TAR TOSCANA, SEZ. III, 10 giugno 2025 n. 1027, Sull’inammissibilità del ricorso avverso il parere preventivo comunale sulla fattibilità di interventi edilizi – Il ricorso per l’annullamento in sede giurisdizionale di un parere preventivo espresso dal Comune sulla fattibilità di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un immobile diruto è inammissibile, in quanto tale parere, privo di contenuto provvedimentale e vincolante, costituisce un atto privo di contenuti lesivi; l’azione amministrativa è infatti soggetta ai principi di tipicità e legalità, che limitano l’impugnabilità ai soli provvedimenti amministrativi definitivi e dotati di effetti giuridici diretti. In sostanza, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici funzionali possono esercitare (solo) i poteri previsti dalla legge, che possono esitare nei provvedimenti tipicamente e nominativamente previsti dalla stessa norma attributiva del potere. Inoltre, in ambito edilizio, non è previsto in capo al Comune un potere “consultivo” avente a oggetto la fattibilità degli interventi edilizi.
01027/2025 REG.PROV.COLL.
01160/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2020, proposto da
Alessandra Carovani, Alessia Carovani e Cesare Carovani, rappresentati e difesi dall’avvocato Gabriele Del Moro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agliana, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sauro Erci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via Francesco Bonaini 10;
per l’annullamento
della Comunicazione del Parere contrario sulla domanda con Protocollo n. 10631 del 25.05.2020 PE 15-2020 del 22.07.2020 notificata in data 23.07.2020;
nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Parte ricorrente richiedeva al Comune di Agliata un parere avente ad oggetto la fattibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edifico dirupato in sua proprietà.
All’esito, il Comune rendeva parere negativo, fondato, in sostanza, sulla insuperabile difficoltà di stabilire la consistenza dello stato preesistente, soprattutto al fine di determinare la volumetria complessiva da assentire.
- Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno prospettato le seguenti censure:
– “1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE N. 380/2001 E DELL’ART. 134 COMMA 1, LETTERA H SUB 2) DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 65/2014.”;
– “2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 133 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI.”.
- Si è costituito il Comune di Agliata, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, perché avente ad oggetto un atto privo di contenuti lesivi, in quanto costituente un mero parere, privo, in quanto tale, di statuizioni provvedimentali.
Nel merito, il Comune resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Parte ricorrente, in replica alla predetta eccezione, ha assunto che un parere che motiva in ordine alla non accoglibilità dell’eventuale istanza di rilascio del titolo edilizio, rendendo, di fatto, inutile detta istanza, sarebbe impugnabile autonomamente, dovendosi ad esso riconoscere l’attitudine a ledere la posizione giuridica sottostante.
- All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
- L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Agliata è fondata nei sensi di seguito precisati.
- Deve osservarsi che parte ricorrente ha inoltrato al Comune di Agliata una richiesta di parere preventivo sulla assentibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile dirupato in sua proprietà.
In sostanza, in luogo della richiesta di rilascio di permesso di costruire ovvero del deposito di una scia, parte ricorrente ha inteso sollecitare l’esercizio da parte del Comune di un potere di accertamento preventivo fine a se stesso, salvo, in caso di esito positivo, la successiva presentazione dell’istanza di rilascio del titolo ovvero della presentazione di una scia per l’esecuzione del predetto intervento di ristrutturazione edilizia “pesante”.
7.1 In tale contesto, ritiene il Collegio che l’atto impugnato sia privo di attitudine lesiva, per la dirimente ragione che esso non reca statuizioni provvedimentali.
Va, infatti, rammentato che l’azione amministrativa è retta dal principio di legalità, che si declina nei principi di tipicità-nominatività dei provvedimenti amministrativi.
In sostanza, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici funzionali possono esercitare (solo) i poteri previsti dalla legge, che possono esitare nei provvedimenti tipicamente e nominativamente previsti dalla stessa norma attributiva del potere.
7.2 In ambito edilizio, non è previsto in capo al Comune un potere “consultivo” avente ad oggetto la fattibilità degli interventi edilizi; tanto è vero che, nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto l’istanza esitata nell’atto impugnato, facendo ricorso alla modulistica riguardante il parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio, parere, quest’ultimo, che traguarda la (diversa) necessità, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di acquisire preventivamente la corrispondente autorizzazione, propedeutica alla richiesta di rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004.
In altre parole, l’atto impugnato ha un contenuto di mero accertamento che richiederebbe al giudice, per il tramite dell’esercizio dell’azione di annullamento, lo speculare esercizio di un inammissibile potere di accertamento sulla pretesa fatta valere, in distonia con il potere di annullamento, quale esito tipico della proposizione in giudizio dell’azione caducatoria.
- In definitiva, il carattere meramente accertativo dell’atto impugnato, in quanto tale privo di statuizioni provvedimentali, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- La peculiarità della vicenda costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Guido Gabriele
IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi
IL SEGRETARIO