Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2026, n. 2896 – Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della l. n. 142/1990, tra le altre forme secondo il modulo gestionale incentrato sull’affidamento dell’esercizio farmaceutico a una società di capitali a composizione mista pubblico-privata (ex art. 9, c. 1, lett. d, l. n. 475/1968). In tale schema, la scissione tra titolarità e gestione è insita nel modello stesso, che vede nella società mista un soggetto formalmente terzo ma operante in rapporto di stretta strumentalità e ausiliarità con l’ente pubblico, trovando il proprio titolo nel munus publicum. Ne consegue che la dismissione da parte del Comune della sua partecipazione societaria, attuata in esecuzione dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche volti a conseguire la riduzione delle stesse, attraverso la liquidazione delle proprie quote, produce effetti limitati alla sola composizione del capitale sociale. Tale evento non determina alcun effetto traslativo della titolarità della sede farmaceutica in favore della società (ormai interamente privata), né configura una causa di decadenza dalla titolarità stessa, specie qualora il rapporto di gestione sia già cessato per scadenza dei termini contrattuali.
N. 02896 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2026, proposto dalla Farmacia Benessere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorenzo Calcagnile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Adelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Farmacia Lattarulo di Lattarulo Dott. Michele e Lattarulo Dott. Vincenzo S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 9/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, l’odierna appellante esponeva, in punto di fatto, quanto segue.
1.2. Il Comune di Adelfia, divenuto titolare nell’anno 1998 – avendo esercitato, mediante la delibera consiliare n. 122 del 27 febbraio 1998, il relativo diritto di prelazione ex art. 9 l. n. 475/1968 – di una delle due sedi farmaceutiche istituite nel medesimo Comune, disponeva, mediante la deliberazione consiliare n. 28 del 1° giugno 1998, di costituire una società mista pubblico-privata per la gestione del servizio pubblico farmaceutico, il cui capitale sociale sarebbe stato ripartito per il 70% al socio privato ed il 30% a quello pubblico.
1.3. Aggiudicata la gara mediante asta pubblica per la scelta del partner privato al raggruppamento composto dai dott.ri Giovanni Rotunno e Cinzia Piccaluga e costituita tra essi la società L’Arcobaleno S.n.c., tra questa ed il Comune di Adelfia veniva costituita in data 20 aprile 2020 la società mista a responsabilità limitata denominata “Farmacia Comunale Adelfia S.r.l.”, per la gestione della sede farmaceutica comunale n. 3.
1.4. La sede della farmacia comunale veniva individuata in via Rutigliano n. 10/A e, con atto prot. n. 6809 del 25 maggio 2000, il Sindaco del Comune di Adelfia autorizzava la Farmacia Comunale Adelfia S.r.l. ad assumere la titolarità della sede farmaceutica n. 3.
1.5. Il Comune di Adelfia, con deliberazione consiliare n. 7 del 30 aprile 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190, avviava “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”, tra le quali la Farmacia Adelfia S.r.l., senza tuttavia portare a compimento il disegno di razionalizzazione.
1.6. In attuazione dell’art. 24 d.lvo 18 agosto 2016, n. 175, l’assemblea totalitaria della Farmacia Adelfia S.r.l., in data 3 aprile e 24 aprile 2023, deliberava all’unanimità di avviare il procedimento di liquidazione del socio pubblico ai sensi dell’art. 2437 ter e quater c.c. e, espletata la procedura di stima, l’assemblea dei soci, in data 11 dicembre 2023, deliberava la risoluzione del rapporto sociale con il socio pubblico Comune di Adelfi, modificando la compagine sociale e divenendo una S.r.l. con socio unico (L’Arcobaleno S.n.c. dei dott.ri Cinzia Piccaluga e Giovanni Rotunno, la cui denominazione sociale, con verbale di assemblea del 19 febbraio 2024, veniva modificata in quella di Farmacia Benessere S.r.l. con socio unico).
1.7. Con bando pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 5 dicembre 2024, il Comune di Adelfia disponeva la vendita della “titolarità della Sede Farmaceutica Comunale sita in Adelfia alla Via Rutigliano nr. 10/A”: il bando richiama la deliberazione consiliare n. 29 del 27 dicembre 2023, con la quale il Comune, in applicazione del citato d.lvo n. 175/2016, aveva nuovamente deliberato di alienare la titolarità e la quota di partecipazione della Farmacia Comunale Adelfia S.r.l..
2. La domanda di annullamento proposta dalla Farmacia Benessere S.r.l. con il ricorso suindicato aveva appunto ad oggetto:
– la deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 29 del 27 dicembre 2023, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia S.r.l.;
– la deliberazione della Giunta Comunale di Adelfia n. 34 del 7 maggio 2024, con la quale il Comune aveva preso atto della perizia giurata di stima del valore della titolarità della Farmacia Comunale redatta dal dott. Vito Fanelli;
– il bando della gara ad asta pubblica indetta dal Comune di Adelfia per la cessione della titolarità della sede farmaceutica comunale pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 5 dicembre 2024.
2.1. Essa lamentava l’incidenza negativa dei provvedimenti impugnati sulla regolarità del servizio farmaceutico comunale, da essa assicurato in una zona sprovvista di adeguati presidi farmaceutici.
2.2. Le censure formulate sono così riassumibili: – nullità della delibera consiliare n. 29 del 27 dicembre 2023 e della delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7 maggio 2024, di approvazione della perizia di stima, per mancanza/impossibilità dell’oggetto, ovvero la titolarità della sede farmaceutica comunale sita in Adelfia alla Via Rutigliano n. 10/A, con la conseguente nullità del bando di gara ad asta pubblica per la cessione della titolarità della sede farmaceutica comunale; – omessa comunicazione di avvio del procedimento; – violazione del legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente.
2.3. Con successivi motivi aggiunti, la domanda di annullamento veniva estesa dalla ricorrente al verbale di gara del 30 gennaio 2025, concernente “Asta pubblica per la concessione della titolarità del servizio farmaceutico comunale”, recante l’aggiudicazione provvisoria della titolarità della sede della farmacia comunale di Adelfia in favore della Farmacia Lattarulo di Lattarulo dott. Michele e Lattarulo dott. Vincenzo.
2.4. Mediante le suddette censure integrative, venivano riproposti, in quanto causa della invalidità derivata del suddetto verbale, i vizi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre a lamentare il contrasto del provvedimento impugnato con il divieto di scissione tra titolarità e gestione della farmacia comunale.
3. Il Comune di Adelfia si costituiva in giudizio, sia per rappresentare che, con determina n. 181 del 20 giugno 2025 del Responsabile Settore Affari Generali, non impugnata dalla ricorrente, era stato concluso il procedimento scaturito dal bando impugnato mediante l’aggiudicazione al primo classificato della titolarità della sede farmaceutica comunale, sia per formulare plurime eccezione di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, argomentando comunque nel senso della loro infondatezza.
4. Il giudizio è stato complessivamente definito dal T.A.R. adito con la sentenza n. 9 del 5 gennaio 2026, con la quale, rilevata la mancata tempestiva impugnazione del suindicato provvedimento di aggiudicazione, è stata dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione in ragione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati, in quanto “l’annullamento giurisdizionale della sequela di provvedimenti fin qui impugnati lascerebbe invariato sul campo un assetto di interessi che continua a essere lesivo per la farmacia ricorrente, la quale avrebbe pertanto dovuto premurarsi di gravare anche l’aggiudicazione definitiva”.
5. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente.
5.1. Essa deduce in primo luogo che la sentenza appellata è affetta da un error in procedendo, in quanto risulta pronunciata nei confronti dei soli ricorrente ed ente resistente, ma non anche del controinteressato, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
5.2. Deduce inoltre la parte appellante che, avendo contestato la stessa decisione di indire la gara sulla scorta della nullità radicale (per mancanza ed impossibilità di esecuzione dell’oggetto) della delibera di indizione, in quanto intesa al trasferimento di un bene (la titolarità della farmacia) di cui il Comune non poteva disporre, la successiva determina di aggiudicazione doveva considerarsi automaticamente caducata in conseguenza della radicale invalidità dell’atto presupposto.
5.3. Lamenta quindi la ricorrente che l’impostazione del T.A.R. si pone altresì in contrasto con la tutela del diritto di proprietà riconosciuto dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo.
5.4. Infine, la ricorrente evidenzia che, avendo proposto in primo grado anche domanda risarcitoria, il T.A.R. avrebbe comunque dovuto dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., invece di limitarsi a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla loro caducazione, con la conseguente ulteriore violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Adelfia, per opporsi all’accoglimento del ricorso, anche attraverso la riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado.
7. Venendo alle valutazioni del Collegio, va preliminarmente respinta la censura con la quale viene dedotto il preteso error in procedendo che inficerebbe la sentenza appellata, in quanto non pronunciata nei confronti della parte controinteressata – individuabile nella società aggiudicataria della gara per l’assegnazione della titolarità della sede farmaceutica, indetta dall’Amministrazione con la delibera consiliare impugnata in primo grado – benché ivi ritualmente evocata.
7.1. Premesso che la censura trae presumibilmente spunto (non essendo tale profilo esplicitato dalla parte appellante) dalla mancata indicazione della suddetta controinteressata nella epigrafe della sentenza appellata, deve osservarsi che l’individuazione delle parti del giudizio – e quindi dei soggetti nei cui confronti è destinata a produrre i suoi effetti la sentenza conclusiva – è esclusivamente determinata con riferimento a coloro nei cui confronti sia stato regolarmente istituito il contraddittorio processuale e che debbano quindi considerarsi parti necessarie del giudizio medesimo.
Tale accertamento, tuttavia, prescinde dalle indicazioni formali recate dalla sentenza, le quali hanno carattere (non decisorio, ma) meramente ricognitivo dei contorni soggettivi del giudizio, con la conseguente degradazione a mera irregolarità, eventualmente – ove ritenuto necessario – emendabile mediante lo strumento della correzione di errore materiale, della pronuncia impugnata.
7.2. Deve inoltre osservarsi che questa ha un contenuto (ed un effetto) di segno meramente processuale, avendo il T.A.R. dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (e dei successivi motivi aggiunti), con la conseguenza che essa è inidonea a produrre effetti sulla realtà giuridico-materiale, al cui pieno esplicarsi, secondo le – non condivisibili, per quanto detto – deduzioni della ricorrente, costituirebbe ostacolo la mancata indicazione della controinteressata nell’epigrafe della sentenza suindicata.
8. Il successivo motivo di appello si rivolge nei confronti della statuizione dichiarativa della improcedibilità del ricorso (e dei motivi aggiunti), fatta dipendere dal T.A.R. dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento (determina n. 181 del 20 giugno 2025 del Responsabile Settore Affari Generali del Comune appellato) di aggiudicazione della gara avente ad oggetto la titolarità della sede farmaceutica, con il conseguente venir meno di ogni interesse della ricorrente alla caducazione dei provvedimenti impugnati, e si fonda sulla tesi secondo cui la nullità radicale di questi ultimi, da essa fatta valere in primo grado, derivante dalla carenza di un loro elemento essenziale rappresentato dall’oggetto del provvedimento, produrrebbe effetti automaticamente travolgente nei confronti degli atti consequenziali, tra i quali appunto la determina di aggiudicazione suindicata, di cui non sarebbe stata quindi necessaria la formale impugnazione.
8.1. Deve preliminarmente osservarsi che la censura, sebbene diretta nei confronti di una pronuncia di carattere processuale (e fondata, simmetricamente, su argomenti di analogo tenore), involge anche questioni di carattere sostanziale, ed in particolare quella intesa a sostenere che il Comune di Adelfia non avrebbe potuto disporre di un bene – la titolarità della farmacia – asseritamente appartenente alla società ricorrente: questioni sulle quali il Collegio ritiene di soffermare la sua attenzione, nei limiti in cui sono state ritualmente riproposte nel giudizio di appello (con esclusione, quindi, di quelle dedotte in primo grado ma esulanti dal contenuto deduttivo dell’atto di appello, intese, in sintesi, a lamentare la violazione delle garanzie partecipative e la lesione dell’affidamento).
9. La tesi della ricorrente è che, essendosi proceduto alla liquidazione delle quote possedute dal Comune di Adelfia nella società Farmacia Comunale Adelfia S.r.l., per effetto della deliberazione assembleare dell’11 dicembre 2023, tale evento avrebbe determinato il consolidamento in capo alla medesima società, ormai ad integrale partecipazione privata, della titolarità della sede farmaceutica: con la conseguenza che il Comune appellato, procedendo con la deliberazione consiliare n. 29 del 27 dicembre 2023 a formulare un atto di indirizzo avente ad oggetto “l’alienazione della titolarità e della quota di partecipazione della società “Farmacia Comunale Adelfia srl”, avrebbe disposto di un bene di cui non aveva più la disponibilità.
9.1. Premesso che, mediante il bando di asta pubblica pubblicato sulla G.U.R.I. n. 141 del 2 dicembre 2024, emanato in esecuzione della delibera citata, l’oggetto della cessione è stato limitato alla “titolarità della Sede Farmaceutica Comunale sita in Adelfia alla Via Rutigliano n. 10/A”, la non condivisibilità della tesi patrocinata dalla ricorrente si coglie sia sul piano della ricognizione degli eventi che hanno scandito la vicenda in esame sia dal punto di vista normativo.
9.2. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che la società Farmacia Comunale Adelfia S.r.l. non ha mai formalmente acquisito la titolarità della farmacia comunale, essendo stata costituita per la sola gestione della stessa, come si evince dall’art. 2 del relativo atto costitutivo e dall’art. 2 dello statuto.
9.3. L’attribuzione della titolarità della farmacia comunale alla suddetta società non potrebbe trovare fondamento nemmeno nell’atto sindacale prot. n. 6809 del 25 maggio 2000, dal momento che, sebbene formulato nel senso di autorizzare la suddetta società “ad assumere la titolarità della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Adelfia”, il relativo effetto dispositivo deve essere inteso, conformemente al relativo paradigma normativo (come delineato dall’art. 1 l. 2 aprile 1968, n. 475), come diretto ad assentire la sola apertura della suddetta farmacia.
9.4. A sgombrare ogni residuo dubbio, in ogni caso, in ordine alla permanenza della titolarità della farmacia in capo al Comune di Adelfia, soccorre il contratto di servizio sottoscritto, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I. n. 423 del 24 marzo 2016, in data 18 dicembre 2018, laddove in particolare, all’art. 6, comma 2, riserva espressamente al Comune di Adelfia la facoltà di “alienare in qualunque momento la titolarità della farmacia comunale”.
10. Dal punto di vista normativo, invece, viene in rilievo il disposto dell’art. 9, comma 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’art. 10 l. 8 novembre 1991, n, 362, ai sensi del quale:
“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”.
10.1. La citata disposizione rende infatti evidente che la cd. scissione tra titolarità e gestione della farmacia comunale è insita nel modulo gestionale incentrato sull’affidamento dell’esercizio farmaceutico ad un soggetto formalmente terzo rispetto al Comune, quale è appunto la società di capitali a composizione mista pubblico-privata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “la società di capitali con partecipazione pubblica, indifferentemente se maggioritaria o minoritaria, seppur formalmente privata quanto a modello organizzatorio, si colloca comunque in un rapporto di stretta strumentalità rispetto all’ente pubblico che la costituisce ed agli interessi di cui quest’ultimo è attributario, così che detta “società mista” rappresenta il soggetto chiamato a gestire necessariamente il servizio pubblico (per il cui esercizio è stata costituita) con una dissociazione tra la titolarità del servizio (nella specie la titolarità del diritto d’esercizio farmaceutico ascritta al comune) e la gestione dello stesso (ascritto alla società di gestione), che trova il suo titolo non già in un rapporto di concessione, ma nel “munus publicum” che comporta l’affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita in un rapporto di ausiliarità con il titolare dell’esercizio, così da rendere compatibile il modulo di gestione societaria con la titolarità comunale della farmacia” (T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, 29 novembre 2019, n. 13682).
10.2. Se quindi, in ossequio alla disposizione citata (ed alla relativa esegesi giurisprudenziale), la società Farmacia Comunale Adelfia non ha acquisito, all’atto della sua costituzione, la titolarità della sede farmaceutica comunale – la quale è rimasta, insieme al servizio pubblico farmaceutico al cui svolgimento la farmacia comunale è strumentale, in capo al Comune – ma la sola gestione della stessa, non si vede in virtù di quale meccanismo traslativo/acquisitivo la titolarità della sede farmaceutica comunale, per effetto della dismissione da parte del Comune della sua partecipazione alla suddetta società, avrebbe dovuto trasferirsi in capo a quest’ultima, mutando peraltro la sua natura pubblica in privata.
10.3. Nessuna rilevanza potrebbe riconoscersi, a tale riguardo, all’atteggiamento non oppositivo assunto dal Comune di Adelfia nell’ambito della procedura di risoluzione del rapporto sociale, e conseguente liquidazione delle sue quote, cui l’assemblea della società Farmacia Comunale Adelfia S.r.l. ha dato luogo nel 2023, essendo il relativo effetto appunto limitato alla composizione del capitale della suddetta società, senza riflessi sul piano della titolarità del relativo servizio pubblico.
11. Sostiene tuttavia la ricorrente, in particolare, con la memoria da ultimo depositata in data 23 marzo 2026 (recante peraltro contenuti introdotti innovativamente nel secondo grado di giudizio, come la tesi della decadenza del Comune di Adelfia dalla titolarità della sede farmaceutica oggetto di controversia), anche al fine di meglio chiarire il meccanismo giuridico che avrebbe condotto alla perdita della titolarità della farmacia in capo al Comune di Adelfia, che, per effetto della uscita del Comune di Adelfia dal capitale della società affidataria della gestione della farmacia comunale prelazionata (oltre che titolare del relativo compendio aziendale), si sarebbe determinata una scissione, non ammessa dall’ordinamento giuridico, tra titolarità della farmacia e relativa gestione (oltre che il frazionamento dell’unicum giuridico tra la titolarità della farmacia ed il relativo complesso aziendale), impeditiva di ogni possibilità per il Comune di procedere legittimamente alla vendita della sede farmaceutica e determinativa, anzi, della decadenza del medesimo Comune dalla titolarità stessa, ai sensi dell’art. 12, comma 11, l. n. 475/1968, a mente del quale “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.
11.1. Premesso che, con la suddetta memoria, non viene più sostenuto che la titolarità della sede farmaceutica sarebbe stata acquisita alla ricorrente, ma che la stessa avrebbe dovuto essere messa a bando per effetto della decadenza del Comune dalla relativa titolarità, deve ritenersi che nessun trasferimento della titolarità della farmacia comunale, ai sensi della disposizione citata, si sia perfezionato nella specie, sanzionabile – ove attuato separatamente dall’azienda commerciale destinata all’esercizio della farmacia – con la decadenza della titolarità della farmacia in capo al Comune appellato, non potendo qualificarsi tale l’estromissione (per quanto accettata, perlomeno per facta concludentia, e comunque non contestata) del medesimo Comune dalla società deputata alla gestione della farmacia comunale.
11.2. Invero, l’ipotizzato “trasferimento” avrebbe riguardato, in questo caso, la gestione – transitata da una società mista, riconducibile quindi al controllo comunale, ad una integralmente privata – e non la titolarità della farmacia, la quale è rimasta in capo al Comune, con la conseguenza che a decadere, più che il Comune dalla titolarità della farmacia comunale, avrebbe dovuto essere la società affidataria dalla gestione della stessa.
11.3. Tale effetto, tuttavia, non poteva a priori verificarsi in quanto la società ricorrente aveva già perduto la titolarità della gestione: il citato contratto di servizio stabilisce infatti, all’art. 6, comma 1, che “l’affidamento della gestione della farmacia comunale decorre…fino al 31 dicembre 2020 ed è rinnovabile per analogo periodo…in base ad espresso accordo tra il Comune e la Società. Qualora non sarà convenuto il suddetto rinnovo, il contratto cesserà con l’obbligo per la Società di garantire…la continuazione della gestione per un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire il subentro del nuovo affidatario”.
11.4. Dalla citata disposizione contrattuale consegue quindi che, alla data in cui si è verificata la dismissione delle quote detenute dal Comune di Adelfia nella società Farmacia Comunale Adelfia S.r.l. – e quindi, nella prospettiva di parte ricorrente, la scissione tra titolarità e gestione della farmacia comunale – la suddetta società già non era più titolare (dal 1° gennaio 2022) della gestione della farmacia comunale, con la conseguente insussistenza dei presupposti (ovvero: il mantenimento in capo al Comune – diretta, per quanto concerne la titolarità, ed indiretta, ovvero tramite l’affidamento alla società mista, per quanto attiene alla gestione – dell’unicum “titolarità-gestione” della farmacia comunale) per la configurazione della paventata “scissione”.
11.5. Deve quindi ritenersi che, avviando la gara per l’assegnazione della titolarità della sede farmaceutica comunale, il Comune di Adelfia non abbia inteso disporre di un bene di cui aveva perso la disponibilità (essendone, secondo la tesi di parte ricorrente, decaduto una volta uscito dalla compagine della società affidataria della gestione della farmacia comunale) né di un bene “svuotato” della sua sostanza economico-aziendale, ipoteticamente rimasta, insieme alla gestione della farmacia, in capo alla società ricorrente, ma, una volta venuta meno quest’ultima sulla base delle previsioni del relativo contratto di servizio, abbia voluto portare a compimento il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato nel 2016 sulla scorta dell’art. 24 d.lvo 19 agosto 2016, n 175, procedendo all’alienazione – dopo che le quote di partecipazione nella società Farmacia Comunale Adelfia S.r.l. erano già state dismesse, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c. – anche della titolarità della sede farmaceutica (oltre che della relativa gestione, ormai venuta meno, come si è detto, in capo alla ricorrente e proseguita da parte della stessa, deve ritenersi, solo in via di fatto).
12. Può prescindersi dalle deduzioni intese a sostenere il contrasto dei provvedimenti impugnati con la garanzia convenzionale del diritto di proprietà, in quanto formulate per la prima volta in sede di appello, mentre l’infondatezza della domanda di declaratoria della illegittimità degli atti impugnati, in vista dell’interesse risarcitorio della ricorrente, consegue alle considerazioni innanzi formulate.
13. Può conseguentemente anche prescindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito formulate o riproposte dal Comune appellato.
14. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.
Spese del giudizio di appello compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L’ESTENSORE
Ezio Fedullo
IL PRESIDENTE
Michele Corradino
IL SEGRETARIO
