Sulla portata eterointegrativa delle disposizioni di ARERA

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I, 17 giugno 2025, n. 1075, Sulla portata eterointegrativa delle disposizioni di ARERA – La disciplina regolatoria di ARERA nel settore della gestione dei rifiuti assume natura imperativa, essendo espressione di valori fondamentali del sistema giuridico interno ed europeo, come previsto dall’art. 1, c. 527, della l. n. 205/2017. Pertanto, la sua operatività deve essere garantita anche nei rapporti in corso mediante il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 c.c., con la sostituzione automatica di clausole difformi, considerate nulle per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1419, c. 2, c.c.

N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
Impregico a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B25CD963F7, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Fragagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Trono, con domicilio eletto presso lo studio Luca Pedone in Lecce, via G. Zanardelli, n.7;

nei confronti

Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Evoluzione Ecologica S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– dell’avviso dell’esito della gara CIG B25CD963F7, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025;

– della determinazione n. 74 del 27 febbraio 2025, protocollata con n. 4987 del 6 marzo 2025, con cui il Comune di Fragagnano ha aggiudicato l’appalto per il “Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi complementari nel Comune di Fragagnano (CIG: B25CD963F7)” alla Teknoservice S.r.l.;

– delle note prot.12374 dell’11 novembre 2024, prot. 12446 del 13 novembre 2024 e prot. 12591 del 15 novembre 2024, con cui la Commissione ed il RUP hanno ritenuto di non dover escludere Teknoservice S.r.l. pur avendo inserito elementi economici nell’offerta tecnica, in violazione dell’art.19.2 del disciplinare di gara;

– del verbale di gara n. 3 del 22 novembre 2024, con cui è stata disposta la proposta di aggiudicazione in favore di Teknoservice S.r.l.;

– dei verbali e relativi allegati afferenti la valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria;

– del verbale del 6 marzo 2025 di verifica di anomalia dell’offerta, con cui il RUP ha ritenuto le spiegazioni prodotte dalla Teknoservice S.r.l. sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata;

– di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica di verifica dell’anomalia dell’offerta richiamati nel verbale del 6 marzo 2025 e segnatamente: i) l’istanza del RUP datata 26 novembre 2024, di richiesta giustificazioni; ii) la relazione contenente giustificazioni economiche trasmessa dalla prima classificata in data 5 dicembre 2024; iii) la nota del RUP prot. n. 13326 del 5 dicembre 2024 di trasmissione alla Commissione di gara della suddetta relazione; iv) la nota C.U.C. prot. 27082/2024 di richiesta di ulteriori giustificazioni economiche; v) il riscontro operato dalla Teknoservice S.r.l. con la documentazione a corredo; vi) la nota prot. 521/2025 con la quale il Presidente della Commissione rappresentava al RUP le risultanze degli approfondimenti esperiti, con i relativi atti e verbali della Commissione con la quale riteneva “adeguate le spiegazioni prodotte e l’offerta presentata nel suo complesso attendibile e congrua”;

– dei verbali contenenti le valutazioni della Commissione di Gara sui criteri di cui all’offerta tecnica della seconda classificata, Evoluzione Ecologica S.r.l.;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario;

e per la condanna del Comune di Fragagnano e della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro a risarcire Impregico S.r.l. del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 cod. proc. amm, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano e della Teknoservice S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Parte ricorrente, attuale gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Fragagnano, ha presentato domanda di partecipazione alla “Gara ponte per “Servizi di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi complementari nel Comune di Fragagnano (CIG: B25CD963F7)”, indetta dall’Amministrazione comunale con determinazione n. 235 del 4 luglio 2024.

1.2. Nel corso della procedura, la stazione appaltante sottoponeva a verifica la posizione della concorrente Teknoservice S.r.l., valutandone la possibile esclusione per aver inserito elementi dell’offerta economica nell’offerta tecnica. Ad esito di tale verifica, la commissione di gara e il responsabile unico del procedimento, rispettivamente con note prot. n. 12466 del 13 novembre 2024 e n. 12591 del 15 novembre 2024, ritenevano di non disporre l’esclusione e di procedere alla valutazione dell’offerta presentata da detta società.

1.3. Pertanto, come da verbale di gara n. 3 del 22 novembre 2024, la commissione, esaminate le offerte, proponeva l’aggiudicazione in favore della Tecknoservice S.r.l., prima classificata. La ricorrente si classificava, invece, seconda, mentre l’ulteriore controinteressata chiamata in giudizio, Evoluzione Ecologica S.r.l, si posizionava terza.

1.4. A seguito della proposta di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, con note prot. nn. 26627 del 5 dicembre 2024 e 27082 del 9 dicembre 2024, invitava la Tecknoservice a fornire delle giustificazioni in ordine all’offerta presentata, ritenendo la stessa potenzialmente anomala. La società provvedeva, pertanto, a riscontrare le richieste della stazione appaltante in data 5 e 16 dicembre 2024 e, ad esito del sub-procedimento, la commissione di gara con nota prot. n. 1 del 20 gennaio 2025 concludeva per l’adeguatezza delle spiegazioni prodotte dalla Tecknoservice e per la complessiva attendibilità e congruità dell’offerta presentata.

1.4. Conseguentemente, con determina dirigenziale n. 74 del 27 febbraio 2025, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione della gara in favore della Teknoservice. Il responsabile del procedimento, inoltre, con successivo verbale del 6 marzo 2025, confermava la congruità dell’offerta presentata dalla società.

  1. Parte ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento previa sospensiva del provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti e connessi, con domanda di subentro nell’aggiudicazione e nel contratto e, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente, proponendo, a sostegno del ricorso, i seguenti motivi di censura:

– “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.2 del Disciplinare; Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa, di trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione”.

Con il primo motivo di ricorso è contestata la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, pur a fronte dell’intervenuta violazione dell’art. 19.2 del Disciplinare (secondo cui: “L’offerta è esclusa in caso di…mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica”), avendo la Tecknoservice inserito, tra gli allegati dell’offerta tecnica, il computo metrico estimativo relativo ad una miglioria dell’offerta con riferimento al sub-criterio 6.2.

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 14 della Delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023. Violazione dell’art. 9 afferente “Remunerazione del capitale” della Relazione economica a base di gara. Violazione del principio di autolimitazione e della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento”.

Con il secondo motivo di censura è contestata, sotto diversi profili, l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di non procedere all’esclusione dell’aggiudicataria ad esito del procedimento di verifica della potenziale anomalia dell’offerta e comunque per non aver motivato adeguatamente in ordine alla mancata esclusione, avendo la Teknoservice omesso di provvedere al calcolo della remunerazione del capitale secondo i criteri di cui alla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 (la quale a sua volta richiama i criteri fissati nella delibera 363/2021/R/RIF – cd. MTR-2), specificando, inoltre, che, qualora fosse stata applicata la suddetta disciplina, l’offerta sarebbe risulta in perdita.

Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 110 del D.Lgs. n.36/2023 in relazione alla voce “spese generali e utile operativo”. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 35, comma 15, CSA. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.1 Disciplinare. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento”.

Con il terzo motivo di doglianza la ricorrente ha evidenziato ulteriori elementi di ritenuta anomalia dell’offerta della prima classificata, che la stazione appaltante non avrebbe provveduto a valutare e che, invece, ne avrebbero dovuto determinare l’esclusione, rappresentati, in particolare, dall’indicazione di un’utile operativo eccessivamente ridotto, dal computo dei ricavi CONAI in detrazione dei costi di gestione del servizio e dalla mancata dimostrazione dei costi di gestione operativa, ritenuti eccessivamente modesti, relativamente all’impiego delle foto-trappole e di un drone.

Violazione ed erronea applicazione del Criterio II, sub criterio 2.3 del Disciplinare. Violazione ed erronea applicazione del Criterio VI, sub criterio 6.1 del Disciplinare. Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza e leale concorrenza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata”.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto in via espressamente tuzioristica (per il caso in cui, ad esito dell’esclusione della prima classificata, la ricorrente non dovesse essere ritenuta automaticamente aggiudicataria), è contestata l’illegittimità dell’azione amministrativa per mancata esclusione della terza classificata, stante il sottodimensionamento di diversi servizi proposti rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante e, altresì, l’erroneità di alcuni dei punteggi attribuiti all’offerta di detta società.

2.1. La Teknoservice S.r.l. e il Comune di Fragagnano si sono costituiti in giudizio rispettivamente in data 29 aprile 2025 e 3 aprile 2025 per resistere al ricorso.

2.2. La Teknoservice S.r.l., in data 4 maggio 2025, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente. La società, in sintesi, quanto al primo motivo di ricorso, ha rilevato l’irrisorietà degli elementi economici inseriti nell’offerta tecnica a fronte dell’importo globale della commessa, non risultando pertanto possibile, per tale sola ragione, disporne l’esclusione dalla gara. Quanto, invece, al secondo e al terzo motivo di ricorso, ha evidenziato la discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella valutazione degli elementi di anomalia dell’offerta, ha rilevato che la ricorrente non avrebbe dimostrato come l’asserita violazione del criterio MTR-2 abbia potuto determinare l’incongruità della proposta formulata e ha provveduto a prendere posizione sulle singole censure sollevate, evidenziando l’adeguatezza delle giustificazioni fornite nel corso della procedura e, più in generale, l’insussistenza di profili di anomalia tali da inficiare la congruità complessiva dell’offerta.

2.3. Il Comune di Fragagnano ha depositato una memoria difensiva in data 4 aprile 2025, con la quale ha replicato ai motivi di ricorso, deducendone l’infondatezza. Il Comune, in particolare, ha ribadito l’insussistenza di ragioni per procedere all’esclusione dell’aggiudicataria e la congruità delle valutazioni effettuate da parte degli organi della stazione appaltante nel corso della procedura, da leggersi alla luce della discrezionalità tecnica che caratterizza la materia.

2.4. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 5 maggio 2025, con la quale ha ulteriormente insistito e argomentato in relazione ai motivi di ricorso formulati. In data 5 e 6 maggio 2025, inoltre, ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione.

2.5 Ad esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, previo avviso reso alle parti in sede di discussione, il Collegio, con ordinanza n. 809 del 7 maggio 2025, ha rilevato la nullità della notifica del ricorso effettuata nei confronti dell’Unione dei Comuni Montedoro e, pertanto, ne ha disposto la rinnovazione, rinviando la trattazione della causa alla camera di consiglio del 10 giugno 2025.

2.6. In data 9 maggio 2025, la ricorrente ha prodotto la prova della rinnovazione della notifica secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 809/2025 e, in data 7 giugno 2025, un’ulteriore memoria difensiva con la quale ha ulteriormente insistito nelle posizioni espresse.

2.7. L’Unione dei Comuni Montedoro e la terza classificata, Evoluzione Ecologica S.r.l., regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

2.8. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

  1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la mancata esclusione della Tecknoservice S.r.l., pur avendo detta società provveduto ad indicare nell’offerta tecnica alcuni elementi di carattere economico, con conseguente violazione dell’art. 19.2 del Disciplinare di gara e, in termini più generali, del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.

3.1. La censura è infondata.

3.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) non ogni commistione tra offerta tecnica ed economica è tale da rendere necessaria l’esclusione dell’operatore economico, dovendosi procedere in tal senso solo ove gli elementi indicati nell’offerta tecnica siano tali da permettere di ricostruire l’offerta economica, così risultando influenzato l’apprezzamento della commissione di gara. In particolare, è stato affermato che: “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284)” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5789 dell’1 luglio 2024).

3.3. Nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa della Tecknoservice, i costi indicati dalla ricorrente nell’offerta tecnica hanno ad oggetto unicamente una specifica voce di un singolo servizio (sub criterio 6.2) e ammontano ad un importo di circa € 14.000, a fronte di una base di gara di € 1.400.000. La ricorrente, inoltre, non ha rappresentato ulteriori elementi tali da far ritenere che l’indicazione contenuta nell’offerta tecnica fosse tale da determinare la complessiva conoscenza del contenuto dell’offerta economica.

3.4. Per tale ragione, il Collegio ritiene che la valutazione operata dalla commissione di gara nella nota prot. n. 12591 del 15 novembre 2024 (con la quale è stato dato atto dell’impossibilità di risalire all’offerta economica solo sulla base dell’indicazione degli importi di che trattasi) sia esente dai vizi lamentati dalla ricorrente, non trattandosi di ragione tale da giustificare l’esclusione della Tecknoservice, da ciò discendendo, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di censura.

  1. Con il secondo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di non provvedere, ad esito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della Tecknoservice, all’esclusione di detta società, pur non avendo questa provveduto all’indicazione della remunerazione del capitale secondo il criterio ARERA MTR-2 e, altresì, per non aver motivato in ordine alle ragioni per cui l’offerta veniva ritenuta congrua pur a fronte di siffatta mancanza.

4.1. Il motivo di ricorso è fondato.

4.2. La Relazione Tecnico-Economica posta a base di gara prevede (pag. 34) che l’operatore economico debba indicare il calcolo della remunerazione del capitale investito secondo il meccanismo cd. MTR-2, come elaborato da ARERA nelle delibere n. 389/2023/R/RIF e 363/2021/R/RIF. In particolar modo, detto criterio prevede, in via principale, l’applicazione di una formula algebrica, alla quale è, tuttavia, associata la possibilità “nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall’anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali” (e, quindi, ove difettino i dati necessari all’impiego della formula) di provvedere comunque al calcolo mediante ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno”.

4.3. Nel caso di specie, la stazione appaltante, nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima classificata, con la seconda richiesta di giustificazioni del 9 dicembre 2024, evidenziava che: “L’utile operativo deve essere calcolato secondo quanto previsto da MTR-2 (si veda paragrafo 9 – remunerazione capitale della relazione economica a base d’asta)” e, pertanto, rilevata la carenza sul punto nell’offerta della Teknoservice , chiedeva a quest’ultima di integrare con dettaglio economico che giustifichi, ai sensi dell’MTR-2, la remunerazione del capitale investito”.

4.4. La Tecknoservice, con la nota di giustificazione trasmessa in data 16 dicembre 2024, in relazione alla suddetta richiesta, evidenziava che: “L’utile operativo indicato nella nostra trattazione rappresenta, pertanto, correttamente il risultato economico atteso della nostra gestione, stimato in base alla nostra esperienza e al nostro operato in commesse di valore e in contesti territoriali simili, e non deve essere confuso con la remunerazione del capitale indicata da Arera. Sostituendo all’utile operativo la remunerazione del capitale indicata da MTR-2, infatti, si commetterebbe un grave errore per diverse ragioni:

1) all’interno della remunerazione del capitale indicata da MTR-2 rientra il valore delle immobilizzazioni, ottenute come differenza tra il valore d’acquisto ed il valore residuo di ciascun cespite. Tale valore non rientra nell’utile operativo, che per definizione è ottenibile come differenza tra i ricavi ed i costi (costi di produzione + ammortamento);

2) la formula applicata da MTR-2 presuppone che per il calcolo del capitale circolante netto (CCN) e delle immobilizzazioni (IMN) sia necessario impiegare dei valori riferiti a 2 annualità precedenti rispetto all’anno attuale. Ciò ovviamente non sarebbe possibile se non per il Comune o l’attuale gestore, rendendo la formula non applicabile per la nostra realtà a causa della non esistenza di tali dati.

In ragione di ciò, risulta l’impossibilità di utilizzare la formula della remunerazione del capitale indicata dal MTR-2 per calcolare l’utile operativo prodotto annualmente dalla gestione dell’appalto”.

4.5. Come risulta, quindi, dalla risposta fornita dall’aggiudicataria, l’offerta non reca il calcolo della remunerazione del capitale secondo i criteri fissati nella normativa ARERA, richiamata dalla documentazione di gara, avendo provveduto detta società alla sola indicazione dell’utile operativo. Peraltro, non può nemmeno ritenersi che nel caso di specie non vi fossero le condizioni per provvedere al calcolo della suddetta voce, tenuto conto che il criterio MTR-2 espressamente prevede, per il caso di inapplicabilità della formula ivi stabilita, che la valutazione della remunerazione debba comunque essere effettuata secondo le migliori stime possibili.

4.6. In tal modo, pertanto, l’offerta della Tecknoservice risulta carente quanto all’indicazione di un elemento espressamente richiesto dalla documentazione di gara, fermo restando, peraltro, che anche qualora non fosse stato operato detto richiamo in via diretta, la disciplina regolatoria di ARERA assume comunque valore imperativo, dovendosene garantire in ogni caso l’operatività (cfr. TAR Lecce, Sez. II, sent. n. 1059 del 16 giugno 2025: “nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti, “la disciplina regolatoria (di ARERA) sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed euro-unitario, chiaramente enunciati dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.”(cfr. ex multis, T.A.R. Puglia sez. II – Lecce, 08/04/2024, sentenza n. 484; TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, sentenza n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez. I, 30 giugno 2020, sentenza n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, sentenza n. 1233)”.

4.7. Ciò premesso, sebbene, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve ribadirsi che la valutazione in ordine all’anomalia dell’offerta non solo ha carattere discrezionale (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 30 del 3 gennaio 2025), ma, altresì, deve essere operata secondo un giudizio sintetico e non atomistico, tale cioè per cui eventuali carenze dell’offerta, se ritenute inidonee a inficiarne la congruità complessiva, non giustificano comunque l’esclusione dell’operatore economico (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 9514 del 27 novembre 2024), il Collegio non ritiene che nel caso di specie la stazione appaltante abbia provveduto ad un adeguato esercizio della discrezionalità, avendo escluso che il profilo in questione potesse determinare l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria senza motivare in alcun modo detta conclusione.

4.8. La commissione di gara, infatti, con la nota prot. n. 1 del 20 gennaio 2025 (il cui contenuto è stato, poi, sostanzialmente recepito nelle successive fasi della gara), ha ritenuto l’offerta della Tecknoservice nel complesso attendibile, motivando tale conclusione mediante diretto rinvio per relationem alle giustificazioni rese dalla società nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

4.9. È, tuttavia, evidente che tale rinvio non può ritenersi idoneo a fondare sotto il profilo motivazionale la determinazione assunta, in quanto, nelle giustificazioni rese, l’aggiudicataria ha espressamente ritenuto di non provvedere al computo della remunerazione del capitale secondo il criterio MTR-2 (come, invece, espressamente richiesto dalla stazione appaltante), facendo, invece, riferimento ad un dato di carattere diverso.

4.10. Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, la stazione appaltante, ai fini del corretto esercizio della discrezionalità, avrebbe dovuto provvedere a rendere specifica motivazione sulle ragioni per cui, pur a fronte delle circostanze sopra evidenziate, riteneva l’offerta della prima classificata complessivamente congrua, in quanto, non essendovi coincidenza tra la richiesta operata dall’Amministrazione (ossia l’applicazione del criterio MTR-2) e la risposta fornita al riguardo dalla Tecknoservice, la mera adesione alle spiegazioni rese determina l’evidente arbitrarietà ed apparenza della motivazione.

4.11. Inoltre, non può nemmeno ritenersi, come dedotto dalla difesa della Tecknoservice, che la ricorrente non avrebbe dimostrato che, qualora fosse stato applicato il criterio MTR-2, l’offerta sarebbe risulta incongrua, dovendosi rilevare che, al contrario, la ricorrente ha espressamente dedotto che l’applicazione del criterio avrebbe determinato un risultato economico negativo. In ogni caso, è evidente che, trattandosi di un motivo di ricorso volto a censurare non soltanto l’incongruità dell’offerta in sé, ma anche il corretto esercizio della discrezionalità da parte della commissione di gara, è evidente che non può richiedersi alla parte di sostituirsi ipoteticamente alla valutazione rimessa all’organo della procedura, dovendosi, invece, ritenere sufficiente la rappresentazione di elementi tali da far ritenere che detta valutazione non sia stata adeguatamente svolta, elementi che nel caso di specie, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, la ricorrente ha provveduto a fornire.

4.12. Per quanto detto, pertanto, il secondo motivo di ricorso è fondato.

  1. Con il terzo motivo di censura la ricorrente ha evidenziato ulteriori elementi di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (l’utile operativo eccessivamente ridotto, il computo dei contributi CONAI ai fini del calcolo dei costi e l’insufficiente dimostrazione dei costi di gestione delle foto-trappole e del drone) che la stazione appaltante avrebbe omesso di valutare e che avrebbero dovuto determinare l’esclusione dell’operatore economico.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per come poc’anzi richiamato, la valutazione in ordine all’anomalia dell’offerta involge un giudizio di carattere eminentemente discrezionale in ordine alla complessiva affidabilità della stessa, da eseguirsi “in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 9514 del 27 novembre 2024).

5.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che gli elementi di anomalia dell’offerta individuati da parte della ricorrente nel motivo di ricorso in esame non sono tali da far emergere ulteriori elementi di illogicità o apoditticità del giudizio svolto dalla stazione appaltante.

5.4. In particolare, quanto alle deduzioni in punto di eccessiva ristrettezza dell’utile operativo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi, invece, avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (Cons. Stato, III, 17 giugno 2019, n. 4025 e id, V, 29 dicembre 2017 n. 6158)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7603 del 16 settembre 2024).

5.5. Per tale ragione e tenuto conto che l’aggiudicataria ha indicato un utile, seppur ridotto, comunque positivo e che la valutazione dei dati economici dell’offerta è stata fatta oggetto di una complessiva valutazione da parte della stazione appaltante, non può ritenersi che la censura proposta da parte della ricorrente individui un elemento di anomalia che l’amministrazione avrebbe dovuto necessariamente sottoporre a più specifica verifica.

5.6. Lo stesso può dirsi anche con riferimento alla questione relativa al computo dei ricavi CONAI, trattandosi di profilo in relazione al quale l’aggiudicataria ha fornito espressa e articolata risposta nelle giustificazioni rese in data 16 dicembre 2024, evidenziando, peraltro, che il computo di dette somme era stato effettuato in base alle indicazioni contenute della tabella presente alla pagina n. 24 della relazione tecnica preparata dalla stazione appaltante.

5.7. Da ultimo, quanto ai costi delle fototrappole e del drone, il Collegio rileva che, anche alla luce di quanto rappresentato dalla difesa dell’aggiudicatria, trattandosi di importi di carattere irrisorio e comunque contemplati nell’offerta presentata, le contestazioni formulate sul punto dalla ricorrente non sono tali da far emergere, nemmeno sotto tale profilo, elementi di anomalia che avrebbero dovuto essere esaminati dall’amministrazione.

5.7. Ne discende, pertanto, l’infondatezza del terzo motivo ricorso.

  1. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso è censurata l’offerta presentata dalla terza classificata, sia con relazione ai punteggi attribuiti ad alcune voci della stessa, sia in quanto, secondo la ricorrente, detta società avrebbe dovuto essere esclusa, stante il sottodimensionamento di diversi servizi proposti.

6.1. Il motivo è inammissibile e, pertanto, non può procedersi al suo esame, in quanto formulato in via espressamente tuzioristica per il caso in cui “all’esito della esclusione dalla gara della Teknoservice, si potesse dare corso alla riformulazione della graduatoria con l’applicazione del criterio della c.d. “riparametrazione” delle offerte”.

6.2. Trattasi, quindi, di una censura in relazione alla quale l’interesse di parte ricorrente è suscettibile di acquisire il carattere dell’attualità solo a seguito dello svolgimento di un’attività amministrativa non ancora posta in essere, in quanto afferente a una fase procedimentale successiva a quella oggetto del presente giudizio e sulla quale, pertanto, è precluso al Collegio di esprimersi in ragione di quanto disposto dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm.

  1. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti della procedura di gara a partire dalla nota della commissione prot. n. 521 del 20 gennaio 2025 e fatto salvo il potere/dovere della stazione appaltante di procedere alla riedizione del giudizio di congruità dell’offerta della prima classificata (e, successivamente, alle conseguenti attività funzionali alla conclusione della gara) nel rispetto di quanto evidenziato con la presente sentenza.
  2. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiare complessità delle questioni interpretative sottese alla decisione, vertendo sulla definizione degli esatti limiti della discrezionalità amministrativa nell’esercizio del giudizio di congruità dell’offerta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti della procedura di gara a partire dalla nota della commissione di gara prot. n. 521 del 20 gennaio 2025.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Giancaspro, Presidente FF

Daniela Rossi, Referendario

Elio Cucchiara, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Elio Cucchiara

IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro

IL SEGRETARIO