CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 aprile 2025 n. 3669 , Sulle caratteristiche dell’ordinanza di demolizione in caso di abusi edilizi – In caso di opere edilizie abusive, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso. Inoltre, la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, afferendo alla fase esecutiva e sempre che venga dimostrata la sussistenza di ostacoli di ordine tecnico-costruttivo alla demolizione (da escludersi in caso di fabbricato totalmente abusivo).
03669/2025REG.PROV.COLL.
02950/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2022, proposto da
Matteo Rossi, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2055/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Campania, Sez. staccata Salerno, il sig. Matteo Rossi ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 18.04.2017, prot. n. 05595, notificata il 26.04.2017, recante l’ingiunzione ripristinatoria di una serie di abusi da lui asseritamente realizzati all’interno dell’area di sua pertinenza.
A fondamento del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 97 Cost. e 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere; 3) errore e difetto di istruttoria; 4) violazione dei principi in materia di sanzioni; violazione degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/01 (TUE).
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.3.2018 il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 18438 del 13.12.2017, recante rigetto dell’istanza da lui presentata ai sensi dell’art. 36 TUE.
A sostegno di tale gravame, egli ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost. e 36 TUE, nonché la violazione delle pertinenti norme del PRG.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 2055/21 il TAR Campania, Sez. staccata Salerno, ha rigettato il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. Rossi ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione degli artt. 97 Cost. e 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) error in iudicando; violazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere; 3) error in iudicando; difetto di istruttoria; 4) error in iudicando; violazione dei principi in materia di sanzioni; violazione degli artt. 31 e 33 TUE; 5) error in iudicando; violazione degli artt. 97 Cost. e 36 TUE, nonché delle pertinenti norme del PRG.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 2.4.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
- L’appello è infondato.
- Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione del proprio diritto di partecipazione procedimentale.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, posto che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “L’attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l’adozione dell’ordinanza di demolizione, che ha natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso” (C.d.S, VI, 9.4.2024, n. 3228).
- Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Il motivo è infondato.
4.1. Per pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa: “In caso di opere edilizie abusive, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività” (C.d.S, VI, 14.11.2023, n. 9756).
4.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che gli abusi edilizi realizzati all’appellante sono stati così descritti nell’ordinanza di demolizione: “1) realizzazione di un manufatto, dalla superficie di mq 155,27 per una volumetria di mc 434,07, destinato a sala ristorazione … utilizzato a servizio del chiosco (di cui al permesso di costruire n. 20/2007)…; 2) realizzazione di una tettoia dalla superficie di mq 4,83..; 3) realizzazione di un manufatto dalla superficie di mq 8,40 ed una volumetria di mc 21…; 4) realizzazione di una tettoia dalla superficie di mq 3,24; 5) realizzazione di una tettoia di mq 7,32; 6) realizzazione di un manufatto di mq 12,57 ed una volumetria di mc 68,51, utilizzato come deposito di derrate alimentari a servizio dell’attività commerciale”.
4.3. All’evidenza, l’ordinanza di demolizione contiene analitica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, da ravvisarsi nella specifica elencazione degli abusi commessi dal ricorrente.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
4.4. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
- Con il terzo motivo di gravame, l’appellante lamenta che non si sia tenuto conto del carattere temporaneo e amovibile delle opere da lui realizzate, come tali non necessitanti del previo rilascio del titolo edilizio.
Il motivo è infondato.
Premesso quanto sopra detto in ordine alla tipologia di abusi realizzati dall’odierno appellante, è sufficiente la mera indicazione delle relative opere, da valutarsi in chiave non atomistica, ma globale e sintetica, per concludere che trattasi di opere a carattere stabile, non precario, che determinano nuove superfici e volumetrie, e richiedono dunque il previo titolo edilizio, nella specie mancante.
Per tali ragioni, unico provvedimento conseguente all’accertata realizzazione dei suddetti abusi era quello, a carattere vincolato, dell’impugnato ordine di demolizione.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
- Con il quarto motivo di gravame l’odierno appellante lamenta che l’Amministrazione non abbia in alcun modo considerato la possibilità di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, avendo la giurisprudenza amministrativa ampiamente chiarito che: “La mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, afferendo alla fase esecutiva e sempre che venga dimostrata la sussistenza di ostacoli di ordine tecnico-costruttivo alla demolizione (da escludersi in caso di fabbricato totalmente abusivo)” (C.d.S, VII, 10.12.2024, n. 9954).
- Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità del diniego di sanatoria (impugnato in primo grado con motivi aggiunti), in ragione dell’omesso scrutinio circa la doppia conformità dell’opera rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti.
Il motivo è infondato.
L’impugnato diniego di sanatoria richiama l’art. 21 NTA del PRG, secondo cui sull’area in esame “sono consentiti, sugli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria; consolidamento statico e ristrutturazione edilizia. I suddetti interventi non dovranno comportare incrementi di volumi edilizi e del numero delle unità immobiliari esistenti. È fatto divieto di nuove costruzioni sia pubbliche che private”.
Orbene, alla luce di tale previsione tecnica, è evidente l’assenza del requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 TUE (nella versione applicabile ratione temporis), posto che nell’area in esame non è in alcun modo consentita la creazione di opere comportanti incrementi di volumi edilizi; opera nondimeno realizzate dall’odierno appellante.
Per tali ragioni, l’opera non poteva essere assentita né al momento della sua realizzazione, né a quella dell’istanza volta al rilascio del titolo in sanatoria.
Ne consegue che l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure, essendo stato emesso nel rispetto della previsione di cui all’art. 36 TUE (nella versione applicabile ratione temporis), che esclude il rilascio del titolo in sanatoria in assenza del requisito della doppia conformità.
- Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
- Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri
IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero
IL SEGRETARIO