Tribunale Ordinario di Torino – Sez. Specializzata in materia di Impresa – 8 giugno 2026, n. 3603 – È illegittima la determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata ai sensi dell’art. 122, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 che si fondi su asserite violazioni orarie relative a rapporti contrattuali precedenti e ormai esauriti tra le parti, in quanto la norma consente la risoluzione solo per inadempimenti del contratto in corso che ne compromettano la buona riuscita. Parimenti, sono irrilevanti le risultanze di indagini penali ancora in corso, richiedendo il Codice, ai fini della risoluzione contrattuale, che l’appaltatore versi in una delle condizioni di esclusione definitiva di cui all’art. 94, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023, ovvero la presenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile. Qualora l’appaltatore offra la prova documentale del corretto adempimento del servizio mediante i fogli presenza e i prospetti orari del personale, l’assenza di contestazioni specifiche da parte della stazione appaltante consente di ritenere attendibili i dati forniti dall’appaltatrice, con conseguente obbligo della committente al pagamento integrale del corrispettivo pattuito.
23562/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lorenza Calcagno, presidente
dott. Stefano Demontis, giudice rel.
dott. Alberto La Manna, giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 4.6.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.M. SERVICE S.r.l., con sede legale in Cascinette d’Ivrea (TO), Via Chiaverano n. 49, C.F. e P.IVA 08766390010, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Ruffini (C.F. RFFNDR80L04H501L), Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F) e Paolo Marano (C.F. MRNPLA85T13H703V)
ATTRICE
contro
S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione (C.F./P.IVA08507160011), con sede legale in Settimo Torinese (TO), Via Santa Cristina n. 3 – 10036, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco DAL PIAZ (C.F. DLPFNC66B08L219W) e Alberto VANTI (C.F. VNTLRT89T18L219T)
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“nel merito,
a) accertare l’illegittimità, invalidità e/o inefficacia della Determina di risoluzione del contratto prot.
n. 304 dell’11.10.2024 disposta ex art. 122 del D.Lgs. 36/2023, a mezzo della quale la S.A.A.P.A.
S.p.A. in Liquidazione ha disposto la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 31 maggio 2024 e, di conseguenza, annullarla e/o disapplicarla;
b) accertare e dichiarare il grave inadempimento della S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione, anche ai sensi dell’art. 1375 c.c., alle obbligazioni discendenti dal contratto e per l’effetto:
– dichiarare risolto il contratto sottoscritto tra le parti il 31 maggio 2024 ex art. 1453 c.c.;
– condannare la S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione al pagamento in favore della C.M. Service S.r.l., a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., dei seguenti importi:
– € 2.024,12 e/o la diversa somma ritenuta dovuta per rimborsare la CM Service S.r.l. delle spese inutilmente sostenute, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. a far data dalla domanda;
– € 54.122,25 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia per ristorare la CM Service S.r.l. del mancato guadagno, oltre rivalutazione monetaria ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. a far data dalla domanda;
– € 50.000,00 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., per ristorare la C.M. Service S.r.l. del danno curriculare e da immagine patito a causa della risoluzione del contratto di appalto disposta dalla SAAPA, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. a far data dalla domanda;
c) condannare la SAAPA, in ogni caso, al pagamento della somma di € 2.632.332,18 a titolo di corrispettivo per i servizi resi in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti il 31 maggio 2024, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge”.
Per la parte convenuta:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto parziale di giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande risarcitorie attoree;
– in via principale, nel merito:
i) accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale disposta da S.A.A.P.A. nei confronti di C.M. SERVICE;
ii) rigettare tutte le domande proposte da C.M. SERVICE in quanto infondate in fatto e in diritto;
iii) rideterminare l’importo eventualmente dovuto da S.A.A.P.A. a titolo di corrispettivo dell’appalto sulla base delle sole prestazioni effettivamente rese;
iv) dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme medio tempore corrisposte da S.A.A.P.A.;
– in via subordinata, rigettare in ogni caso le domande risarcitorie relative a danno all’immagine, perdita di chance e spese di partecipazione alla nuova gara, in quanto prive di adeguata prova sia nell’an che nel quantum;
– in via istruttoria,
i) autorizzare il deposito su supporto informatico (chiavetta USB o hard disk) della documentazione estratta dal procedimento penale n. 4593/2021 R.G.N.R., per un volume complessivo superiore a 2 GB;
ii) disporre, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la produzione degli originali dei consuntivi mensili relativi ai turni del personale impiegato da C.M. SERVICE dal 2022 in avanti, al fine di verificarne autenticità, completezza e conformità rispetto alla documentazione prodotta da controparte;
iii) disporre l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a verificare la conformità delle prestazioni lavorative effettivamente rese rispetto agli obblighi contrattuali assunti e a determinare l’entità delle somme eventualmente dovute a C.M. SERVICE sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse necessarie ad inquadrare la controversia, incontestate o comunque documentali, sono le seguenti:
– C.M. Service, per conto della parte convenuta, ha già svolto negli anni precedenti al 2024 la fornitura dei servizi socioassistenziali e in global service, comprensivi della fornitura di materiale connesso, in favore dell’ospedale “Città di Settimo Torinese”;
– in attesa del completamento delle procedure di affidamento per il semestre aprile – settembre 2024, bandite con delibera SAAPA del 7.2.2024 (doc. 1 attr.), le è stato affidato il servizio per i mesi di aprile e maggio 2024, per un corrispettivo di € 1.049.208,33 (doc. 4 attr.);
– essa si è poi aggiudicata la gara, ed il 31.5.2024 ha firmato con SAAPA contratto (doc. 5 attr.) per la fornitura del servizio per i restanti quattro mesi, dal 1° giugno 2024 al 30 settembre 2024,
per un corrispettivo di € 2.103.981,67 (pari alla differenza tra quello originariamente posto a base di gara e quanto già corrisposto per il contratto ponte);
– il 4 luglio 2024, SAAPA ha trasmesso alla controparte nota in cui rappresentava di essere stata coinvolta in un’indagine penale dalla quale sarebbe “emerso il rischio di possibili difformità rispetto agli standard quantitativi relativo al fabbisogno del personale infermieristico ed OSS durante le annualità 2022, 2023 e 2024 (gennaio-febbraio)”, sollevava il sospetto che CM Service avesse fornito servizi in misura inferiore a quanto dovuto, per un valore di oltre 13 milioni di euro, e chiedeva chiarimenti (doc. 6 attr.);
– nonostante i chiarimenti ricevuti, con nota del 27 agosto 2024, la stazione appaltante, sul presupposto dell’inutilizzabilità dei dati forniti da CM Service, le ha contestato formalmente, per il periodo dall’1.1.2022 al 29.2.2024, un inadempimento consistente nella fornitura di servizi per un numero di ore inferiore a quello pattuito, con stima di un danno di € 447.049,91 (doc. 7 attr.).
– nonostante le obbiezioni dell’appaltatrice, con nota del 16 settembre 2020 SAAPA ha aggiornato il proprio conteggio inserendovi anche mancanze di ore riferibili al mese di marzo 2024, portando così la somma richiesta a titolo di danno a complessivi € 470.625,51 (doc. 8 attr.);
– il 20 settembre 2024, SAAPA ha inviato comunicazione di formale avvio del procedimento di risoluzione del contratto in corso, con nota del RUP che ribadiva il credito di € 470.625,51 per deficit di prestazioni relativi al “periodo 01.01.2022 – 31.03.2023” e contestava anche il mancato rispetto degli standard quantitativi in particolare nel periodo 25.07.2024-31.08.2024, sostenendo che questo fosse “stato riconosciuto anche da C.M. SERVICE”, ed in generale nel periodo tra aprile e agosto 2024, per un deficit ore del valore complessivo di € 88.897,70 (doc. 10 attr.);
– il riferimento al “riconoscimento” dell’inadempimento da parte dell’attrice riguarda la comunicazione del 25.07.2024, con cui essa aveva informato S.A.A.P.A. di non essere in grado di garantire la piena e completa continuità del servizio, anche se poi, con successiva nota del 31.07.2024, ha comunicato la cessazione della situazione emergenziale segnalata con la precedente nota, precisando “che sarebbe stata garantita la copertura dei turni infermieristici ex lege previsti” (docc. 21 e 22 attr.);
– il 20.9.2024, negli stessi giorni in cui preannunciava la risoluzione, la Stazione Appaltante, considerato che il contratto in corso con CM Service sarebbe scaduto il 30 settembre 2024, le
ha prorogato l’affidamento per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara (doc. 11 attr.);
– CM Service ha contestato con nota del 4.10.2024 le deduzioni del RUP, evidenziando che al massimo un minimo scostamento poteva essersi verificato, per ragioni note alla controparte e sopra già citate, soltanto per alcuni giorni dei mesi di luglio e agosto 2024, ed offrendosi di procedere a verifiche congiunte sul punto e di emettere all’esito eventuale nota di credito (doc. 12 attr.);
– con Determina n. 304 dell’11.10.2024, SAAPA ha infine adottato la risoluzione del contratto, ritenendo che le mancanze di CM Service integrassero “un grave inadempimento contrattuale tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023” e che bisognasse procedere “senza ulteriori indugi … alla risoluzione del contratto” (doc. 13 attrice);
– infine, SAAPA ha escluso l’attrice dalla partecipazione alla nuova gara bandita per l’affidamento del servizio per il periodo successivo al 30.9.2024, dapprima adducendo l’esistenza di una “irregolarità” nel ribasso formulato dalla CM Service con la propria offerta e successivamente, a seguito della riammissione disposta d’urgenza dal TAR Piemonte, sfruttando gli asseriti “gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali” posti alla base della determina di risoluzione (doc. 14 e 15 attr.).
Nel dettaglio, le inadempienze contestate all’appaltatrice con la lettera di risoluzione contrattuale (doc. 13 attr.) sono le seguenti:
– l’ammanco di un numero importante di ore lavorative per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024, per un danno complessivamente quantificato, sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL Cooperative Sociali, in € 470.625,51;
– non avere “garantito gli standard quantitativi minimi pattuiti e previsti dalla disciplina regionale in ragione dell’attività svolta nel periodo in esame, in particolare: per il reparto di lungodegenza 2.230,38 ore in meno di infermieri professionisti tra il mese di giugno 2024 ed il mese di settembre 2024, come di seguito riportato: ▪ giugno 2024: 592,10 ore; ▪ luglio 2024: 554,43 ore; ▪ agosto 2024: 670,95 ore; ▪ settembre 2024: 412,90 ore; per il reparto di riabilitazione e recupero funzionale ore in meno 987,25 di infermieri professionisti tra il mese di giugno 2024 ed il mese di agosto 2024, come di seguito riportato: ▪ giugno 2024: 260,40 ore; ▪ luglio 2024: 657,95 ore; ▪ agosto 2024: 68,90 ore; per il reparto di riabilitazione e recupero funzionale 4.238,05 ore in meno di OSS tra il mese di giugno 2024 ed il mese di
settembre 2024, come di seguito riportato: ▪ giugno 2024: 1.273,40 ore; ▪ luglio 2024: 1379,15 ore; ▪ agosto 2024: 778,50 ore; ▪ settembre 2024: 807,00 ore; per il reparto CAVS 528,13 ore in meno di infermieri professionisti nel mese di luglio 2024”, ed avere in questo modo cagionato un danno “corrisponde ad un importo di circa euro 90.970,77 (9,66 euro – costo orario base infermiere – x 5.517,03 ore + 8,89 euro – costo base OSS – x 4.238,05 ORE);
– non avere “provveduto a trasmettere tempestivamente, con cadenza mensile, i turni mensili definitivi di tutto il personale …”.
2) La parte attrice deduce che la risoluzione abbia violato l’art. 122 d.lgs 36/2023, per i seguenti motivi:
– gli addebiti relativi al periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024, oltre che infondati, non sono rilevanti, perché pertinenti a rapporti contrattuali diversi da quello risolto;
– non c’è stato alcun inadempimento nei mesi di luglio e agosto 2024;
– le contestazioni relative al “mancato rispetto degli standard minimi quantitativi previsti dalla normativa regionale” (se intesi come qualcosa di diverso dai deficit di ore) e alla “non tempestiva trasmissione della documentazione dei turni definitivi del personale”, oltre che infondate, non sono state mai contestate prima dell’adozione del provvedimento, e quindi violano il principio del contraddittorio previsto dall’art. 122 citato;
– in ogni caso, i motivi addotti dalla stazione appaltante non sarebbero di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Per questo, CM Service sostiene che risoluzione del contratto sia addebitabile invece a “grave inadempimento della SAAPA all’obbligo di cooperazione ex artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della convenuta”, e chiede il pagamento delle prestazioni rese, avendo essa maturato – in forza del contratto per il quadrimestre citato e dell’affidamento in proroga per ottobre e novembre 2024 – corrispettivi per complessivi € 2.858.327,60 oltre accessori (doc. 24bis attr.). Chiede inoltre il risarcimento del danno curriculare e d’immagine, quantificato in € 50.000, ed il risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione dalla nuova gara, quantificato in € 2.024,12 a titolo di rimborso delle spese sostenute ed in € 54.122,25 a titolo di mancato guadagno.
3) La convenuta, regolarmente costituita, in via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione rispetto alle domande risarcitorie relative all’esclusione dalla nuova gara.
Nel merito, contesta la fondatezza di tutte le domande avversarie, ne chiede il rigetto e chiede la rideterminazione delle somme dovute a CM Service sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
4) Dopo lo scambio delle memorie 171ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di espletamento degli incombenti istruttori richiesti da parte convenuta.
Mutato nelle more il G.I., le parti hanno precisato le conclusioni e depositato le memorie di discussione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all’esito dell’udienza del 21.5.2026.
5) Tenuto conto delle reciproche allegazioni e contestazioni, nell’ordine occorre affrontare le seguenti questioni:
– la sussistenza e rilevanza, ai fini della risoluzione contrattuale, dei fatti posti da SAAPA a suo fondamento;
– la domanda di pagamento del corrispettivo maturato, e la controdomanda formulata dalla convenuta per la sua rideterminazione;
– la sussistenza della giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno;
– la fondatezza delle domande risarcitorie per le quali sussista giurisdizione di questo Tribunale.
6) Il tema della risoluzione del contratto in verità si presenta di scarsa rilevanza, se si considera che la delibera dell’ente è stata adottata quando il contratto era già concluso e che quasi contestualmente l’affidamento a CM Service è stato prorogato in attesa della definizione della nuova gara, e quindi che, in definitiva, la risoluzione non ha inciso in alcun modo sull’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatrice.
Ad ogni modo, l’indagine sulle contestazioni formulate dalla stazione appaltante appare utile anche ai fini della decisione sulla domanda riconvenzionale di SAAPA, di rideterminazione del giusto corrispettivo dovuto all’appaltatrice, ed in ipotesi potrebbe assumere anche rilievo ai fini della decisione sulle domande risarcitorie formulate dall’attrice.
7) La prima contestazione che SAAPA, nelle sue difese, pone a fondamento della risoluzione contrattuale è l’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Ivrea sul mancato rispetto degli standard quantitativi minimi di personale previsti dalla normativa regionale. Nelle more del giudizio, è stato depositato l’avviso ex art. 415bis c.p.p., riversato in giudizio da SAAPA con la nota del 13.3.2026 unitamente a copia degli atti del fascicolo delle indagini.
Nell’avviso citato sono contestati a molte persone, tra cui diversi esponenti dell’attrice, fatti di maltrattamento di degenti, somministrazione abusiva di farmaci e, per quanto qui interessa maggiormente, inadempimento dei contratti di fornitura dei servizi assistenziali in essere con SAAPA nel periodo gennaio 2021/febbraio 2024, per avere CM Service fornito all’Ospedale di Settimo un numero di ore di servizi infermieristici e OSS inferiore a quello dovuto da contratto.
Quindi, si tratta pacificamente di fatti relativi ai contratti precedenti, e non pertinenti al contratto oggetto del presente giudizio. Secondo la convenuta, essi assumerebbero rilevanza ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del Codice degli Appalti, nella parte in cui impone l’esclusione dalla partecipazione alla procedura dell’offerente che “abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. La sussistenza dell’illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del Codice, sarebbe dimostrata dalle risultanze dell’indagine che evidenziano le inadempienze nei precedenti contratti (art. 98 lett. c) e nella contestazione a esponenti di CM Service di reati di cui all’art. 94 (art. 98 lett. g e h).
Queste considerazioni non possono essere condivise, per due ordini di ragioni.
Primo, come già ricordato, la lettera di risoluzione contrattuale non fa alcun riferimento né all’applicazione dell’art. 95, né alla commissione di “gravi illeciti professionali”, né alla tipologia di reati contestati, limitandosi a richiamare l’esistenza dell’indagine penale all’epoca in corso presso la Procura della Repubblica di Ivrea e come questa abbia condotto SAAPA ad una serie di approfondimenti che avrebbero dimostrato l’ammanco di un numero importante di ore lavorative per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024. Sicché si può dire che le norme oggi invocate dalla convenuta costituiscano un tentativo di motivazione ex post, ma non siano state poste a fondamento della risoluzione al momento in cui questa è stata deliberata.
Secondo, in ogni caso le norme invocate da SAAPA sono dettate in materia di esclusione dell’offerente nell’ambito delle procedure di selezione, e non sono in alcun modo richiamate dall’art. 122 del Codice. Quest’ultimo, al contrario, ai fini della risoluzione non attribuisce rilievo all’esistenza di indagini, ma chiede che l’appaltatore versi al momento dell’aggiudicazione in una delle condizioni previste dall’art. 94 co. 1, e quindi che sia già intervenuta “condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile” per uno dei reati di cui al successivo elenco.
Di conseguenza, le vicende del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Ivrea sono irrilevanti ai fini della risoluzione del contratto del 31.5.2024. Per questo non vi è alcuna esigenza di sospendere questo giudizio in attesa della definizione di quello, come invece chiede la convenuta nei
suoi atti, ed è assorbita ogni altra questione dedotta dalle parti in merito alle vicende dell’indagine penale e alla produzione degli atti della stessa.
Resta poi da valutare la contestazione specifica contenuta nella lettera di risoluzione, e relativa all’ammanco di ore lavorative per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024. Anch’essa, però, non può giustificare la risoluzione di un contratto successivo e diverso, perché l’art. 122 co. 3 prevede che “Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”. Il riferimento, quindi, è solo all’inadempimento del contratto in corso, non a quello di rapporti precedenti ed ormai esauriti.
8) Invece, per quanto riguarda più propriamente il contratto in oggetto e relativo alle prestazioni rese da giugno a settembre 2024, come già ricordato la lettera di risoluzione contesta di non avere “garantito gli standard quantitativi minimi pattuiti e previsti dalla disciplina regionale” per una differenza di ore che “corrisponde ad un importo di circa euro 90.970,77 (9,66 euro – costo orario base infermiere – x 5.517,03 ore + 8,89 euro – costo base OSS – x 4.238,05 ORE).
In aggiunta SAAPA si dilunga molto sulle inadempienze relative al periodo luglio e agosto, che ritiene essere state ammesse dalla stessa CM Service e per questo “conclamate”.
Effettivamente, sul punto risulta che, durante l’incontro avuto dalle parti il 25.07.2024 a seguito delle indagini penali all’epoca in corso, CM Service ha comunicato a SAAPA di non essere in grado di garantire la piena e completa continuità del servizio per il periodo 25.07.2024 – 31.08.2024, causa le dimissioni improvvisamente presentate da un certo numero dei suoi dipendenti (doc. 21 attr.). In seguito, con comunicazione del 31.07.2024 (doc. 22 attr.), l’appaltatrice ha però comunicato che la situazione emergenziale era cessata e che avrebbe garantito regolarmente tutti i servizi. Infine, con le proprie controdeduzioni del 4.10.2024, C.M. Service ha dichiarato che “dal 1.6.2024 al 30.9.2024, infine, la scrivente Società ha correttamente adempiuto agli impegni contrattuali erogando il numero di ore offerto, salvo che per i mesi di luglio ed agosto, in relazione ai quali la C.M. Service ha già manifestato alla S.A.A.P.A. la propria disponibilità ad emettere opportune note di credito per il numero di ore non erogate rispetto a quelle offerte” (doc. 12 attr.).
Quest’ultima dichiarazione, ad avviso della convenuta, integrerebbe la confessione del grave inadempimento posto in essere dalla controparte. A ben vedere, però, l’insistenza sui mesi di luglio e agosto non aggiunge niente alla contestazione precedente, non modificando il conteggio delle ore che si
assumono mancanti, sicché la contestazione rilevante resta la prima, che contiene in dettaglio gli inadempimenti addebitati all’appaltatrice.
Quindi, ciò che rileva ai fini della decisione è verificare se CM Service offra la prova di aver correttamente adempiuto al contratto fornendo tutte le ore richieste.
9) L’attrice, sul punto specifico, si difende rappresentando che:
– essa avrebbe dovuto erogare servizi per una struttura ospedaliera con n. 200 posti letto occupati, pari all’85% della capienza dell’Ospedale;
– SAAPA avrebbe dovuto remunerare i servizi eseguiti per l’indicata capienza, corrispondendo a CM Service, in forza del contratto per i mesi da giugno a settembre 2024, € 2.126.981,67;
– le contestazioni di SAAPA si riferiscono alle “ore dichiarate” nei prospetti previsionali caricati anticipatamente sul portale telematico dell’Ospedale, ma, come più volte evidenziato dall’appaltatrice nelle interlocuzioni che hanno preceduto la risoluzione contrattuale, si trattava di dati provvisori ed incompleti, dovendosi invece considerare i fogli presenza firmati dal personale impiegato;
– la dichiarazione contenuta nelle controdeduzioni del 4.10.2024, che controparte ritiene “confessoria”, è stata dettata semplicemente dalla volontà di mostrare la volontà di collaborare lealmente con la stazione appaltante per la verifica di eventuali disservizi nel periodo tra il 25 ed il 31 luglio 2024, quando, come ricordato al punto precedente, sembrava che essa potesse avere difficoltà ad erogare regolarmente il servizio;
– le successive verifiche, invece, hanno dimostrato come in tutto il periodo di riferimento, e quindi anche nei mesi di luglio e agosto, in realtà le ore erogate siano state superiori e a quelle dovute e comunque pienamente rispettose degli obblighi contrattuali.
A dimostrazione dell’esattezza delle prestazioni erogate, l’attrice ha depositato i fogli firma del personale impiegato sulla commessa – sia dipendente, che a partita iva – per tutti i mesi oggetto del contratto (doc. 16 – 19 attr.), ed osserva come i documenti in esame non siano stati in alcun modo contestati da controparte ed attestino che le presenze effettive del personale sono state sistematicamente superiori alla quota prevista da contratto.
10) Effettivamente, a quest’ultimo riguardo, parte convenuta non contesta in alcun modo la veridicità dei prospetti orari allegati da CM Service come documenti 16,17,18 e 19, limitandosi – in memoria di costituzione – a ribadire le contestazioni contenute nella lettera di risoluzione e la presunta
“confessione” resa dall’appaltatrice nelle controdeduzioni del 4.10.2024. In particolare, nelle sue difese, non fa alcun riferimento ai suddetti prospetti, come se la controparte non li avesse prodotti.
Pertanto, l’assenza di contestazioni specifiche consente di ritenere attendibili i dati forniti dall’appaltatrice, e quindi di ritenere che essa abbia fornito la prova del corretto adempimento.
11) Infine, per quanto riguarda l’ultima contestazione contenuta nella lettera di risoluzione, relativa al non avere “provveduto a trasmettere tempestivamente, con cadenza mensile, i turni mensili definitivi di tutto il personale …”, con ragione C.M. Service si lamenta del fatto che non sia stata mai contestata prima dell’adozione del provvedimento, e che quindi sia stato violato il principio del contraddittorio previsto dall’art. 122 del Codice degli Appalti.
Al riguardo, la norma in esame prevede, per l’ipotesi di risoluzione per inadempimento, che “Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore”. Il procedimento di cui al citato allegato II.14, a sua volta, prevede l’obbligo di formulare le contestazioni ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni dell’appaltatore.
La giurisprudenza, d’altra parte, ha già affermato più volte l’essenzialità del rispetto degli oneri di preventiva contestazione previsti dalle leggi speciali per la risoluzione del contratto, essendo previste per tutelare l’interesse dell’appaltatore a fronte del potere unilaterale dell’amministrazione (cfr. Cass. 8534/2000; Cass. 18645/2010, che ribadisce l’essenzialità della conoscenza delle contestazioni da parte dell’appaltatore, pur ammettendo che possa avvenire con forme equipollenti rispetto a quelle tipiche).
Invece, dalla lettura della comunicazione di preavviso del RUP. che ha preceduto la lettera di risoluzione, emerge che la mancanza in esame non sia mai stata contestata all’appaltatrice (doc. 10 attr.), e che questa quindi non sia mai stata posta in condizione di rappresentare le proprie controdeduzioni.
12) Per quanto sin qui osservato, deve concludersi nel senso che la risoluzione contrattuale è stata illegittima perché fondata su motivi irrilevanti, infondati o non oggetto di preventiva contestazione.
Peraltro, come sopra accennato, anche se così non fosse e la risoluzione fosse stata adottata legittimamente, essendo essa intervenuta dopo la scadenza naturale del contratto SAAPA dovrebbe comunque corrispondere alla controparte il corrispettivo delle prestazioni rese.
13) Sotto questo profilo, resta ancora da valutare la domanda di SAAPA “di determinare in via definitiva gli ulteriori importi dovuti nell’ambito del presente giudizio, con riferimento all’intero periodo oggetto del rapporto contrattuale”.
La convenuta, nella sostanza, sulla base delle risultanze dell’indagine penale più volte citata, e dell’inadempimento che ritiene ammesso da controparte nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 31 agosto 2024, ritiene che sussistano “fondati dubbi circa l’attendibilità e la correttezza dei prospetti finali prodotti ex adverso, i quali riportano dati che, ad un primo esame, appaiono incompatibili con il conclamato inadempimento dichiarato nel suddetto periodo”. Su queste basi chiede di rideterminare complessivamente quanto dovuto a controparte mediante “la produzione in giudizio degli originali dei consuntivi attestanti le ore effettivamente prestate dal personale impiegato” e l’espletamento di “CTU finalizzata a verificare la conformità delle prestazioni lavorative rese rispetto agli obblighi contrattuali assunti”.
E’ evidente come questa richiesta sia inammissibile. Infatti, chiarita l’irrilevanza della vicenda penale e l’insussistenza degli inadempimenti contestati nella lettera di risoluzione, per il resto SAAPA, pur essendo la controparte contrattuale che ha ricevuto le prestazioni di CM Service, non formula alcuna contestazione specifica di ulteriori inadempimenti, e non prende neppure posizione sui fogli presenza depositati dalla controparte. Pertanto, non può certo espletarsi una qualche CTU, che avrebbe solo lo scopo di ricercare inadempimenti meramente “eventuali”, che neppure la committente è in grado di allegare, e fondati su generici sospetti.
Per questo, SAAPA dovrà corrispondere la somma richiesta a titolo di corrispettivo contrattuale.
14) Si consideri, peraltro, che CM Service chiede anche il corrispettivo delle fatture emesse per i servizi effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2024, in virtù della proroga deliberata il 20.9.2024, e che SAAPA per quel periodo, pur non avendo pagato nulla, non contesta alcun inadempimento.
15) L’importo del corrispettivo dovuto a norma di contratto è quantificato da CM Service in € 2.632.332,18, corrispondente alle somme portate dalle fatture emesse, non è in alcun modo contestato da SAAPA sotto il profilo contabile, e quindi può essere assunto a base della decisione.
16) Per tutto quanto sin qui osservato, deve concludersi che:
a) la risoluzione contrattuale è illegittima perché fondata su motivi non rilevanti o insussistenti o non preventivamente contestati;
b) essa in ogni caso non incide sull’obbligo di SAAPA di corrispondere il prezzo contrattualmente pattuito;
c) non vi sono ragioni valide per procedere a rideterminare il corrispettivo dovuto a CM Service per i servizi prestati;
d) di conseguenza, deve essere accolta la domanda di condanna di SAAPA al pagamento della somma di € 2.632.332,18 (effetto del deconto dalla somma di € 2.858.327,60, oggetto di domanda originaria, dell’importo di € 225.997,42 corrisposto da SAAPA in corso di giudizio), a titolo di corrispettivo per i servizi resi, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo.
La misura degli interessi, in assenza di qualsiasi diversa deduzione da parte dell’attrice, non può essere che quella prevista dall’art. 1284 co. 1 c.c.
17) Per il resto, la domanda di CM Service di dichiarare risolto il contratto per fatto imputabile a SAAPA non può essere accolta perché, come già osservato, l’attrice ha eseguito il contratto fino alla sua scadenza e non può chiederne la risoluzione postuma, tanto meno per un non meglio precisato inadempimento ad obblighi di collaborazione.
18) Per quanto riguarda, invece, la domanda risarcitoria, essa si articola in quattro ipotesi di danno: a) il rimborso delle spese inutilmente sostenute per partecipare alla nuova gara; b) il mancato guadagno derivante dall’esclusione dalla stessa; c) il danno curriculare e d) da immagine patiti a causa della risoluzione del contratto di appalto disposta dalla SAAPA.
Riguardo alle voci sub a), b) e c), nonostante gli sforzi argomentativi di CM Service, è evidente che gli stessi possano al più essere ascritti all’esclusione dalla nuova gara, e non alla risoluzione del contratto. Pertanto, rispetto ad essi sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133 lett. e) n. 1 CPA.
In merito alla voce sub d), invece, la domanda deve essere respinta perché è palesemente generica, se si considera che in atto di citazione l’attrice non dedica neanche una riga a descrivere in cosa sarebbe consistito il danno all’immagine asseritamente patito e come esso dovrebbe essere quantificato, limitandosi a formulare la domanda nelle conclusioni.
19) In considerazione dell’esito della lite, le spese possono compensarsi per 1/5, tenuto conto del rigetto delle domande risarcitorie respinte, e per il resto devono porsi a carico della convenuta.
La liquidazione è effettuata in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l’illegittimità della Determina di risoluzione del contratto n. 304 dell’11.10.2024 con cui
S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione ha disposto la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 31 maggio 2024;
- respinge la domanda riconvenzionale di S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione di rideterminare il corrispettivo dovuto per il contratto;
- condanna S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione al pagamento in favore di C.M. Service S.r.l. del corrispettivo dovuto per l’esecuzione del contratto, in misura pari a € 2.632.332,18, oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo;
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sulle domande di C.M. Service r.l. di risarcimento del danno per le spese inutilmente sostenute, per il mancato guadagno, per il danno curriculare;
- respinge tutte le altre domande di M. Service S.r.l.;
- liquida le spese di lite in € 49.000 e, compensate le stesse per 1/5, condanna S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione al pagamento in favore di C.M. Service S.r.l. della restante parte, pari a € 39.200, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 8.6.2026
Giudice est.
Stefano Demontis
Presidente
Lorenza Calcagno
