Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026 chiarisce quando e come le amministrazioni locali possono derogare al “limite storico” del 2013 per i compensi degli amministratori delle proprie società controllate (ex art. 11, c. 7, TUSP).
L’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso dal costo storico del 2013 in due casi specifici:
– Assenza di costo nel 2013: qualora la società non sostenesse costi per amministratori in quell’anno (nel rispetto degli indicatori dimensionali).
– Operazioni straordinarie o modifiche sostanziali: a fronte di trasformazioni della governance, dell’oggetto sociale o della struttura tali da rendere il vecchio compenso “irrisorio” rispetto alla nuova complessità o da configurare un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”.
In tali ipotesi, il compenso non è libero ma deve essere ancorato a:
Indicatori dimensionali: volume d’affari, patrimonio netto e utile;
Specificità dell’incarico: complessità, responsabilità e professionalità richiesta;
Analisi comparativa di mercato: compensi medi per posizioni simili nello stesso settore e area geografica;
Equità: armonizzazione con le retribuzioni di dipendenti e dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e del tetto massimo per i dirigenti pubblici.
