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Sulla decorrenza del termine di impugnazione nei titoli per stazioni radio base: distinzione tra an e quomodo

Nota a TAR Lazio, sez. V quater, 4 maggio 2026, n. 8029, di Angelo Annibali

Il fatto e la decisione

La pronuncia in commento interviene su una controversia relativa all’installazione di una stazione radio base, impugnata dai residenti per una pluralità di vizi, sia sostanziali che procedimentali.

Il Collegio, senza entrare nel merito delle censure, definisce il giudizio in rito dichiarando irricevibile il ricorso per tardività, ritenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dall’inizio dei lavori, avvenuto il 3 febbraio 2025, momento in cui risultavano già percepibili:

  • la natura dell’intervento (stazione radio base),
  • l’area interessata,
  • l’avvio delle opere edilizie.

Il ricorso, notificato solo il 28 luglio 2025, è stato quindi ritenuto tardivo.

La distinzione tra “an” e “quomodo” quale criterio dirimente

Il cuore motivazionale della sentenza risiede nella qualificazione delle doglianze.

Il TAR richiama un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui se si contesta l’an dell’opera (ossia la sua stessa realizzabilità in un determinato sito), il termine decorre dall’inizio dei lavori; se si contesta il quomodo (dimensioni, distanze, caratteristiche costruttive), il dies a quo si sposta al completamento o a uno stadio avanzato dei lavori.

Nel caso di specie, le censure – pur formalmente eterogenee – sono state ricondotte unitariamente all’an, in quanto tutte finalizzate ad impedire la realizzazione dell’infrastruttura in quella specifica area.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo: il giudice valorizza la sostanza dell’interesse perseguito dal ricorrente, superando la frammentazione formale dei motivi.

La “percepibilità” dell’intervento come parametro oggettivo

Altro profilo centrale è quello della percepibilità dell’intervento.

  • Il TAR individua una serie di elementi idonei a rendere conoscibile l’opera:
  • recinzione del cantiere,
  • cartello di cantiere,
  • ordinanza viabilistica,
  • accessibilità visiva dell’area.

Ne deriva una lettura oggettiva del dies a quo, ancorata non alla piena conoscenza dell’atto amministrativo, ma alla conoscibilità fattuale dell’intervento.

Questo approccio si inserisce nel solco della giurisprudenza che, specie in materia edilizia e infrastrutturale, privilegia la tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti, evitando impugnazioni tardive fondate su una conoscenza meramente formale.

Profili applicativi: implicazioni per il contenzioso in materia di infrastrutture

La decisione presenta rilevanti ricadute operative, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare:

  • impone ai soggetti interessati un monitoraggio tempestivo dei cantieri;
  • rafforza la centralità della conoscibilità fattuale rispetto a quella formale;
  • limita strategie difensive basate su impugnazioni differite nel tempo.

Per le amministrazioni e i gestori, la pronuncia valorizza invece l’importanza di:

  • rendere chiaramente visibile l’intervento sin dalle fasi iniziali,
  • documentare adeguatamente l’avvio dei lavori (foto, cartellonistica, atti accessori).

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento volto a garantire certezza e stabilità degli interventi infrastrutturali, attraverso una rigorosa applicazione dei termini decadenziali.

Particolarmente apprezzabile è l’approccio sostanzialistico nella qualificazione delle censure, che consente di evitare letture formalistiche e di ancorare il dies a quo all’effettivo interesse perseguito.

In definitiva, la pronuncia conferma come, nel processo amministrativo, il fattore tempo – specie in materia edilizia e infrastrutturale – rappresenti non solo un elemento procedurale, ma un vero e proprio snodo sostanziale della tutela giurisdizionale.

Difesa

La difesa del Comune di Bolsena è stata curata dagli Avv.ti Angelo Annibali, Marco Orlando e Andrea Ruffini e Flavio Mattia Iacomino (Studio AOR Avvocati), le cui tesi sono state integralmente accolte dal Collegio.

 

🔗 TAR Lazio, Roma, sez. V quater, 4 maggio 2026, n. 8029