TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 5 maggio 2025, n. 786, Sull’impossibilità di sanare con il soccorso istruttorio l’omissione del progetto dettagliato per l’impegno a garantire l’occupazione giovanile e/o di genere – Gli artt. 57 e 102, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre ad imporre alle Stazioni appaltanti di inserire all’interno delle singole discipline di gara specifiche clausole sociali atte a tutelare una pari opportunità generazionale e di genere, prevedono anche per gli operatori partecipanti il dovere di indicare espressamente le modalità con cui intendono conseguire tali obiettivi, correlando chiaramente l’adempimento in questione al contenuto delle proprie offerte. Dalla lettura congiunta delle suddette disposizioni, infatti, si evince che il “progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” è elemento che caratterizza e va a comporre l’offerta tecnica di ciascun operatore; pertanto, un’eventuale omissione di tale componente ad opera del soggetto partecipante, non può ritenersi passibile di soccorso istruttorio – né nella sua veste integrativa ex art. 101, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, né nella diversa modalità sanante ai sensi della lett. b) della medesima disposizione – potendosi l’Amministrazione attivare unicamente mediante soccorso procedimentale ai sensi del c.3 del cit.art. 101 al fine di chiedere chiarimenti al singolo operatore con riguardo ai contenuti dell’offerta presentata.
00786/2025 REG.PROV.COLL.
00262/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B47032051C, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento di esclusione, notificato alla ricorrente in data 7 febbraio 2025, di cui alla procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dei “Servizi di vigilanza degli immobili comunali della Città di Taranto” CIG: B47032051C;
2) della nota di trasmissione del dianzi descritto provvedimento di esclusione;
3) di tutti i verbali di gara, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, in particolare del verbale n. 3 del 5.2.2025 con cui la Commissione di gara rimetteva gli atti al RUP per il provvedimento di esclusione nei confronti del concorrente Rangers s.r.l.;
4) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara ad altro operatore economico concorrente, ignoti data e contenuti, occorso nelle more della notifica del presente ricorso;
5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso;
6) in via subordinata e ove necessario: dell’art.16 del Disciplinare di gara nella parte in cui dispone -“L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: (…) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere di cui al punto 9 del disciplinare, il concorrente allega alla offerta tecnica un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” nonché, sempre in via subordinata e se necessario, dell’art.14 e dell’art.16 lettera e) del Disciplinare;
nonché per la declaratoria
d’inefficacia del contratto, se nelle more stipulato, e per il risarcimento dei danni occorsi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rangers S.r.l. l’1.4.2025 per l’annullamento
1) del D.D. n. 188 del 26.2.2025, non notificato alla ricorrente, con il quale di Dirigente Dott.ssa Maria De Florio ha approvato i verbali di gara n. 1 del 9.1.2025, n. 2 del 23.1.2025, n. 3 del 5.2.2025, n. 4 del 6.2.2025 e n. 5 dell’11.2.2025 della Commissione Giudicatrice e Seggio di gara; ha dichiarato l’esclusione dell’O.E. RANGERS S.r.l.; ha approvato l’esito della Gara telematica G 01089 effettuata con procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza degli immobili comunali della Città di Taranto” CIG- B47032051C”; e ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza degli immobili comunali della Città di Taranto” CIG- B47032051C”, all’O.E. RTI costituendo fra le società VIS S.p.a.(capogruppo/mandataria) e Metronotte S.r.l. (mandante);
2) del verbale di consegna del 28 febbraio 2025, con cui il RUP dott. Giuseppe Cervellera ha disposto in via anticipata e nelle more della stipula del relativo contratto, l’affidamento del servizio in parola in favore del raggruppamento aggiudicatario, a partire dalla data dell’1 marzo 2025;
3) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con determina n. 8041 del 29.10.2024, il Comune di Taranto ha indetto una gara pubblica per l’affidamento del “Servizio di Vigilanza degli Immobili della Città di Taranto” da aggiudicarsi mediante procedura aperta e applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
VIS S.p.a. e Metronotte S.r.l., in qualità di un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, nonché Rangers S.r.l. hanno partecipato alla procedura.
Nella seduta del 23.1.2025, la Commissione di gara, analizzate le offerte tecniche degli operatori, ha attivato il soccorso istruttorio procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nei confronti della Rangers S.r.l. allo scopo di acquisire dalla stessa chiarimenti in merito all’adempimento di cui all’art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara, secondo cui, “Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere di cui al punto 9 del disciplinare, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
In data 3.2.2025 l’odierna ricorrente ha risposto ai chiarimenti sollecitati, allegando un “apposito progetto diretto ad illustrare le modalità con cui ci si impegna a garantire l’impiego, nell’ambito delle nuove assunzioni, di una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” (doc. 6, ibidem).
Con provvedimento comunicato il 7.2.2025, l’Amministrazione comunicava alla Rangers S.r.l. l’avvenuta esclusione dalla procedura di gara per “Mancato rispetto dell’art. 16 del disciplinare di gara”, motivando, in particolare, che la partecipante “con comunicazione del 03.02.2025, a mezzo portale, in risposta al soccorso istruttorio ha allegato il file precitato denominato ‘RANGERS_Progetto 10_gio_genere-.pdf.p7m’ con cui ‘dichiara a riscontro del soccorso istruttorio ricevuto in data 29/01/2025, di allegare apposito progetto diretto ad illustrare le modalità con cui ci si impegna a garantire l’impiego, nell’ambito delle nuove assunzioni, di una quota pari al 10%di occupazione giovanile e/o di genere’. Trattasi di un file di n. 15 (quindici) pagine contente elementi ex novo prodotti alla Stazione Appaltante, pertanto esorbitante rispetto al soccorso istruttorio procedimentale secondo cui, ex art. 101 comma 3, ultimo alinea” (doc. 1, ibidem).
- Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 7.3.2025 e depositato il successivo 11.3.2025, la Rangers S.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale il sopra citato provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi motivi di doglianza.
2.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso (“Violazione ovvero errata e falsa applicazione degli artt.102 e 101 del D. Lgs. n.36/2023, dell’art.3 della Legge n.241/1990 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –– Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà – Carenza di adeguata istruttoria – Motivazione insufficiente – Ingiustizia manifesta”), la parte deduce, in sintesi, l’erroneità della scelta escludente effettuata dall’Amministrazione, tenuto conto dell’irrilevanza a monte, nel caso di specie, delle dichiarazioni di impegno volte a “garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa” ai sensi dell’art. 102, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 9, lett. c) e d), del Disciplinare di Gara, essendo la ricorrente in possesso di due certificazioni – ossia UNI PDR 125:2022 (Sistema di gestione per la Parità di Genere) e SA 8000:2014 (Responsabilità Sociale d’Impresa) – idonee a perseguire i medesimi fini sociali sottesi agli oneri dichiarativi pretesi.
La parte richiama, a sostegno delle proprie considerazioni, gli argomenti espressi da Cons. Stato, V, n. 26/2025.
2.2. Con secondo motivo di ricorso (“Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 101 del D. Lgs. n.36/2023 con riferimento agli artt.102 e 108 del Codice Appalti, dell’art.3 della Legge n.241/1990 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –– Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà – Carenza di adeguata istruttoria – Motivazione insufficiente – Ingiustizia manifesta”), la Rangers S.r.l. si duole ulteriormente dell’errata valutazione dell’Amministrazione con riferimento alla natura di tali dichiarazioni, che, a dispetto di quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, erano comunque passibili di soccorso istruttorio, non componendo l’offerta tecnica dell’operatore economico.
2.3. Con la terza censura articolata (“Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 101 del D. Lgs. n.36/2023 con riferimento agli artt.102 e 108 del Codice Appalti, dell’art.3 della Legge n.241/1990 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –– Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà – Carenza di adeguata istruttoria – Motivazione insufficiente – Ingiustizia manifesta”), la Società lamenta ancora che la documentazione allegata dalla partecipante ai chiarimenti richiesti dall’Amministrazione aveva contenuto meramente esplicativo, e non già innovativo dell’offerta avanzata in sede di gara, come invece erroneamente ritenuto dalla Stazione appaltante.
2.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso (“illegittimità dell’art.16, dell’art.9 lettera d), dell’art.14 del Disciplinare, se interpretati come afferenti ad un requisito di partecipazione, nemmeno soccorribile, richiesto a pena di esclusione dalla gara. Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 101 del D. Lgs. n.36/2023 con riferimento agli artt.102 e 108 del Codice Appalti, dell’art.3 della Legge n.241/1990 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –– Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà – Carenza di adeguata istruttoria – Motivazione insufficiente – Ingiustizia manifesta”), la ricorrente prospetta ulteriormente: che l’impegno dell’operatore a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa non costituisce un requisito di partecipazione alla procedura, quanto piuttosto di esecuzione dell’appalto, come si evince anche dall’art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023; che del resto, ai sensi dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara, l’inclusione lavorativa costituiva uno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e di attribuzione dei punteggi, la cui assenza, pertanto, può comportare eventualmente la mancata assegnazione di punteggi premiali, non già l’esclusione di un operatore dalla procedura; che l’art. 16 del medesimo Disciplinare sembra, invece, alludere a tale impegno come requisito indefettibile dell’offerta; che pertanto, qualora interpretati come requisiti partecipativi, le disposizioni di cui agli artt. 9, lett. d), 14 e 16 del Disciplinare devono essere considerati illegittimi.
2.5. In ragione delle censure sollevate, la Rangers S.r.l. ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva cautelare, di annullare i provvedimenti impugnati, nonché le clausole di lex specialis gravate, dichiarando altresì l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e disponendo la riammissione in gara della Società istante.
- Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Taranto in data 20.3.2025, sviluppando le proprie difese con successiva memoria del 22.3.2025.
Con tale atto l’Amministrazione, oltre ad argomentare in merito all’infondatezza del ricorso azionato da controparte, ne ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità, considerata l’intervenuta adozione, successivamente alla proposizione del ricorso, della determina comunale n. 1409 del 26.2.2025, con cui la Stazione appaltante aveva proceduto a confermare l’esclusione della Rangers S.r.l. dalla procedura di gara, disponendo al contempo l’aggiudicazione dell’appalto in favore del R.T.I. costituendo fra la VIS S.p.a. (capogruppo/mandataria) e la Metronotte S.r.l. (mandante), e con consegna in via d’urgenza del servizio in favore del medesimo raggruppamento.
- All’udienza camerale del 24.3.2025 la Rangers S.r.l. ha rinunciato all’istanza cautelare articolata in ricorso, rappresentando la proposizione di motivi aggiunti.
- Con successivo ricorso per motivi aggiunti parimenti assistito da istanza cautelare, notificato il 28.3.2025 e depositato in data 1.4.2025, la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 1409 sopra citata, contestando anche la legittimità del verbale di consegna anticipata del servizio del 28.2.2025 in favore del raggruppamento aggiudicatario.
5.1. Con il primo dei motivi aggiunti (“Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 101,102 e 108 del Codice Appalti, dell’art.3 della Legge n.241/1990 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria. Arbitrarietà. irragionevolezza. Invalidità e/o illegittimità derivata”), la Società ha sostanzialmente ribadito le censure già formulate in ricorso, prospettando l’illegittimità derivata degli atti sopravvenuti e oggetto di ulteriore gravame.
5.2. Con il secondo motivo (“Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art.17 comma 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –– Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà – Carenza di adeguata istruttoria – Motivazione insufficiente – Ingiustizia manifesta”), la ricorrente ha poi contestato la legittimità della consegna anticipata del servizio operata dall’Amministrazione, non avendo quest’ultima motivato sulla sussistenza delle ragioni di urgenza a fondamento di tale consegna, né sussistendo i presupposti indicati dall’art. 17, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di legittimare tale consegna.
- Il Comune di Taranto in data 26.4.2025 ha depositato una memoria difensiva in vista dell’udienza camerale del 28.4.2025.
- All’esito di tale udienza, previamente avvisate le parti di una possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- In disparte l’eccepita improcedibilità del ricorso azionato dalla Rangers S.r.l. – eccezione da ritenersi, comunque, superata a seguito della successiva impugnazione della determina comunale n. 188 del 26.2.2025 ad opera della ricorrente – entrambi i ricorsi in esame, sia principale che per motivi aggiunti, devono ritenersi infondati alla luce delle argomentazioni che seguono.
Per ragioni di comodità espositiva, l’esame delle censure attoree verrà effettuato secondo un ordine differente rispetto a quello di prospettazione.
- Occorre, anzitutto, mettere a fuoco le ragioni che hanno determinato l’esclusione della Rangers S.r.l. dalla procedura di cui si discute.
Dalla lettura congiunta del contenuto della nota di attivazione del soccorso istruttorio procedimentale ad opera del R.u.p. (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente) in uno con il successivo provvedimento di escludente adottato dall’Amministrazione (doc. 1, ibidem) si ricava, infatti, che l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla gara è stata disposta dal Comune, non già in conseguenza della mancata dichiarazione, ad opera della partecipante, degli impegni di tutela sociale di cui all’art. 102, comma 1, delle D. Lgs. n. 36/2023, ma, più specificamente, in ragione dell’omessa allegazione della Società, all’interno della propria offerta tecnica, di “un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere”, con conseguente riscontrato “Mancato rispetto dell’art. 16 del disciplinare di gara”.
Il che porta a ritenere inapplicabili, rispetto alla vicenda per cui è causa, gli approdi ermeneutici del Consiglio di Stato cristallizzati nella sentenza n. 26/2025 e diffusamente richiamati in ricorso, riguardando tale pronunciamento una diversa fattispecie di giudizio nella quale l’operatore era stato escluso dalla gara essenzialmente per non aver reso le dichiarazioni di impegno ex art. 102, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, trasfuse anche all’interno della normativa di gara.
- Tanto premesso, va osservato che la disposizione della lex specialis invocata dall’Amministrazione a sostegno della scelta escludente effettuata - id est l’art. 16, lett. e), del Disciplinare di Gara – disciplina la “Offerta tecnica” dell’operatore economico, stabilendo espressamente che la stessa deve contenere, “a pena di esclusione”, “un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali (l’operatore partecipante, n.d.r.) si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni di una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere”; ciò “Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere di cui al punto 9 del disciplinare”.
La formulazione della previsione in esame si pone in linea con il disposto del precedente art. 9 del medesimo Disciplinare, recante i “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”, ove viene ugualmente esplicitato che, “Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni di una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o femminile e/o di persone con disabilità o svantaggiate”, e ove viene altresì puntualizzato, anche in questo caso, che l’operatore economico “indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni” (cfr. lett. d).
Di contenuto essenzialmente identico anche l’art. 15.1, lett. d), del medesimo Disciplinare, con cui si ribadisce, sempre in tema di pari opportunità generazionali e di genere, che “L’operatore economico indica nell’offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni”.
Le citate previsioni della lex specialis risultano del tutto coerenti con la normativa di livello primario posta dal D. Lgs. n. 36/2023.
Invero, l’art. 57, comma 1 ratione temporis vigente del predetto Decreto prevede, per quanto di interesse, che per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, nonché per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, “devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere”.
Analogamente, il successivo art. 102, dopo aver stabilito al comma 1 che “Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: (…) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate” (cfr. lett. c), specifica ulteriormente che “Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni” (comma 2).
La sostanziale sovrapponibilità delle due discipline richiamate consente dunque, per ciò solo, di superare immediatamente le censure attoree articolate dalla parte con il quarto motivo di ricorso, non essendo possibile concludere per l’illegittimità delle disposizioni del Disciplinare gravate dal momento che le stesse si limitano a riproporre in parte qua le previsioni recate dal D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, dunque, va ritenuta legittimo il disposto dell’art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara, ove si stabilisce, “a pena di esclusione”, che l’offerta tecnica di ciascun partecipante avrebbe dovuto contenere l’elaborazione di un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso garantire la pari opportunità giovanile e di genere.
- Analoghe considerazioni portano a ritenere infondate anche le doglianze formulate dalla parte con il secondo motivo di ricorso.
Si osserva, invero, che sia il combinato disposto degli artt. 9, 15 e 16 del Disciplinare di gara, sia gli artt. 57 e 102, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 sopra citati, oltre ad imporre alle Stazioni appaltanti di inserire all’interno delle singole discipline di gara specifiche clausole sociali atte a tutelare una pari opportunità generazionale e di genere, prevedono anche per gli operatori partecipanti il dovere di indicare espressamente le modalità con cui intendono conseguire tali obiettivi, correlando chiaramente l’adempimento in questione al contenuto delle proprie offerte.
Detto in altri termini, a dispetto di quanto obiettato dalla ricorrente, dalla lettura congiunta di tutte le disposizioni sopra richiamate si evince che il “progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” è elemento che caratterizza e va a comporre l’offerta tecnica di ciascun operatore; di tal che un’eventuale omissione di tale componente ad opera del soggetto partecipante, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non può ritenersi passibile di soccorso istruttorio – né nella sua veste integrativa ex art. 101, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, né nella diversa modalità sanante ai sensi della lett. b) della medesima disposizione – potendosi l’Amministrazione attivare unicamente, come appunto verificatosi nel caso di specie, mediante soccorso procedimentale ai sensi del disposto di cui al comma 3 del citato art. 101 al fine di chiedere chiarimenti al singolo operatore con riguardo ai contenuti dell’offerta presentata.
Del resto l’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 è al riguardo inequivocabile nell’escludere tassativamente sia la sanatoria sia l’integrazione di un qualsiasi elemento dichiarativo o documentale dell’offerta tecnica o economica di ciascun partecipante (in tal senso si veda, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, IV, 14255/2023), in evidente coerenza con il rispetto di un principio di responsabilità gravante sugli operatori, nonché a garanzia della par condicio dei diversi partecipanti alla procedura (cfr. sul tema Cons. Stato, V, n. 1924/2024).
Non può, dunque, che concludersi per la piena legittimità anche della previsione di cui all’art. 14 del Disciplinare di Gara, con cui, in adesione alle previsioni dell’art. 101, comma 1, citato, si stabilisce che “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’art. 9 del presente disciplinare”.
- Resta a questo punto da verificare se, come sostenuto dall’odierna ricorrente, l’omesso adempimento rilevato dall’Amministrazione, e fondante l’esclusione della Società della procedura, era da considerarsi irrilevante in ragione delle certificazioni da quest’ultima possedute (in tal senso si veda il primo motivo di ricorso); ovvero se, comunque, la documentazione dalla stessa prodotta all’esito dei chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante fosse valutabile come meramente esplicativa di elementi già ricavabili dall’offerta tecnica della partecipante (terzo motivo di ricorso).
5.1. Entrambe le ricostruzioni non appaiono condivisibili.
5.1.1. Anzitutto, sebbene in effetti all’interno dell’offerta tecnica della Rangers S.r.l. sia indicato che la Società è in possesso della certificazione “UNI PDR 125:2022 Sistema di gestione per la Parità di Genere” nonché di quella “SA 8000:2014 Responsabilità Sociale d’Impresa” (cfr. doc. 9, fascicolo di parte ricorrente, p. 2), risulta incontestato – e, in ogni caso, non trova riscontro nella documentazione depositata agli atti del giudizio – che dette certificazioni siano state prodotte dalla partecipante già in corso di procedura di gara.
In disparte tale considerazione, deve poi ulteriormente aggiungersi che, se dal possesso della certificazione UNI PDR 125:2022 possono comunque implicitamente ricavarsi anche le modalità con cui la Società intende adempiere agli obblighi di parità di genere, attesa l’intrinseca natura di detta certificazione, un simile assunto non può valere anche con riferimento alla diversa certificazione SA 8000:2014.
La stessa, infatti, non risulta riguardare specificamente l’impegno dell’operatore al rispetto e alla promozione della parità generazionale, come espressamente richiesto dagli artt. 9, 15 e 16 del Disciplinare di gara, attendendo piuttosto, più in generale, alla “adozione di un modello di gestione aziendale che si propone di valorizzare e tutelare il personale sottoposto al controllo e all’influenza delle organizzazioni che lo adottano, garantendo condizioni di lavoro ottimali”, come puntualizzato dalla stessa ricorrente nelle proprie difese (così ricorso, p. 7).
Ne discende, pertanto, che il possesso della certificazione SA 8000:2014 da parte della Rangers S.r.l. – certificazione, peraltro, neppure richiamata dalla Società in sede di riscontro alla richiesta di chiarimenti ex art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 attivata dall’Amministrazione – non può in alcun modo supplire in via automatica a una mancanza di specificazione, all’interno dell’offerta tecnica della partecipante, delle modalità di rispetto dell’impegno di parità generazionale assunto dall’operatore, ciò riverberandosi in un’evidente carenza in parte qua dell’offerta tecnica proposta, espressamente sanzionata dalla lex specialis con l’esclusione dell’offerente dalla procedura.
In ragione di ciò deve, dunque, reputarsi corretta la scelta dell’Amministrazione di escludere dalla gara la Rangers S.r.l. per “Mancato rispetto dell’art. 16 del disciplinare di gara”, considerato che, anche prescindendosi dalla violazione della disposizione richiamata con riferimento alle modalità di tutela della parità di genere, resta comunque pacifica la carenza dell’offerta tecnica avanzata dalla Società con riguardo alle ulteriori modalità afferenti l’occupazione generazionale.
5.1.2. Né, per l’effetto, può essere condivisa la tesi attorea circa la sostanziale natura meramente esplicativa dei chiarimenti e della documentazione ad essi allegati dalla ricorrente.
Occorre infatti rilevare, da un lato, che il riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante alla Rangers S.r.l. risulta afferire esclusivamente alla questione della tutela della parità di genere, avendo l’operatore incentrato integralmente la propria risposta su tale profilo (allegando documentazione evidentemente non compatibile con una mera richiesta di chiarimenti attivata dall’Amministrazione, la stessa comprendendo un “Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori” e delle “Linee guida per l’uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere”; cfr. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente); dall’altro lato va comunque evidenziato che, difettando a monte nell’offerta della Società un’indicazione circa le modalità di tutela generazionali, qualsivoglia ulteriore specificazione e produzione della parte sul punto in sede di chiarimenti avrebbe comunque costituito, come in effetti rilevato dall’Amministrazione, un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica presentata dalla partecipante.
- Alla luce di quanto precede, vanno dunque rigettate tutte le censure articolate dalla parte in sede di ricorso, e poi ribadite dalla stessa con il primo dei motivi aggiunti proposti, con conseguente accertamento circa la legittimità dell’esclusione della Rangers S.r.l. dalla procedura di cui si discute operata dall’Amministrazione.
- Il mancato accoglimento delle suddette censure attoree implicherebbe altresì, quale ulteriore precipitato, il venir meno della legittimazione di parte ricorrente a contestare la legittimità della consegna anticipata del servizio oggetto di gara in favore del R.T.I. aggiudicatario, attesa l’accertata correttezza dell’operato dell’Amministrazione nell’estromissione della partecipante dalla gara de qua.
In ogni caso tale doglianza, sollevata dalla ricorrente con il secondo dei motivi aggiunti, è comunque infondata.
A dispetto di quanto prospettato dalla Società, infatti, le ragioni sottese all’affidamento in via anticipata del servizio non sono indicate dall’Amministrazione soltanto all’interno del “verbale di consegna” del servizio recante data del 28.2.2025 (cfr. doc. 2, fascicolo del ricorso per motivi aggiunti di parte ricorrente), ma già nel corpo della determina dirigenziale n. 1409 del 26.2.2025.
E in tal sede il Comune, facendo richiamo alla disposizione di cui all’art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 – in virtù del quale, per quanto di rilievo, “l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni”, mentre “è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza” – ha ravvisato le ragioni di tale scelta nella natura del servizio pubblico oggetto dell’affidamento e, più in particolare, nella necessità di “assicurare agli immobili comunali senza soluzione di continuità”.
Con conseguente rigetto anche in parte qua delle censure di parte attrice.
- In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e per motivi aggiunti azionato dalla Rangers S.r.l. non possono trovare accoglimento.
- Quanto infine alle spese del presente giudizio, tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Paolo Fusaro
IL PRESIDENTE
Ettore Manca
IL SEGRETARIO