Sull’applicazione del principio del risultato in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara nel caso  di offerta per “aliud pro alio”

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 7 maggio 2025 n. 488, Sull’applicazione del principio del risultato in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara nel caso  di offerta per “aliud pro alio” – L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, vale solo se la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, sia perché espressamente definite come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta. Nel caso di specie (un appalto di servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di indumenti), in assenza di una qualificazione espressa, è la stessa legge di gara a deporre per considerare tali caratteristiche al più come ottimali ma non certo come essenziali. Pertanto, non è configurabile l’esclusione per asserito “aliud pro alio” che si configura sia quando la cosa consegnata appartenga ad un “genus” diverso rispetto a quello pattuito, sia quando essa manchi delle specifiche qualità necessarie per assolvere alla funzione economico sociale naturale ovvero a quella assunta dalle parti nel programma negoziale. Sul punto può infatti richiamarsi il principio del risultato  ex art. 1 del d.lgs. 36/2023 in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica tenendo presente come l’operatore economico nel formulare la propria offerta “deve tener conto della diligente e logica comprensione del risultato avuto di mira dalla stazione appaltante. 

00488/2025 REG.PROV.COLL.

 00094/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alsco Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2B3683474, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Arpae Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Laa – Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento 

previa sospensiva 

per quanto riguarda il ricorso principale: 

della nota del 17 dicembre 2024, trasmessa tramite il portale SATER, con la quale ARPAE ha comunicato che “con determinazione n. 1001 del 17.12.2024, in esito alla procedura di gara in oggetto per cui avete presentato offerta, è stato disposto l’affidamento in favore di Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.” (doc.1); 

della determinazione n. 1001 del 17 dicembre 2024, recante l’aggiudicazione definitiva della commessa in favore di Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.; 

dei verbali di gara afferenti alle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-progettuali, in parte qua (doc.2); 

in via subordinata, dell’art. 16 comma 4 del Disciplinare di gara in parte qua (doc.3); 

nonché 

per la condanna al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, nonché previa dichiarazione di inefficacia del contratto se nelle more stipulato, con conseguente subentro nel servizio per la durata contrattuale originariamente prevista, con riserva di avvalersi solo in subordine del risarcimento del danno per equivalente con separato giudizio nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a. 

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l. 

degli atti della “Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di indumenti per il personale dei Servizi Territoriali, dei Servizi Sistemi Ambientali, del Servizio Idro-Meteo-Clima, della Struttura Oceanografica Daphne, della Direzione Tecnica e del personale dei Laboratori in pronta disponibilità, compreso il servizio di trasporto e consegna alle sedi Arpae per la durata di 48 mesi” indetta da ARPAE con CIG B2B3683474 

e precisamente per l’annullamento 

  1. a) del Verbale delle sedute riservate della Commissione dedicate all’esame e valutazione delle Offerte Tecniche delle concorrenti (“Verbale n. 3”), nella parte in cui attribuisce all’Offerta di ALSCO Italia s.r.l. un punteggio di 3,00 punti in relazione al subcriterio tecnico-discrezionale 1.1 previsto dall’art. 18 del Disciplinare, anziché disporne l’esclusione o, in subordine, attribuirle un punteggio “zero” o comunque inferiore;
  2. b) del medesimo Verbale n. 3, nella parte in cui attribuisce ad ALSCO Italia s.r.l. un punteggio di 4,00 punti in relazione al subcriterio tecnico-discrezionale 1.3 previsto dall’art. 18 del Disciplinare, anziché disporne l’esclusione o, in subordine, attribuirle un punteggio inferiore a quello ricevuto;
  3. c) dei verbali ed atti successivi, nella parte in cui non escludono ALSCO Italia s.r.l. e recepiscono i punteggi ALSCO del Verbale n. 3 per i sub-criteri 1.1 e 1.3 ai fini della graduatoria finale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale: 

– della nota del 17 dicembre 2024, trasmessa in pari data tramite il portale SATER, con la quale ARPAE ha comunicato che “con determinazione n. 1001 del 17.12.2024, in esito alla procedura di gara in oggetto per cui avete presentato offerta, è stato disposto l’affidamento in favore della … Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.” (doc.1); 

– della determinazione n. 1001 del 17 dicembre 2024, recante l’aggiudicazione definitiva della commessa in favore di Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.; 

– dei verbali di gara afferenti alle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-progettuali, in parte qua (doc.2); 

– in via subordinata, dell’art. 16, comma 4, del Disciplinare di gara in parte qua (doc.3); 

e per l’annullamento, 

in forza del presente ricorso per motivi aggiunti, 

– della determina n. 86 del 14 febbraio 2025, contenente il verbale di gara n. 6 del 7 febbraio 2025 (doc.15), trasmessa in pari data (doc.16), con la quale la Commissione ha rettificato l’errore di calcolo contenuto nel verbale di gara n. 3 dell’8 novembre 2024 (doc.2) ed ha provveduto al nuovo computo dei punteggi, confermando le posizioni in graduatoria originarie, con un nuovo divario in termini di punteggio; 

nonché 

per la condanna al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, nonché previa dichiarazione di inefficacia del contratto se nelle more stipulato, con conseguente subentro nel servizio per la durata contrattuale originariamente prevista, con riserva di avvalersi solo in subordine del risarcimento del danno per equivalente con separato giudizio nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a. 

 

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti al ricorso principale e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna e di Laa – Lavanderie Dell’Alto Adige S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

1.-Espone Alsco Italia s.r.l. odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta indetta da Arpae ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di indumenti per il personale dei Servizi Territoriali, dei Servizi Sistemi Ambientali, del Servizio Idro-Meteo-Clima, della Struttura Oceanografica Daphne, della Direzione Tecnica e del personale dei Laboratori in pronta disponibilità, compreso il servizio di trasporto e consegna alle sedi Arpae, per la durata di 48 mesi ed importo a base di gara di 750.000,00 euro. 

Con determinazione n. 1001 del 17 dicembre 2024 la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva della commessa in favore di Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l. prima con punti 75,87 mentre la ricorrente è giunta seconda con punti 75,53 dunque con uno scarto di soli 0,34 punti. 

Alsco Italia s.r.l. con ricorso principale ha impugnato la suindicata aggiudicazione unitamente ai verbali di gara, deducendo motivi così riassumibili: 

I)Violazione dell’art. 16, comma 4, del Disciplinare di gara e violazione dell’art. 2, comma 1 lett. a, e dell’art. 3.1, comma 1, del Capitolato, in relazione alla ponderazione del criterio n. 4 “Qualità degli indumenti”. Violazione dell’art. 107, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione del divieto di “aliud pro alio”. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria: sarebbe illegittima l’ammissione alla gara della controinteressata la cui offerta non sarebbe conforme alle caratteristiche minime fissate dalla lex specialis in riferimento alla fornitura di magliette polo e di pantaloni concretandosi in un vero e proprio “aliud pro alio”; anche a voler ritenere legittima l’ammissione, il punteggio assegnato alla controinteressata con riferimento al criterio valutativo n. 4 “Qualità degli indumenti” (max 12punti) ed ai sub criteri della maglietta polo manica corta (max 2 punti) maglietta polo manica lunga (max 2 punti) pantalone multitasca invernale (max 2 punti) ed estivo (max 2 punti) sarebbe del tutto errato il punteggio (1,2 punti ciascuno) per le magliette e 1,07 punti ciascuno per i pantaloni assegnato all’aggiudicataria, la quale avrebbe meritato 0 punti stante le suindicate difformità rispetto alle caratteristiche ottimali della fornitura richiesti. 

  1. II) Violazione dell’art. 16, comma 4, del Disciplinare di gara, in relazione alla ponderazione del criterio n. 4 “Qualità degli indumenti”. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria: sarebbe del tutto illegittimo il punteggio (1,20/2 punti) assegnato alla ricorrente con riferimento al criterio sub 4 “qualità degli indumenti” per la motivazione della non “vestibilità” del pile offerto, non risultando tale elemento contemplato nella lex specialis bensì aggiunto ex post dalla Commissione; nella denegata ipotesi in cui tale criterio fosse ritenuto desumibile dal Disciplinare esso sarebbe comunque illegittimo per genericità ed indeterminatezza.

III) Violazione del punto C, lett. b) n. 3, dell’Allegato 1 al D.M. 9 dicembre 2020 recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria”, in relazione alla valutazione del sub-criterio 3.1 “Soluzioni tecnologiche e organizzative finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali del servizio (quali interventi per riduzione emissioni, consumi idrici, etc.)”. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei documenti posti a base dell’offerta tecnica. Difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifesta: la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per omessa attestazione della personale disponibilità a fare eseguire i sopralluoghi dal DEC per la verifica della rispondenza a quanto stabilito dal DM 9 dicembre 2020 in punto di criteri ambientali minimi (CAM) da ritenersi applicabile in virtù del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. 36/2023; in ogni caso in riferimento al sub criterio 3.1. sarebbero del tutto erronei i punteggi assegnati dalla Commissione alla ricorrente (2,1/4 punti) rispetto ai 4/4 punti assegnati a LAA s.r.l. non essendosi tenuto conto della indisponibilità da parte di quest’ultima di un proprio depuratore. 

  1. IV) Violazione del punto C, lett d) n. 5, dell’Allegato al D.M. 9 dicembre 2020 recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria”, in riferimento alla valutazione tecnica del sub-criterio 3.2 del Disciplinare. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei documenti posti a base dell’offerta

tecnica. Difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifesta: ll DM 9 dicembre 2020 in materia di CAM risulterebbe violato dall’offerta presentata dalla controinteressata in punto di attuazione delle politiche di riuso dei capi a fine vita, con conseguente inattendibilità dell’offerta stessa o comunque con l’attribuzione di punti zero anziché di 4/4 punti in riferimento al sub criterio 3.1. 

Si è costituita in giudizio Lavanderie Dell’Alto Adige (LAA) S.r.l. eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” proposti risultando in sintesi la propria offerta pienamente conforme ai criteri minimi fissati dalla lex specialis e non operando in materia di CAM alcuna eterointegrazione in assenza di puntuali disposizioni della legge di gara. 

Si è costituita in giudizio anche Arpae rappresentando l’intervenuta rettifica con determinazione n. 86/2025 dei punteggi assegnati in danno della ricorrente ora staccata di 3,54 punti rispetto a LAA s.r.l. Ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato ad ottenere un sindacato giudiziale sostitutivo sulle valutazioni discrezionali tecniche demandate alla Commissione. Ha evidenziato comunque l’infondatezza di tutti i motivi veicolati con il ricorso principale non risultando l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria lesiva delle caratteristiche minime essenziali fissate dalla lex specialis e rientrando il concetto di “vestibilità” in quello previsto di “confort”. 

Alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025 la ricorrente principale ha rinunciato alla domanda cautelare. 

In prossimità della trattazione nel merito del ricorso LAA s.r.l. ha presentato ricorso incidentale teso all’esclusione della ricorrente principale o in subordine all’assegnazione di punteggi inferiori all’offerta tecnica di Alsco Italia s.r.l, deducendo motivi così sintetizzabili: 

I)Violazione dell’art. 18.1 del Disciplinare e del sub-criterio tecnico discrezionale 1.1 in esso contemplato, nonché dell’art. 16 dello stesso Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta: vi sarebbe la mancanza di quanto richiesto dal sub criterio 1.1. cioè la descrizione delle soluzioni organizzative quale elemento essenziale; il punteggio assegnabile dovrebbe essere pari a 0 e non 3 punti come valutato dalla Commissione. 

  1. II) Illegittimità dell’Offerta per dichiarazione non veritiera ex art. 98 co. 3° Lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 18.1 del Disciplinare e del suo sub-criterio 1.3. Eccesso di potere per falso supposto di fatto: Alsco Italia avrebbe reso dichiarazione non veritiera in merito al possesso di un sistema di sanificazione che garantisce determinati standard essendo la certificazione scaduta e in corso di rinnovo ma non per ogni indumento.

La ricorrente principale, di contro, ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento della determina n. 86/2025 di rettifica del punteggio rappresentando la permanenza della c.d. prova di resistenza e reiterando le doglianze già veicolate con l’atto introduttivo del giudizio. 

La difesa di Arpae ha evidenziato l’infondatezza del gravame incidentale ed eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti al ricorso principale alla luce dell’aumentato divario di punteggio tra la prima e la seconda classificata. 

La difesa di Alsco Italia ha replicato alle eccezioni sollevate da Arpae ed insistito per la fondatezza del gravame principale. 

Con memoria di replica Arpae ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni difensive insistendo anche per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli oneri riflessi. 

Con memoria di replica LAA s.r.l., in sintesi, ribadita l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale, ha citato ampia giurisprudenza in tema di CAM evidenziando come nella gara di specie la verifica degli obblighi CAM attenga ad aspetti propri della fase esecutiva del rapporto contrattuale, non sussistendo alcun obbligo (in riferimento al quarto motivo) di allegare i contratti con soggetti terzi del tutto estranei rispetto al contratto di appalto. 

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione della procedura aperta disposta da Arpae a Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. dell’appalto meglio indicato in epigrafe della durata di 48 mesi ed importo a base di gara di 750.000,00 euro. 

Lamenta Asco Italia s.r.l., seconda classificata, con ricorso principale sia la mancata esclusione della controinteressata (per non conformità dell’offerta alle caratteristiche minime fissate dalla lex specialis nonché al D.M. 9 dicembre 2020 in materia di CAM) sia l’erroneità dei punteggi assegnati dalla Commissione in proprio danno, in misura tale da poter comunque aspirare all’aggiudicazione della gara. 

A sua volta la controinteressata ha impugnato con ricorso incidentale gli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della ricorrente principale o in subordine l’assegnazione di un punteggio inferiore. 

2.- Preliminarmente quanto all’ordine di esame dei ricorsi ritiene il Collegio prioritario il gravame principale. 

A seguito degli arresti della C.G.U.E. che hanno definitivamente certificato l’ inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso paralizzante, è conseguito un mutamento del rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale, nel senso che l’ ordine di esame delle questioni impone oggi di dare priorità al gravame principale, e ciò in quanto, mentre l’ eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’ improcedibilità del ricorso principale, l’ eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe invece di dichiarare l’ improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 13 ottobre 2020, n. 6151; T.A.R. Liguria sez. I, 2 agosto 2021, n. 745). 

3.- I primi due motivi del gravame principale sono privi di pregio. 

4.- Ritiene il Collegio di non poter condividere l’assunto di Alsco Italia secondo cui gli indumenti offerti dalla controinteressata sarebbero privi delle caratteristiche minime fissate dal Capitolato in riferimento alle magliette polo e ai pantaloni estivi ed invernali. 

La tabella A dell’Allegato A al capitolato ha fissato tra l’altro per le magliette la composizione al 100% di cotone e per i pantaloni l’apposizione di cuciture triple a gambe e cavallo oltre la presenza di tasche interne ad accesso rapido e posteriori con rinforzo e infine ginocchiere in cordura (o similare) ad alta resistenza. 

Tali caratteristiche tecniche non vengono però espressamente qualificate né sono invero qualificabili quali requisiti minimi. 

4.1.- Come noto l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, vale solo se la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, sia perché espressamente definite come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084; T.A.R. Lombardia, sez. II, 13 dicembre 2021, n. 2799; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 3 maggio 2022, n. 127; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 113; Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9020; Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2022 n. 1846). 

Nel caso di specie, in assenza di una qualificazione espressa, è la stessa legge di gara a deporre per considerare tali caratteristiche al più come ottimali ma non certo come essenziali. 

La finalità della gara in esame è infatti quella di consegnare agli operatori di taluni servizi dell’Arpae una divisa identificativa unica su tutto il territorio regionale si che non può assurgere a requisito minimo essenziale la composizione di un indumento al 100 % di cotone garantendosi la funzionalità anche in ipotesi, come quella di specie, in cui la composizione sia all’85 % di cotone e al 15 % di viscosa, dovendosi semmai apprezzare tale caratteristica quale elemento premiale, come effettivamente fatto dalla stazione appaltante. 

Avendo la controinteressata appunto offerto magliette con una composizione di cotone all’85 %, è del tutto fuori centro la doglianza della doverosa esclusione per asserito “aliud pro alio”. 

4.2.- Per giurisprudenza pacifica infatti in materia di appalti pubblici l’”aliud pro alio” si configura sia quando la cosa consegnata appartenga ad un “genus” diverso rispetto a quello pattuito, sia quando essa manchi delle specifiche qualità necessarie per assolvere alla funzione economico sociale naturale ovvero a quella assunta dalle parti nel programma negoziale (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1 luglio 2022, n. 5490). 

Nel caso di specie gli indumenti offerti da LAA s.r.l. per quanto non interamente corrispondenti rispetto alle caratteristiche ottimali indicate nell’Allegato al Capitolato assolvono indubbiamente alle finalità della stazione appaltante come definite nella legge di gara e come agevolmente desumibile dagli operatori economici partecipanti ovvero in definitiva al “risultato” avuto di mira dalla stazione appaltante 

4.3.- Sul punto può infatti richiamarsi il principio del risultato (“rectius” c.d. super principio) di cui all’art. 1 del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica (Consiglio di Stato sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875) tenendo presente come l’operatore economico nel formulare la propria offerta “deve tener conto della diligente e logica comprensione del risultato avuto di mira dalla stazione appaltante” (in questo senso Consiglio di Stato sez. III 26 marzo 2024, n. 2866). 

4.4.- Considerazioni del tutto analoghe valgono per le riscontrate difformità dei pantaloni estivi ed invernali dalle caratteristiche indicate nell’Allegato A al Capitolato. 

L’offerta da parte della controinteressata di pantaloni con cucitura soltanto doppia, assenza di tasche ad accesso rapido e ginocchiera non in cordura, pur discostandosi da quanto indicato nell’Allegato, non ha inficiato la robustezza degli indumenti, secondo i rapporti di prova effettuati, e anche in questo caso il risultato della gara di appalto. 

4.5.- E’ priva di pregio anche la doglianza subordinata con cui la ricorrente principale ha censurato i punteggi assegnati dalla Commissione in riferimento al criterio ”Qualità degli indumenti” max 12 punti ed in particolare ai sub criteri a.) maglietta polo manica corta (max 2 punti) e b. )maglietta polo manica lunga (max 2 punti). 

La Commissione in realtà ha apprezzato la maggiore rispondenza degli indumenti offerte dalla ricorrente alle caratteristiche ottimali fissate nell’Allegato assegnandole il massimo punteggio (2 punti) mentre alla controinteressata ha assegnato 1,2 punti, con una differenza di punteggio proporzionale alla diversa composizione e non manifestamente illogica, non potendo come noto il sindacato giudiziale sulle valutazioni discrezionali tecniche effettuate dalle Commissioni essere di tipo sostitutivo ovvero teso alla sostituzione delle valutazioni opinabili della Commissione con valutazioni proprie altrettanto opinabili (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 16 maggio 2024, n. 4373). 

4.6.- Considerazioni del tutto analoghe valgono anche qui per il punteggio assegnato ai pantaloni estivi ed invernali laddove la Commissione ha appunto non illogicamente valorizzato le differenze tra gli indumenti offerti dalla ricorrente (pienamente corrispondenti alle caratteristiche dell’Allegato) e da LAA s.r.l. (lievemente difformi) assegnando punteggi sensibilmente differenti ovvero 2 punti alla ricorrente per ciascun pantalone contro 1,07 a LAA s.r.l. 

5.- Quanto poi al secondo motivo è ancor più evidente il carattere formalistico delle lagnanze di Alsco Italia. 

Il concetto di “vestibilità” infatti lungi dall’essere innovativo e non contemplato nella lex specialis tra i criteri valutativi, rientra invece appieno nel concetto di confort previsto nel criterio n. 4 sulla qualità degli indumenti, richiedendosi che il pile fosse “flessibile ed aderente”, secondo anche qui le finalità della stazione appaltante ed al “risultato” (art. 1 d.lgs. 36/2023) da essa perseguito. 

6.- Più complesso è l’esame del terzo e quarto motivo del ricorso principale incentrati sulla presunta violazione della disciplina in tema di CAM di cui al D.M. 9 dicembre 2020. 

6.1. Giova premettere che in materia di recepimento negli atti di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)la giurisprudenza non è univoca. 

Posto che l’art. 57 del d.lgs. 36/23 applicabile alla gara in esame ne impone ai soggetti aggiudicatori l’inserimento e che è discussa in caso di silenzio nel bando la possibilità di procedere o meno all’eterointegrazione (in senso affermativo Consiglio di Stato sez. V, 26 aprile 2022, n. 3197 contra Consiglio di Stato, sez. III, n. 4701/2024; Id. n. 8773/2022) per quel che qui rileva la lex specialis e precisamente il Disciplinare di Gara (pag. 4) ha operato espresso richiamo al D.M. 9 dicembre 2020 da ritenersi dunque tendenzialmente applicabile. 

Stante l’esigenza più volte rilevata dalla stessa giurisprudenza comunitaria (C.G.U.E., 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo) di rendere i partecipanti ad una procedura concorsuale per l’affidamento di un contratto consapevoli dei requisiti per l’ammissione, vi è l’esigenza di stabilire negli atti di gara con sufficiente chiarezza gli obblighi che i concorrenti debbono assumere anche in punto di CAM (Consiglio di Stato sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701) non essendo sufficiente dunque il mero richiamo al DM ma occorrendo una specifica declinazione dei relativi obblighi da tradurre in concreti impegni da assumere. 

6.2.- Tanto premesso in considerazione del silenzio della lex specialis, sul punto peraltro del tutto inoppugnata, non può condividersi l’assunto secondo cui l’omessa dichiarazione della disponibilità dell’aggiudicataria a far eseguire i sopralluoghi del DEC avrebbe dovuto comportare l’esclusione della controinteressata per violazione dei CAM. 

Trattasi infatti di una prescrizione non inequivocabilmente stabilita nel bando né desumibile con sufficiente chiarezza nello stesso DM quale causa di esclusione, si che la sanzione espulsiva appare obiettivamente del tutto ingiustificata trattandosi di profilo rilevante esclusivamente in sede di esecuzione (T.A.R. Lombardia Milano sez. IV, 28 marzo 2025, n. 1096 in caso analogo). 

In secondo luogo la doglianza della ricorrente principale appare del tutto formalistica, non essendo precluso alla stazione appaltante anche in forza dell’art. 6 del capitolato speciale “Modalità di verifica della conformità” e dell’art. 11 dello Schema di contratto procedere a tale verifica in sede di esecuzione del contratto, non trattandosi come detto di requisito di ammissione. 

Ma il carattere formalistico della doglianza emerge in modo tranciante dal fatto che nemmeno Alsco Italia ha reso la dichiarazione in questione che pur avrebbe secondo la propria prospettazione carattere indispensabile. 

6.3.- E’ parimenti priva di pregio l’assunto secondo cui la proposta di LAA s.r.l. avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al sub criterio 3.1. con un punteggio sensibilmente inferiore rispetto a quello riconosciuto dalla stazione appaltante. 

Come ben evidenziato dalle difese di Arpae e della controinteressata la presenza del depuratore delle acque reflue non costituisce un valore aggiunto per la sostenibilità ambientale dell’impianto bensì di mero adempimento alla normativa ambientale specifica, così come il recapito delle acque industriali in pubblica fognatura dichiarato da LAA non costituisce un “minus” essendo semmai vero il contrario. 

7.- Anche il quarto ed ultimo motivo di gravame non merita adesione. 

Ad avviso della ricorrente principale la controinteressata non avrebbe fornito la piena dimostrazione dell’attuazione delle misure per massimizzare il riuso di cui alla lett. c) punto d) n. 5 dell’All. 1 del D.M. 9 dicembre 2020 avendo nella relazione tecnica indicato il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di recupero. 

Trattasi anche in questo caso di profili non richiesti per l’ammissione alla gara né per la valutazione dell’offerta tecnica ma rilevanti in sede di esecuzione (vedi T.A.R. Lombardia Milano sez. IV, 28 marzo 2025, n. 1096 in caso analogo). 

Va poi rilevato che il richiamo ai CAM appare sul punto improprio dal momento che il citato lett. c) punto d) riguarda progetti di recupero degli indumenti “nell’ambito dei precedenti contratti di servizio” mentre il criterio di valutazione 3.2. del Disciplinare attiene ad un progetto di recupero riguardante il futuro. 

8.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti deve essere respinto mentre il ricorso incidentale diviene conseguentemente improcedibile per difetto di interesse. 

Le spese di lite seguono la soccombenza in misura di cui in dispositivo, non comprensive anche dei c.d. oneri riflessi chiesti dai difensori di Arpae. 

In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati “ratione temporis” dall’art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché – trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi (ex multis Cassazione civile sez. lav., 19 febbraio 2025, n. 4399; id. n. 27315 del 2021 e n. 420 del 2024). 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, come in epigrafe proposto, così decide: 

a) respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti,

b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna Alsco Italia s.r.l. alla refusione delle spese processuali in favore di Arpae e di LAA s.r.l., in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati: 

Ugo Di Benedetto, Presidente 

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore 

Jessica Bonetto, Consigliere 

L’ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO