Sull’insussistenza di un obbligo per un intermediario senza detenzione dei rifiuti di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 giugno 2025, n. 5580 – Sull’insussistenza di un obbligo per un intermediario senza detenzione dei rifiuti di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori  E’ illegittima l’esclusione di una società che, partecipando a una gara pubblica per il servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi in qualità di intermediario senza detenzione dei rifiuti,  abbia indicato nella propria offerta economica solo i costi della manodopera del personale direttamente impiegato, omettendo quelli relativi alle attività affidate in subappalto (trasporto). Non è, infatti, obbligatorio per l’intermediario indicare nell’offerta economica i costi del personale impiegato per le attività subappaltate. La partecipazione a gare pubbliche come intermediario senza detenzione dei rifiuti, ex art. 183, c.1, lett. l), del d.lgs. 152/2006, configura infatti un’ipotesi di subappalto necessario per le operazioni materiali di raccolta, trasporto e smaltimento. Pertanto, l’intermediario non è tenuto a specificare i costi della manodopera dei terzi subappaltatori, ma deve invece individuare fin dall’offerta i soggetti esecutori, garantendone la disponibilità, le autorizzazioni, i requisiti e le responsabilità, e presentando le relative dichiarazioni di impegno e idoneità. Le garanzie per i lavoratori impiegati dai subappaltatori sono comunque tutelate dalle procedure di autorizzazione e controllo previste dalla disciplina di settore.

05580/2025REG.PROV.COLL.

05459/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5459 del 2024, proposto da Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A00E99D976, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Viveracqua S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Francesca Masso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Viacqua S.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01559/2024, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti S.r.l. e di Viveracqua S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con bando pubblicato in data 25 settembre 2023 Viveracqua s.c. a r.l. (in seguito, Viveracqua), quale centrale di committenza permanente per le aziende consorziate, indiceva una procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio del minor prezzo, dell’appalto suddiviso in 12 lotti del servizio di “raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi”, per la durata di 24 mesi, dal 1° febbraio 2024, prorogabili di ulteriori 12 mesi.

1.1. Ecoambiente s.r.l. (in seguito, Ecoambiente), quale intermediario senza detenzione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 152 del 2006, partecipava alla procedura per tutti i lotti, tra cui il lotto n. 10 del valore di Euro 3.010.550,00, CIG A00E99D976, oggetto del presente giudizio.

1.2. Nella propria offerta Ecoambiente dichiarava che intendeva ricorrere all’istituto del subappalto per la prestazione di “caricamento e trasporto” e nell’Allegato “Manodopera e sicurezza” all’offerta economica indicava come costo complessivo della manodopera la somma di Euro 50.920,00, relativa a n. 1 operaio specializzato, e come costi per la sicurezza la somma di Euro 500,00.

1.3. All’esito dell’apertura delle buste economiche, Ecoambiente risultava prima in graduatoria in relazione al lotto 10.

1.4. Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con comunicazione del 30 novembre 2023 Viveracqua evidenziava ad Ecoambiente che:

– “avrebbe ribassato i costi della manodopera rispetto a quelli posti a base di gara;

– “applica contratti collettivi nazionali diversi da quelli indicati all’art. 2 del disciplinare di gara”.

Ecoambiente veniva quindi invitata, “ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023”, “a fornire spiegazioni a dimostrazione che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che il concorrente non ha ribassato il costo del lavoro; in merito alle previsioni di cui all’art. 11, comma 3, del codice, ad allegare dichiarazione di equivalenza relativamente ai contratti collettivi applicati, evidenziando, in particolare, che, ai sensi dell’art. 110,

comma 4, del codice, i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge sono rispettati”.

1.5. Ecoambiente dava riscontro all’invito di Viveracqua con nota del 7 dicembre 2023 precisando, che “La società scrivente è un mero intermediario commerciale che subappalta la fase di trasporto; pertanto i costi di manodopera afferenti alla ns. impresa sono limitati all’impiego, mediamente, di un addetto amministrativo per l’espletamento delle funzioni burocratiche dell’appalto (organizzazione, inserimento documentale, fatturazione ecc.). Si stimano pertanto 2000 ore annue di impiego che al costo orario di 25,46 euro portano ad un costo totale di manodopera di euro 50.920,00 come indicato in sede di gara”.

1.6. Con provvedimento del 2 gennaio 2024, il RUP disponeva quindi l’esclusione di Ecoambiente dalla procedura per l’affidamento del lotto n. 10 dando atto:

– che la medesima società, “in fase di verifica della congruità delle offerte, ha dichiarato di aver indicato i soli costi di manodopera afferenti alle attività di competenza, i quali risultano essere giustificati, omettendo, tuttavia, quelli delle attività date in subappalto;

– che quindi l’offerta presentata, “con riferimento ai costi della manodopera, risulta essere carente di uno degli elementi essenziali”;

– che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile nel corso del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta l’integrazione della dichiarazione, elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non può essere modificata successivamente alla presentazione”.

1.7. Con determina del 16 gennaio 2024 Viveracqua disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 10 in favore di S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti s.r.l. (in seguito, SVET).

  1. Con il ricorso in esame Ecoambiente ha impugnato il provvedimento con cui Viveracqua l’ha esclusa dalla procedura e il provvedimento di aggiudicazione in favore di SVET.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

– in base all’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 e all’art. 16 del disciplinare, gli operatori economici concorrenti avrebbero dovuto indicare solo i costi “propri”, non quelli relativi alle prestazioni affidate in subappalto. Anche il modello tipo predisposto dalla stazione appaltante, denominato “Allegato manodopera e sicurezza”, avrebbe richiesto esclusivamente l’indicazione dei “propri” costi del personale e non avrebbe consentito l’indicazione dei costi della manodopera del subappaltatore; in subordine la ricorrente ha chiesto che venga rimessa alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE la questione inerente alla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale sull’indicazione dei costi della manodopera;

– le prescrizioni della legge di gara e il modello predisposto dalla stazione appaltante sarebbero stati ambigui e fuorvianti, richiedendo ai concorrenti di indicare i “propri” costi del personale, ovvero i soli costi della manodopera sostenuti dall’offerente e ciò avrebbe imposto l’attivazione del soccorso istruttorio anche perché la modulistica digitale di gara inserita nella piattaforma non avrebbe consentito di inserire nell’offerta economica i costi della manodopera sostenuti dal subappaltatore.

  1. Con sentenza n. 1559 del 2024 il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso.
  2. Avverso la predetta sentenza Ecoambiente s.r.l. ha interposto appello per chiederne la riforma in quanto errata in diritto. Ha concluso chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente concluso, con richiesta di subentro e, in subordine, in caso di impossibilità a conseguire la tutela in forma specifica, il risarcimento del danno per equivalente.

Si sono costituite in giudizio Viveracqua s.c. a r.l. e SVET per resistere all’appello, chiedendone la reiezione con conferma della sentenza appellata.

  1. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, poi assunta dal Collegio all’esito delle camere di consiglio tenutesi in pari data ed in data 11 novembre 2024.

Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura indetta dalla centrale di committenza Viveracqua per l’affidamento dell’appalto, suddiviso in 12 lotti prestazionali quantitativi articolati in ragione dell’estensione territoriale di ciascuna consorziata aderente, del servizio di “raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati”, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso.

L’odierna appellante Ecoambiente ha partecipato alla procedura in qualità di intermediario senza detenzione del rifiuto (come era espressamente consentito dalla lex specialis di gara) e si è classificata al primo posto della graduatoria relativa al lotto n. 10, avendo presentato l’offerta col prezzo più basso in relazione all’importo a base d’asta pari ad € 3.010.550,00.

Pur avendo presentato l’offerta più conveniente per l’Amministrazione, Viveracqua ha disposto l’esclusione dalla gara dell’odierna appellante (e lo scorrimento della graduatoria nei confronti della seconda miglior offerta, presentata da SVET) per ragioni legate alla presunta incompleta indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera, che la stessa Viveracqua ha stimato, nei propri atti di gara, avere un’incidenza pari ad appena il 7% dell’importo a base d’asta.

In specie, l’esclusione è stata motivata per la ragione che l’odierna appellante Ecoambiente, nella propria offerta economica, ha indicato esclusivamente i propri costi del personale, ossia di quello da impiegare nell’appalto alle proprie dipendenze, senza alcuna quantificazione degli ulteriori costi relativi al personale che si occuperà delle attività affidate a soggetti terzi in regime di subappalto.

Il T.a.r. Veneto, con la sentenza appellata, ha ritenuto legittima l’esclusione di Ecoambiente con la motivazione che nell’offerta economica dovevano essere indicati obbligatoriamente anche i costi relativi al personale per le attività affidate in subappalto e che, in tale prospettiva, l’offerta stessa dovrebbe considerarsi carente di un elemento essenziale non integrabile con successiva dichiarazione.

Più in particolare, la sentenza ha ritenuto che l’obbligo normativo di indicare i costi della manodopera nell’offerta economica debba intendersi necessariamente riferito anche a quelli interessati dall’istituto del subappalto, pena altrimenti una facile elusione della ratio sottesa alla norma, orientata alla tutela dei lavoratori senza alcuna distinzione tra quelli impiegati alle dipendenze dell’offerente e quelli in forza al subappaltatore, i quali ultimi non potrebbero essere penalizzati rispetto ai primi.

  1. Con un primo motivo l’appellante ha dedotto: “Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso: «violazione dell’art. 183, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 – violazione dell’art. 2 del regolamento europeo 2006/1013 e dall’art. 3 della direttiva 98/2008 – violazione e falsa applicazione degli artt. 41, commi 13 e 14, e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 – violazione della lex specialis di gara – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento e favor partecipationis – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifesta, travisamento in fatto e in diritto – illegittimità in via derivata dell’aggiudicazione».”.

Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel considerare carente la dichiarazione resa da Ecoambiente atteso che né la legge né il disciplinare richiede all’intermediario di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori anche perché le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori risultano comunque garantite attraverso il provvedimento che autorizza il subappalto.

6.1. Il motivo è fondato.

Deve infatti essere esclusa la obbligatorietà della indicazione nell’offerta economica dell’intermediario dei costi relativi al personale da impiegare nell’espletamento delle attività affidate a terzi in subappalto.

Deve premettersi che, come di recente chiarito dalla Sezione, la peculiare ipotesi della partecipazione a gare di appalto in qualità di intermediario senza detenzione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 152 del 2006 configura sostanzialmente una ipotesi di subappalto necessario in relazione alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 648 nonché Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2025, n. 2526).

In materia di subappalto c.d. necessario va richiamato l’indirizzo interpretativo, autorevolmente espresso dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9), secondo cui “Dall’esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all’azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come subappalto necessario)”.

E’ stato anche precisato (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 648) che “sotto tale profilo, a carico di chi partecipa ad una pubblica gara nella qualità di mero intermediario s’impongono, nella sostanza, maggiori oneri dichiarativi rispetto a quelli previsti in generale per altri operatori, posto che l’intermediario ha l’onere di individuare, sin dal momento di presentazione della propria offerta, i soggetti di cui si avvarrà nell’esecuzione dell’appalto, garantendone disponibilità, autorizzazioni, requisiti e responsabilità.”.

In coerenza con tale premessa e in conformità al disciplinare l’appellante, nella predetta qualità di intermediario senza detenzione, ha prodotto in sede di gara la dichiarazione di disponibilità da parte dei titolari di autorizzazioni relative agli impianti di recupero, nonché le dichiarazioni rese da imprese terze che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con cui queste si sono testualmente impegnate “in caso di aggiudicazione dell’appalto al soggetto concorrente, a stipulare un contratto/convenzione con lo stesso per il trasporto, per tutta la durata dell’appalto, presso l’impianto/i indicati in gara dal concorrente, del/i rifiuto/i oggetto dell’appalto”.

La Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 648) ha già chiarito, quanto al sistema dei controlli, che “l’intermediario, nel momento in cui partecipa alla procedura, produce – nell’ambito di tutti gli ulteriori documenti caso per caso previsti dalla lex specialis – apposite dichiarazioni di disponibilità dei soggetti convenzionati con le quali costoro autocertificano ai sensi del d.P.R. 445/2000: (i) l’iscrizione alla relativa categoria dell’ANGA (che impone precisi requisiti di idoneità tecnico- professionale e di capacità economico-finanziaria); (ii) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate agli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento d’indizione della gara (iii) di essere a conoscenza che l’appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge n. 136 del 13.08.2010.

Trattasi, a ben vedere, di uno schema analogo, per certi versi anticipato, previsto per l’autorizzazione al subappalto.

Si consideri, infatti, che l’art. 119, comma 5, prevede che al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto venga trasmessa alla Stazione appaltante la “dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V del presente libro e il possesso dei requisiti”, che ha, analogamente, contenuto del tutto sovrapponibile a quello delle dichiarazioni di disponibilità dei soggetti convenzionati depositate …..nella presente procedura.

4.8. Più in radice, il Collegio ritiene, in linea con quanto rilevato nella sentenza impugnata, che le disposizioni in materia di subappalto siano suscettibili di adattamento e, entro certi limiti, di rimodulazione da parte della lex specialis, in ragione delle speciali caratteristiche che ontologicamente connotano la figura dell’intermediario senza detenzione, fermo restando il rispetto delle rationes, sopra evidenziate, che, rispettivamente, informano l’istituto del subappalto e l’autorizzazione della stazione appaltante.

Riscontra tale conclusione la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui: “Ciò che rileva è che l’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti non avvenga a mezzo di incerta persona, ma tramite soggetti all’uopo abilitati, in possesso dei requisiti di legge ed assoggettati ai relativi controlli, da documentare previamente in sede di ammissione alla gara a mezzo di atti negoziali che comprovino con certezza l’esistenza e la serietà del rapporto” (Consiglio di Stato, 30 agosto 2012, n 4657).

In linea con tali considerazioni, la legge di gara ha disciplinato le modalità di partecipazione degli intermediari imponendo loro la contestuale allegazione delle dichiarazioni dei soggetti qualificati, impegnatisi a svolgere la raccolta e il trasporto dei rifiuti per tutta la durata dell’appalto.

Tale disciplina non appare irragionevole, né rispetto alla previsione di autonomi requisiti di qualificazione riferiti alla figura dell’intermediario e diretti a consentirne (secondo un’apprezzabile logica pro-concorrenziale) l’accesso alla gara, né alla conseguente necessità di affidare (senza eliminazione degli specifici oneri di verifica e controllo gravanti sull’intermediario) ad operatori terzi, iscritti all’ANGA per le categorie 4 e 5, l’esecuzione delle prestazioni di raccolta e di trasporto del rifiuto, mediante l’instaurazione di un rapporto contrattuale che, per le sue caratteristiche sostanziali e benché destinato ad assorbire le prestazioni contrattuali nella loro interezza (fermo restando, tuttavia, l’onere di vigilanza e controllo in capo all’intermediario), ben può essere collocato, nel suo nucleo irriducibile, entro lo schema del subappalto, come tipizzato dalle disposizioni del d. lgs. n. 36 del 2023.

In coerenza con le previsioni della legge di gara, sono state correttamente depositate dalla …. le dichiarazioni relative ai soggetti subappaltatori sulle quali la Stazione appaltante ha potuto pienamente esercitare quei poteri di controllo che la previsione di cui all’art. 119, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le attribuisce al fine di assicurarsi che non esista un motivo di esclusione del subappaltatore al quale l’aggiudicatario intende ricorrere.”.

Da quanto precede non può dunque discendere che, a carico dell’intermediario, gravi altresì l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera delle attività operative affidate in subappalto poiché le verifiche che attengono ai subappaltatori vanno svolte, nel caso di specie, nella fase di autorizzazione in cui la disciplina generale del subappalto concentra tutti i controlli, senza possibilità di onerare l’intermediario di obblighi dichiarativi riferiti alla sfera giuridica di soggetti terzi, i subappaltatori designati, in relazione a voci di costo che sfuggono al suo potere di controllo attenendo ad organizzazioni aziendali distinte ed autonome; l’intermediario infatti non avendo la gestione diretta dei rifiuti – non occupandosi né dell’attività di raccolta, né di quella di trasporto o di recupero/smaltimento – non può conoscere ex ante i costi interni delle imprese terze che effettuano tali attività, né fornire indicazioni al riguardo.

In questo senso del resto si è già pronunciato questo Consiglio con sentenza Sez. III, 21 giugno 2023, n. 6114 con la quale è stato chiarito che: “Tuttavia, va considerato che i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dell’appaltatore (secondo l’art. 95 comma 10, del d.lgs. 50/2016 “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera”) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell’appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione (così da evitare di rendere l’appalto una prognosi su costi sostenuti da altro soggetto, il subappaltatore, che potrà anche essere diverso e con diversi CCNL in corso di esecuzione, essendo venuto meno l’obbligo di indicazione nominativa in gara (art. 106, commi 7 e 9: “L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni […] L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.”). Una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura all’interno dei costi di manodopera propri dell’appaltatore, non è prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento.”.

Del resto per quanto concerne i costi della manodopera del subappaltatore, l’obbligo della loro separata indicazione nell’offerta economica non è previsto in modo espresso a livello normativo dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 né il bando di gara presentava indicazioni cogenti in questo senso.

Il disciplinare infatti stabiliva:

– all’art. 2 che “Ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del codice, l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera, la cui incidenza percentuale è stata stimata nel 7% dell’importo totale stimato annuo, al netto degli oneri per la sicurezza, calcolata in riferimento a ciascun trasporto per le ore lavorate dall’autista – relativamente alla parte del trasporto – e per le ore lavorate dall’operaio e dal tecnico specializzato – relativamente alla fase di gestione. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso” (pag. 4);

– all’art. 16 che “Attraverso apposito parametro della piattaforma, l’offerente allega dichiarazione, redatta su modello tipo disponibile tra i documenti, contenente la stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 41, comma 13 e 14, del codice”.

Dunque, alla luce del tenore letterale del disciplinare di gara risulta palese che i concorrenti, compresi dunque gli intermediari, erano tenuti a indicare in offerta soltanto i “propri” costi della manodopera e non anche quelli delle prestazioni affidate in subappalto.

Del resto è pacifico che nel modulo non vi era una sezione dedicata alla indicazione specifica dei costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto il che conferma che una tale indicazione non era richiesta.

Erra dunque il T.a.r. laddove afferma che il modulo di offerta predisposto da Viveracqua, pur non prevedendo uno specifico spazio per indicare il costo della manodopera relativo alle prestazioni oggetto di subaffidamento, “non pare in alcun modo escludere che il concorrente dovesse indicare il costo della manodopera relativo alle prestazioni contrattuali qualora avesse deciso di affidare l’esecuzione a terzi” e ciò anche in ragione della “editabilità” del modulo, poiché tale indicazione era in realtà esclusa, in quanto non richiesta, sia dal disciplinare di gara sia dalla modulistica a tal fine predisposta.

Anche il riferimento ai costi “complessivi” della manodopera (la modulistica prevedeva alla voce A1. l’inserimento del monte ore “complessivo” e alla voce A2. l’inserimento del costo “complessivo” della manodopera previsto per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto) su cui insiste SVET non può che essere relativo al singolo concorrente e non all’offerta complessivamente intesa: diversamente verrebbe meno la stessa possibilità di partecipazione per l’intermediario senza detenzione, se egli dovesse farsi carico, in termini di obblighi dichiarativi, anche di tutti gli adempimenti e delle verifiche facenti capo ai subappaltatori.

Ciò è coerente anche con la considerazione per cui l’intermediario in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicchè le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione.

Il motivo di appello è dunque fondato in quanto le pur articolate motivazioni addotte dal T.a.r. per le ragioni esposte non possono essere condivise.

Stante la fondatezza del primo motivo di appello può farsi luogo all’assorbimento del secondo, incentrato sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, finalizzato alla integrazione della dichiarazione sui costi della manodopera con riguardo ai subappaltatori; al contempo non sussistono i presupposti per l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo stata la questione interpretativa prospettata (cfr. p. 26 atto di appello) risolta in senso favorevole all’appellante che ha sollecitato il rinvio.

Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello è dunque fondato sicchè, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e disposto il subentro nel contratto relativo al lotto n. 10 della appellante Ecoambiente s.r.l., previo annullamento del provvedimento di esclusione di Ecoambiente s.r.l. dalla procedura e del provvedimento di aggiudicazione della stessa in favore di Svet nonchè previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra SVET e Viveracqua s.c. a r.l..

Il subentro dovrà avvenire nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, salvo diverso accordo tra le parti per esigenze di carattere tecnico od organizzativo.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti stante la novità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati e, previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra Viveracqua s.c. a r.l. e SVET, dispone il subentro di Ecoambiente s.r.l. nel contratto con riferimento al lotto n. 10.

Compensa le spese di lite del doppio grado tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 ottobre 2024, 11 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO