TAR Campania, sez. II, 20 maggio 2026, n. 3207 – Le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato. Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l’assunzione di nuovo personale non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo prevista dall’art. 63, c. 4º, del d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, c.2). La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali. In base all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall’art. 19, c. 4, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), secondo cui «Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale».
N. 03207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02614/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2026, proposto da
Giacomo Speranza, rappresentato e difeso dall’avvocato Emmanuele Caragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Qualiano Multiservizi S.r.l. – Socio Unico, rappresentato e difeso dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marco Chianese, Antonio Cerqua, Salvatore De Vito, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a)della determina n.5 del 23.02.2026 la Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti;
b)della determina n°6 del 24/02/2026 di rettifica della determina n°05 del 23.02.2026;
c)del verbale N°20 DEL 02/02/2026 della Commissione Giudicatrice d ella prova
pratica;
d)della determina n. 37 del 03.06.2025, la Qualiano Multiservizi Srl ha provveduto alla
nomina dei tre membri della commissione per la valutazione dei candidati;
e)del verbale n.13 del 30.06.2025 con cui la commissione esaminatrice dopo aver differito la prova orale all’esito della prova pratica ha previsto i criteri di calcolo del punteggio della prova pratica
f)del verbale n. 21 del 03.02.2026 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale;
g)del verbale n°18 bis di asserita determinazione dei criteri della prova pratica;
h)di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;
i)di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente;
j)nonché per l annullamento degli eventuali atti e contratti adottati a seguito della procedura concorsuale de qua, non conosciuti dal ricorrente in parte qua la determina n. 22 del 21.11.2024 la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una selezione di personale per l’assunzione a tempo indeterminato di: n.13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi livello 3b.
Nonché per l’illegittimità del diniego all istanza di accesso agli atti nella parte in cui la Qualiano Multiservizi ha negato al ricorrente l’ostensione dei verbali della Commissione attinenti alla valutazione dei titoli e dei risultati delle prove pratiche dei candidati al ruolo di autisti.
Nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. 1085 del 24.4.2026;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Qualiano Multiservizi S.r.l. – Socio Unico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe e in particolare la determina n.5 del 23.02.2026 la Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti di cui alla determina n. 22 del 21.11.2024 con cui la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una “…selezione di personale per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari – livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi- livello 3b…”, oltre ai provvedimenti presupposti.
La Qualiano Multiservizi s.r.l. è una società a partecipazione interamente pubblica il cui unico socio è il Comune di Qualiano (NA), e gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per conto del Comune di Qualiano, in forza di deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 23/03/2023.
Il ricorrente deduce una serie di vizi di illegittimità e eccesso di potere tra cui l’illegittima composizione della Commissione e la mancata predeterminazione di criteri di valutazione.
Deduce altresì l’illegittimo diniego parziale all’istanza di accesso agli atti nella parte relativa alla valutazione degli altri candidati ed in special modo di coloro che hanno superato le prove.
2. Con Decreto Presidenziale n. 1085 del 24.4.2026 è stata accolta l’istanza cautelare “ritenuta la necessità di mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione collegiale, nella quale saranno approfondite le censure relative alle modalità di svolgimento ed alla assegnazione dei punteggi della prova pratica”, è stato ordinato alla società intimata di depositare in giudizio tutti i verbali della procedura non ostesi al ricorrente, tra cui il verbale della prova pratica di tutti i candidati , entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del decreto, o dalla notifica a cura di parte se anteriore.
3. Si è costituita Qualiano Multiservizi, eccependo il difetto di giurisdizione del g.a.
La resistente ha depositato in giudizio gli atti della procedura di selezione (già consegnati al ricorrente) e ha comunicato alla parte la graduatoria di merito nonché l’elenco partecipanti, completo di elementi identificativi, sia dei vincitori (n. 3 soggetti) e sia dei partecipanti ritenuti idonei e non vincitori (n. 7 soggetti).
4. Alla c.c. del 13.5.2026, fatto avviso di possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione e possibile emissione di sentenza breve, la causa è passata in decisione.
5. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Per giurisprudenza costante, “le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato. Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l’assunzione di nuovo personale non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4º, del d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, comma 2). La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali. In base all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall’art. 19, comma 4, d.lgs. 19.8.2016, n. 175 secondo cui « Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale » (ex multis, T.A.R. Campania Napoli sez. III, 21/01/2025, n. 541; T.A.R. Puglia Bari sez. I, 22/03/2024, n. 369).
La controversia potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a. e con salvezza di diritti.
6. La domanda di accesso è stata soddisfatta attraverso il decreto monocratico, cui la Qualiano Servizi ha adempiuto. Eventuali documenti mancati potranno essere oggetto di richiesta ostensiva da parte del giudice ordinario.
7. Stante la pronuncia in rito, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dichiara sussistere la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale il ricorso potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a. nei termini e modi ivi indicati.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, ai fini del presente processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo
IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO
