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Compensi degli amministratori di società partecipate: la Sezione delle autonomie della Corte dei conti fissa i criteri per il superamento del parametro storico del 2013

Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026 chiarisce quando e come le amministrazioni locali possono derogare al “limite storico” del 2013 per i compensi degli amministratori delle proprie società controllate (ex art. 11, c. 7, TUSP).

L’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso dal costo storico del 2013 in due casi specifici:

– Assenza di costo nel 2013: qualora la società non sostenesse costi per amministratori in quell’anno (nel rispetto degli indicatori dimensionali).

– Operazioni straordinarie o modifiche sostanziali: a fronte di trasformazioni della governance, dell’oggetto sociale o della struttura tali da rendere il vecchio compenso “irrisorio” rispetto alla nuova complessità o da configurare un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”.

In tali ipotesi, il compenso non è libero ma deve essere ancorato a:

Indicatori dimensionali: volume d’affari, patrimonio netto e utile;

Specificità dell’incarico: complessità, responsabilità e professionalità richiesta;

Analisi comparativa di mercato: compensi medi per posizioni simili nello stesso settore e area geografica;

Equità: armonizzazione con le retribuzioni di dipendenti e dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e del tetto massimo per i dirigenti pubblici.

 

🔗Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026