TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, 1° giugno 2026, n. 763 – La controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune nei confronti della società che gestisce il servizio idrico integrato, volta a ottenere il pagamento di somme inerenti al rapporto di uso concessorio dei beni di proprietà comunale afferenti al medesimo servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe una questione patrimoniale, attinente alla determinazione del canone di concessione dei beni del servizio.
Infatti, nel caso di specie, non viene in rilievo il potere regolatorio, e dunque l’esercizio della discrezionalità rimessa al Comune in collaborazione con ARERA per la definizione dello schema tariffario, ma unicamente l’interpretazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della determinazione dell’entità del canone. Quella formulata dal gestore del servizio è una pretesa meramente patrimoniale, che anche all’interno dell’apparato pubblicistico conserva la natura di diritto soggettivo.
Le indennità, canoni o altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono al rapporto paritetico tra l’Amministrazione concedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere autoritativo riferito alla tutela di interessi generali.
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2024, proposto da
UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ZANDOBBIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’ordinanza ingiunzione recata dal provvedimento prot. 7132 del 22.11.2023, per il pagamento delle somme inerenti al rapporto di uso concessorio dei beni afferenti al servizio idrico integrato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Zandobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 7132 del 22 novembre 2023, notificata in data 28 dicembre 2023, con cui il Comune di Zandobbio ha richiesto il pagamento di somme inerenti al rapporto di uso concessorio dei beni del servizio idrico integrato, di proprietà del Comune, ed in esercizio da parte della ricorrente nella sua qualità di gestore del servizio, attualmente sulla base della convenzione d’ambito.
Più in particolare, il Comune ha chiesto il versamento del canone di concessione del 2022, che a sua volta consiste nel rimborso della rata del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato. L’importo richiesto è indicato nella fattura n. 4 del 5 novembre 2022 (euro 49.933,66), ed è confluito poi nell’ingiunzione di pagamento del 22 novembre 2023.
Il titolo in base al quale il Comune chiede il rimborso del mutuo è l’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 (“Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. […] Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi”).
Il piano di ammortamento del mutuo è allegato alla concessione dei beni di data 26 gennaio 2010.
2. Il ricorso è affidato a tre ordini di censure, così sinterizzabili:
a) violazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ragione dell’applicabilità della norma anche in sostituzione automatica di previsioni convenzionali difformi, in quanto il gestore dovrebbe rimborsare non le rate di mutuo originariamente quantificate dalle parti nella concessione dei beni, ma il minore importo effettivamente corrisposto anno per anno dal Comune agli enti finanziatori, anche se questo minore importo deriva da rinegoziazione o rimborso anticipato del mutuo;
b) violazione dell’art. 13 del MTI-3 ARERA, in quanto il metodo tariffario consentirebbe il recupero da parte del gestore solo di quanto effettivamente versato anno per anno a titolo di mutuo;
c) violazione degli art. 12-13 del MTI-3 ARERA in relazione all’art. 12 della Convenzione d’ambito, in quanto il subentro del metodo tariffario avrebbe richiesto l’adeguamento della concessione dei beni.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Zandobbio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Amministrazione resistente.
6. L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
6.1. Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “In materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi” riservate alla giurisdizione dell’A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione “a tutela di interessi generali”, mentre resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l’annullamento ovvero investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull’an che sul quantum”, (così il Consiglio di Stato, Sez. VII , 24 luglio 2024, n. 6687 in perfetta adesione all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo confermato con Cass., Sez. Un., 1 settembre 2025, n. 24345).
6.2. Venendo al caso di specie, la controversia oggetto del presente giudizio investe una questione patrimoniale, attinente alla determinazione del canone di concessione dei beni del servizio idrico integrato. La questione è se il canone debba rimanere cristallizzato nell’importo dell’originario piano di ammortamento del mutuo, oppure se si modifichi automaticamente adeguandosi alle rate di mutuo effettivamente pagate dal Comune, verosimilmente per rinegoziazione o estinzione parziale del mutuo stesso.
6.3. Nel ricorso viene utilizzato un argomento di natura regolatoria, in quanto si afferma che il metodo tariffario sopravvenuto determinerebbe l’eterointegrazione dei precedenti atti concessori, modificando gli oneri assunti dal gestore ex art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006. In sintesi, secondo questa tesi, il metodo tariffario, fissando il limite di recupero in tariffa dei costi di investimento, stabilirebbe anche il limite del rimborso dovuto all’ente proprietario dei beni del servizio idrico integrato. Poiché il recupero ammesso dal metodo tariffario riguarda le rate di mutuo effettivamente corrisposte anno per anno, il Comune non potrebbe pretendere di incamerare gli importi delle rate definiti nell’originario piano di ammortamento.
6.4. Nonostante questa impostazione, il Collegio ritiene che a venire in rilievo nel caso in esame non sia il potere regolatorio, e dunque l’esercizio della discrezionalità rimessa al Comune in collaborazione con ARERA per la definizione dello schema tariffario, ma unicamente l’interpretazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai fini della determinazione dell’entità del canone. Quella formulata dal gestore del servizio è una pretesa meramente patrimoniale, che anche all’interno dell’apparato pubblicistico sopra descritto conserva la natura di diritto soggettivo.
6.5. Le indennità, canoni o altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono al rapporto paritetico tra l’Amministrazione concedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere autoritativo riferito alla tutela di interessi generali.
7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza della giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione sulla domanda della ricorrente all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 11 cod.proc.amm.).
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Costanza Cappelli
IL PRESIDENTE
Mauro Pedron
IL SEGRETARIO
