Parere del MIT n. 4181 del 21 aprile 2026
Il MIT, in risposta al quesito, ha precisato che l’art. 119 al c. 4 prevede che, in presenza di determinate condizioni, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Tuttavia, la norma non contiene una puntuale indicazione in merito al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione, ma parla in modo generico di “stazione appaltante”, lasciando intendere che debba trattarsi di un dirigente, in qualità di organo di vertice della stazione appaltante che abbia i poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.
Ne consegue che, l’autorizzazione al subappalto può essere rilasciata anche dal RUP purché questi sia un dirigente e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.
