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Tempestività e decadenza nell’iscrizione delle riserve

Parere del MIT n. 4241 del 21 aprile 2026

Il MIT, con parere n. 4172 del 21 aprile 2026, chiarisce le modalità e i tempi con cui un’impresa deve formulare ed iscrivere le riserve ai sensi dell’art. 7, c. 2, dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il Ministero rileva che la norma non elenca tassativamente gli “atti idonei” per l’iscrizione delle riserve. Tuttavia, sebbene il registro di contabilità ne sia la “sede naturale”, dal dettato normativo si ricava che ogni documento che attesti un’interazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo, purché:

  • sia potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva)
  • sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA,
  • sia formale, cioè rientra nel flusso procedimentale dell’appalto, e
  • sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione.

 

In quest’ottica, la locuzione “primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” può comprendere i verbali di cantiere (consegna lavori totale o parziale, sospensione e ripresa, nuovi prezzi) e gli ordini di servizio, qualora l’impresa intenda contestare disposizioni della Direzione lavori che generano un “onere immediato”.

Relativamente alle note ad hoc o alla trasmissione del cronoprogramma, il MIT chiarisce che tali atti “non sostituiscono l’obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali”. Essi assolvono solo al requisito di “tempestiva informazione” previsto dal c.1 dell’art. 7, per informare la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili.

Sotto il profilo della tempestività, il MIT ribadisce che le riserve devono essere iscritte “a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio”.

Ne consegue che, qualora la percezione del danno sia antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, l’impresa “decade dal diritto di far valere la riserva” se non l’ha iscritta sul primo atto idoneo che ha avuto occasione di firmare o ricevere. Pertanto, l’iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, dopo aver già sottoscritto altri atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è “considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza”.

🔗Quesito del Servizio Supporto Giuridico