegato il rilievo planovolumetrico delle strutture (cabine/cottage) assegnate e, in merito, si dichiarava che trattavasi di “Concessioni a scopo privato costituite da opere acquisite allo Stato”; pertanto i manufatti (cabine/cottage), oggetto di detti titoli concessori, erano già da intendersi come Beni acquisiti dallo Stato ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione-
19. La demanialità del bene in questione ex art. 822 c.c. comporta, ex se, l’automatica applicazione della disciplina contenuta nell’art. 823, comma 2, c.c. e, per l’effetto, la possibilità di agire anche in via di autotutela, in mancanza di titolo legittimante.
20. Quanto all’art. 10 della legge 88/2001, invocato al ricorrente a sostegno dell’intervenuta proroga del titolo concessorio, si ricorda che la disposizione ha sostituito il comma 2 dell’art. 1 del d.l. 400/93, conv. mod. dalla legge n. 494/93, con la seguente previsione: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.
21. La previsione è stata oggetto di interpretazione autentica mediante l’art. 13 della legge n. 172/2003, secondo cui “Le parole: “Le concessioni di cui al comma 1” di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”.
22. Il comma 2 è stato poi abrogato dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2012), “al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all’esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa”.
23. La previsione di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, in ogni caso, si applicava alle sole concessioni con finalità turistico ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative, quale quella di specie, non rientranti in nessuna delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 1 d.l. 400/93.
24. La giurisprudenza che si è pronunciata sull’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 1 d.l. 400/93, come modificato dalla legge 88/2001, ha poi affermato che esso è limitato “alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa” e che per tale deve intendersi “una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale” (così Tar Lazio, sez. II quater n. 974/2022; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874/2010).
25. In tal senso va pure considerato che la proroga automatica delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. Tar Lazio, sez II quater, n. 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874 del 2010; Tar Lazio, sez. II ter, n. 9873/2008 e sez. II bis n. 9194/2015).
26. Né può ritenersi che nella parte ricorrente si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza dell’atto formale di rinnovo, l’aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo, tanto che la circostanza che l’Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene (cfr. Tar Lazio, sez. II, 5 luglio 2007, n. 6057 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 1976 n. 71) (T.A.R. Lazio Sentenza n. 9569 del 2008).
27. Tanto considerato, “in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l’obbligo – come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti – di procedere al recupero dell’immobile di proprietà comunale già assentito in concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23/08/2024, n.7220).
28. Difatti, “La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (così Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994, citata dal diniego impugnato; nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323; id., 12 febbraio 2002, n. 1970; id., 11 gennaio 2000, n. 188).
29. Ciò osservato, nella documentazione versata in giudizio dal ricorrente non si riscontrano atti che avvalorano una proroga ovvero un rinnovo della concessione dal dicembre 2001 fino al 2013 del bene demaniale.
30. Ne consegue l’inapplicabilità delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9-duodevicies d.l. 78/2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, che nel caso del d.l. 78/2015 (prima proroga in ordine di tempo) è quella del 31 dicembre 2013.
Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta.
31. Inconferente è poi il richiamo di parte ricorrente alle circolari del MIT, inapplicabili alle concessioni ad uso residenziale, quale quelli rilasciate per il complesso demaniale -OMISSIS-.
32. Quanto, ancora, alla dedotta avvenuta formazione del silenzio assenso, osserva il Collegio che, nonostante l’ampliamento della portata del silenzio assenso conseguente alla novella, intervenuta nel 2005, dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, l’ambito suo proprio è quello dei provvedimenti autorizzatori e non anche, come per il caso di specie, quello dei provvedimenti concessori (v. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3449/2024).
33. A ciò si aggiunga che “la giurisprudenza ha evidenziato come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985)” (così Consiglio di Stato, sez. VII, n.r 7220/2024).
34. Nemmeno appare decisiva la delibera regionale del 24 aprile 2008 richiamata dal ricorrente, relativa al rinnovo delle concessioni per finalità turistico ricreative, dalla quale si evince in ogni caso che il Comune provvederà con provvedimento espresso di rilascio del titolo rinnovato o di revoca motivata, con esclusione di qualsivoglia automatismo.
35. Priva di pregio è pure la denunciata violazione dell’art. 1, comma 684, l. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo – residenziale (a differenza del comma 682 l. 145/2018 cit. relativo alle concessioni con finalità turistico ricreative), atteso che la norma fa pur sempre riferimento alle concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del d.l. 78/2015, convertito nella legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013, e dunque non alla concessione di causa.
36. Infondate sono, infine, le censure di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 per non avere l’Amministrazione dato riscontro alle osservazioni del ricorrente, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, la nota gravata si inserisce a conclusione di una complessa e articolata istruttoria, nella quale il ricorrente ha avuto possibilità di contraddire con l’Amministrazione.
37. Per tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
38. La parziale novità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Silvia Simone
IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO