TAR Lazio, sez. I-quater, 17 luglio 2026, n. 13192 – È legittima l’annotazione nel Casellario informatico dell’ANAC, ex art. 222, c. 10, d.lgs. n. 36/2023, della risoluzione di un contratto di igiene urbana disposta dalla stazione appaltante per la grave mancanza di un’idonea sede operativa e di cantiere, a nulla rilevando che l’impresa adduca crediti da ritardato pagamento o che le sia stato ordinato di proseguire il servizio nelle more del subentro per evitare interruzioni dell’utenza.
In sede di annotazione di una risoluzione contrattuale, avente natura di mera pubblicità-notizia, l’Autorità è tenuta a svolgere una verifica del tutto sommaria volta a escludere le sole notizie manifestamente infondate, ravvisabili unicamente dinanzi ad un uso ictu oculi abnorme del potere risolutivo o a prove pronte e liquide di non imputabilità dell’inadempimento, senza che sia richiesto l’accertamento del dolo o della colpa grave dell’operatore, restando ogni valutazione di merito sulla fondatezza delle contestazioni riservata alla giurisdizione del Giudice ordinario.
N. 13192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15710/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15710 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento prot. n. 0145793 del 20 novembre 2025 in uno alla relativa nota di trasmissione con cui ANAC ha disposto l’iscrizione della ricorrente nel casellario informatico – Area B;
2) dell’iscrizione effettuata per la durata di tre anni della notizia dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio con il Comune di -OMISSIS- così come disposta con il provvedimento del 20 novembre 2025;
3) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento Fasc. Anac n. 3392/2025 prot. uscita n. 0126142 del 25 settembre 2025;
4) ove e per quanto lesiva, della nota di segnalazione del Comune di -OMISSIS- del 22 settembre 2025 ovvero, laddove esistente, della segnalazione effettuata in data 25 agosto 2025, non conosciuta dalla ricorrente, in uno ai relativi modelli di segnalazione;
5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 27 luglio 2025 il Comune di -OMISSIS- ha deliberato di procedere alla risoluzione in danno del contratto stipulato il 4 luglio 2024 con -OMISSIS- relativo all’affidamento del «servizio igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dedicati dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani con il sistema porta a porta nel Comune di -OMISSIS-” – CIG -OMISSIS-», e ciò in ragione delle «inadempienze contrattuali gravi e ripetute» dell’operatore economico (tra cui «l’assenza, ad oltre un anno dalla stipula del contratto, di una sede operativa idonea allo svolgimento del servizio», cfr. conclusioni del RUP del 21 luglio 2025 richiamate nel provvedimento di risoluzione).
2. Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 25 agosto 2025, al n. 116063 il Comune di -OMISSIS- ha quindi comunicato all’ANAC l’adozione del provvedimento di risoluzione.
3. Con nota del 25 settembre 2025 l’Autorità ha quindi informato -OMISSIS- dell’avvio del procedimento ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 finalizzato all’annotazione della notizia nel Casellario informatico.
4. Con nota acquisita dall’Autorità il 10 ottobre 2025, al prot. n. 131076 -OMISSIS- ha spiegato le proprie deduzioni difensive nel procedimento avviato dall’ANAC e in particolare:
– ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento di risoluzione adottato dal Comune e più in generale ha notato che dal concreto svolgimento della vicenda contrattuale emergevano «responsabilità contrattuali/extracontrattuali in capo al Comune di -OMISSIS- che di sicuro si frappon[evano] (anche ai sensi dell’art. 1460 Cod. Civ.) rispetto alla esclusiva imputabilità in capo alla -OMISSIS- dei disservizi registrati nello svolgimento del servizio de quo», e ciò a maggior ragione se si considerava che alla data in cui era stata disposta la risoluzione il Comune aveva maturato nei confronti della ricorrente un debito pari «ad € 162.694,57»;
– ha evidenziato di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al r.g. n. -OMISSIS- innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, sezione specializzata per le imprese, al fine di accertare e verificare le circostanze che rendevano evidentemente illegittima la condotta del Comune;
– ha sostenuto che – in ogni caso – non potendo qualificarsi la sua condotta come caratterizzata da dolo o colpa grave l’Autorità non avrebbe potuto procedere ad annotare la notizia nel casellario informatico;
– ha conclusivamente sottolineato che tutto quanto evidenziato circa le criticità della condotta tenuta dalla stazione appaltante e circa la propria assenza di responsabilità rendeva del tutto priva di utilità la notizia segnalata dal Comune.
5. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento adottato in data 20 novembre 2025 l’ANAC ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 della notizia relativa alla risoluzione deliberata dal Comune di -OMISSIS-.
6. Con l’atto introduttivo del giudizio, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento adottato dall’Autorità e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misure cautelari – sulla base di una pluralità di censure strutturate in due distinti motivi in diritto.
6.1. Con un primo gruppo di censure ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione di legge (artt. 222 d.lgs. n. 36/2023; art. 3 l. n. 241/1990; art. 97 Cost); violazione del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023 e modificato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025 (art. 9): eccesso di potere; insussistenza dei presupposti; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; [nonché per] tardività della segnalazione effettuata all’ANAC dal Comune di -OMISSIS- [e violazione del termine] perentorio … per effettuare la segnalazione», sostenendo:
– che non poteva ritenersi che il Comune di -OMISSIS- avesse comunicato ad ANAC la risoluzione con nota del 25 agosto 2025, avendo il Comune trasmesso la propria segnalazione mediante il corretto modulo (comunicato anche all’operatore economico) solo il data 22 settembre 2025, ovvero dopo lo spirare del termine di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario (a cui – secondo la prospettazione di parte ricorrente – dovrebbe riconoscersi natura perentoria);
– che ove il Comune avesse provveduto a comunicare in altra e diversa maniera la segnalazione in data 25 agosto 2025 (senza darne evidenza all’operatore economico) tale condotta non avrebbe potuto essere considerata rilevante per affermare la tempestività della segnalazione stessa e avrebbe comunque dovuto determinare l’archiviazione della notizia in applicazione dell’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario.
6.2. Con un secondo gruppo di censure ha contestato la decisione gravata per «violazione e falsa applicazione del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico; violazione e falsa applicazione dell’art. 222 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023; carenza di istruttoria e motivazione; irragionevolezza manifesta; violazione dei principi di affidamento, proporzionalità e ragionevolezza; [nonché per] violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa», osservando in sostanza:
– che i profili di illegittimità della condotta del Comune di -OMISSIS- evidenziati in sede procedimentale (inerenti, tra l’altro, al ritardo nel pagamento dei corrispettivi, alla ritenuta non correttezza di alcune contestazioni effettuate dal Comune, nonché alla ritenuta infondatezza dei rilievi circa l’inadeguatezza della sede operativa da ultimo predisposta) avrebbero dovuto indurre ANAC a non annotare la notizia relativa alla risoluzione disposta dalla stazione appaltante o comunque a svolgere approfondimenti istruttori (e ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che l’ente locale segnalante non aveva offerto apprezzabili elementi di senso contrario rispetto alle deduzioni presentate dall’operatore innanzi all’Autorità);
– che l’ANAC non aveva adeguatamente valorizzato, al fine di escludere l’utilità della notizia, il fatto che il Comune, dopo la risoluzione, aveva preteso che -OMISSIS- continuasse per un ampio lasso di tempo a svolgere «il servizio oggetto di causa»;
– che l’ANAC aveva disposto l’annotazione senza considerare che non era «ravvisabile nella condotta della società l’elemento del dolo o della colpa grave richiesto dal codice dei contratti pubblici» per procedere in tal senso.
7. In data 5 gennaio 2026 l’ANAC si è costituita in giudizio.
8. Il 9 gennaio 2026 l’Autorità ha depositato una memoria – corredata da documenti – a mezzo della quale ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze di -OMISSIS-, evidenziando – in particolare – che:
– il Comune di -OMISSIS- aveva trasmesso all’ANAC una prima segnalazione con nota del 25 agosto 2025 e quindi del tutto tempestivamente rispetto al termine di cui all’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario;
– la successiva comunicazione del 22 settembre 2025 era stata trasmessa solo a fini integrativi;
– in ogni caso il termine di cui all’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario doveva ritenersi evidentemente acceleratorio e non previsto a pena di decadenza.
9. Con memoria depositata il 10 gennaio 2026 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, sottolineando tra l’altro che:
– la produzione documentale effettuata dall’ANAC confermava i molteplici errori commessi dal Comune di -OMISSIS- in sede di trasmissione della segnalazione che avrebbero dovuto indurre l’Autorità ad archiviare la stessa;
– in ogni caso non sussistevano i presupposti per annotare la risoluzione segnalata, anche perché «la stragrande maggioranza delle contestazioni sollevate alla ricorrente [da parte del Comune e poste alla base della risoluzione, riguardavano] presunti inadempimenti che di sicuro non avevano il carattere della gravità».
10. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 15 gennaio 2026, n. 297 ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, fissando contestualmente l’udienza del 23 giugno 2026 per la trattazione del merito.
11. Con memoria del 29 maggio 2026 la ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla fondatezza dei motivi di ricorso, evidenziando che nelle more della definizione del presente giudizio aveva provveduto a instaurare innanzi al Tribunale di -OMISSIS- il giudizio r.g. n. -OMISSIS- al fine di contestare la risoluzione disposta dal Comune di -OMISSIS- e le penali irrogate dal medesimo ente.
12. All’udienza pubblica del 23 giugno 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
13. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
14. Non sono in primo luogo fondate le censure articolate nel primo motivo di gravame, con cui la ricorrente ha sostenuto in sintesi che l’ANAC avrebbe dovuto necessariamente archiviare o comunque dichiarare irricevibile la segnalazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario Informatico.
14.1. Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che l’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario che viene in rilievo nella presente vicenda prevede che «le stazioni appaltanti … inviano all’Autorità le comunicazioni … compilando i modelli disponibili sul sito istituzionale e allegando idonea e completa documentazione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato» (comma 1); che «le stazioni appaltanti … assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione» (comma 2); e che «i soggetti di cui al comma 2 trasmettono la comunicazione, a norma del presente articolo, utilizzando esclusivamente il modello C, debitamente compilato in ogni sua parte, che costituisce parte integrante della comunicazione» (comma 3).
14.2. A ciò deve aggiungersi che in relazione alla suindicata disposizione la sentenza Tar Lazio, I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474 ha evidenziato:
– che attraverso la specifica previsione di cui al secondo comma dell’art. 9 l’Autorità ha «inserito nell’ambito del procedimento di annotazione, una fase nuova … volta a verificare che il contraddittorio – oltre che nel procedimento che conduce all’annotazione – sia stato adeguatamente garantito anche a monte, nel corso di quello che ha condotto alla notizia segnalata, ove previsto dalla legge», prevedendo quindi «un’ulteriore articolazione sub-procedimentale destinata ad una preliminare verifica dell’intervenuta istaurazione del contraddittorio da parte della stazione appaltante con l’operatore economico»;
– che «l’art. 9, co. 2, del Regolamento manifesta, in altri termini, la volontà dell’Autorità di assicurarsi che i provvedimenti che di volta in volta le sono comunicati dalle stazioni appaltanti siano stati adottati previo sostanziale contraddittorio con gli operatori economici nei casi in cui la legge lo prevede, come nel caso – frequente nella casistica delle segnalazioni – delle risoluzioni ex art. 108, d.lgs. n. 50/2016 e 122, d.lgs. n. 36/2023 (potendo costituire la mancata instaurazione di un contraddittorio – previsto dalla legge come necessario – un apprezzabile indice di una condotta non lineare della stazione appaltante, idonea a far dubitare dell’utilità della notizia), non imponendo però un ulteriore aggravio alle stazioni appaltanti rispetto allo schema procedimentale previsto dalla legge»;
– che quindi – in ragione dell’autovincolo che l’ANAC si è imposta a mezzo dell’art. 9, comma 2 del Regolamento – l’Autorità deve dichiarare irricevibile la segnalazione quando l’atto oggetto della stessa avrebbe dovuto essere adottato dalla stazione appaltante secondo un modulo procedimentale che prevede il contraddittorio con l’operatore economico e questo non è stato garantito;
– che nel valutare la ricevibilità delle segnalazioni ex art. 9, comma 2, l’ANAC non deve tenere un approccio rigidamente formalistico, dovendo valutare «se, nel concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del caso di specie, il contraddittorio sia stato adeguatamente garantito» e potendo quindi – motivatamente – dichiarare ricevibile una segnalazione ogni qual volta il concreto dispiegarsi della vicenda oggetto della stessa consenta di affermare che la decisione segnalata sia stata adottata all’esito di un procedimento nell’ambito del quale il contraddittorio sia comunque stato «correttamente instaurato a norma di legge»;
– che invece ragioni di carattere letterale oltre che sistematico richiedono di escludere che la previsione di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sulla Gestione del Casellario imponga all’Autorità di archiviare la segnalazione nel caso in cui la stazione appaltante (pur avendo adottato il provvedimento segnalato secondo il modulo procedimentale previsto dalla legge, assicurando il contraddittorio ove da questa richiesto) abbia poi invece omesso di comunicare all’operatore economico la successiva segnalazione ad ANAC.
14.3. Sotto altro profilo deve osservarsi che il richiamato art. 9 del Regolamento applicato dall’ANAC, nella parte in cui individua un termine per la trasmissione delle segnalazioni all’Autorità da parte delle stazioni appaltanti si pone in continuità con la precedente regolazione relativa alla procedura di annotazione del Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 11 del Regolamento ANAC sul Casellario di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, così come modificato il 29 luglio 2020) in relazione alla quale la giurisprudenza amministrativa è stata tendenzialmente costante nell’affermare – con considerazioni che appaiono valide anche con riferimento alla nuova disciplina – che il termine per la trasmissione delle segnalazioni ad ANAC da parte delle stazioni appaltanti ha natura acceleratoria e non decadenziale, anche avuto riguardo alla natura non sanzionatoria del provvedimento di annotazione (cfr. per tutti Tar Lazio, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061 e Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2025, n. 878 e 25 agosto 2025, n. 7106).
14.4. Tanto premesso in termini generali, sono chiare le ragioni per cui le doglianze di parte ricorrente non possono essere accolte, tenuto conto che:
– è provato in atti che la stazione appaltante ha trasmesso la notizia della risoluzione del tutto tempestivamente ad ANAC in data 25 agosto 2025;
– il fatto che la segnalazione sia stata inoltrata a mezzo di un modulo generico (quello per le segnalazioni nell’ambito della vigilanza in materia di contratti pubblici) e non sia stata immediatamente comunicata all’operatore economico costituisce una mera irregolarità (sanata attraverso il secondo invio, effettuato il 22 settembre 2025, con comunicazione inviata anche alla società ricorrente) inidonea a tradursi in un vizio del provvedimento finale di annotazione o comunque in un motivo di necessaria archiviazione della segnalazione medesima (tenuto conto dei principi richiamati supra sub 14.2. e 14.3. e considerato che dalla documentazione versata in atti emerge che il contraddittorio è stato garantito alla società ricorrente tanto nel procedimento che ha portato alla risoluzione segnalata quanto nel successivo procedimento che ha determinato l’annotazione nel Casellario).
Fermo quanto sopra, è appena il caso di evidenziare che il precedente richiamato da parte ricorrente nella sua ultima memoria per sostenere la natura perentoria del termine entro cui deve essere trasmessa la segnalazione (Tar Lazio, I-quater, 27 marzo 2025 n. 6216) è del tutto inconferente perché riguarda la diversa fattispecie delle annotazioni interdittive (che – per costante giurisprudenza – hanno natura sanzionatoria), ed esprime un principio che non può applicarsi a provvedimenti privi di natura sanzionatoria quali sono le “annotazioni pubblicità notizia” come quella oggetto del presente giudizio (sul tema v. ancora una volta Tar Lazio, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061 e Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2025, n. 878).
15. Non è fondato, poi, il secondo motivo con cui parte ricorrente ha sostenuto che l’ANAC avrebbe errato a ritenere la notizia meritevole di annotazione, omettendo di considerare adeguatamente sia i diversi profili di illegittimità che caratterizzavano la risoluzione, sia più in generale che nella vicenda in oggetto -OMISSIS- non aveva tenuto alcuna condotta indicativa di una sua inaffidabilità.
15.1. Al riguardo, è opportuno ricordare:
– che le risoluzioni costituiscono pacificamente provvedimenti annotabili ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento sulla Gestione del Casellario Informatico di cui alla delibera ANAC n. 225/2025;
– che la giurisprudenza amministrativa ha avuto in più occasioni modo di affermare che «nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione» (v. ex multis Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032 e 9 novembre 2024, n. 19806);
– che, in ordine al dovere di ANAC di motivare in ordine all’utilità della notizia oggetto di inserimento nel Casellario, la giurisprudenza ha da tempo osservato che lo stesso può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (v. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021, nonché Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) e in particolare nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. ex multis Tar Lazio, I-quater, 28 marzo 2023, n. 5326), precisando però che anche in tali casi l’Autorità «non può esimersi dal considerare se la [notizia] è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico», non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (cfr. Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637);
– che la giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che la verifica sulla non manifesta infondatezza della notizia importa lo svolgimento da parte di ANAC di «una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate» e che «la “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’ANAC deve archiviare la segnalazione [ricorre] solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale … nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (Tar Lazio, I-quater, 15 novembre 2025, n. 4953).
15.2. Ciò chiarito, è evidente l’infondatezza delle doglianze spiegate da parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, tenuto conto:
– che non può dubitarsi dell’utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale disposta in ragione di più condotte inadempienti contestate all’operatore economico dalla stazione appaltante, la principale delle quali inerente «l’assenza, ad oltre un anno dalla stipula del contratto, di una sede operativa idonea allo svolgimento del servizio» (circostanza all’evidenza significativa – contestata una prima volta dal Comune di -OMISSIS- già con nota del 20 novembre 2024, ulteriormente contestata con nota del 6 maggio 2025 e ritenuta ancora non superata all’esito delle verifiche svolte dal RUP in data 18 luglio 2025 – peraltro oggetto di attenzione nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del quale sono stati coinvolti alcuni amministratori del Comune di -OMISSIS-, alcuni dipendenti della -OMISSIS-, nonché la stessa società – ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – in relazione a un’accusa di corruzione concernente l’avvenuto affidamento del contratto oggetto del presente giudizio in assenza «dell’assetto logistico prescritto dal capitolato speciale, essendo sprovvista di un’area di cantiere sul territorio comunale nonché di un’area da adibire a ricovero dei mezzi e di un locale- spogliatoio per i dipendenti»);
– che appartengono allo spazio di valutazione proprio del Tribunale ordinario di -OMISSIS- (chiamato a esprimersi in ordine alla vicenda contrattuale) le questioni sollevate dalla ricorrente in relazione ai profili concernenti la non correttezza delle valutazioni svolte dal Comune di -OMISSIS- circa l’inidoneità dell’area da ultimo locata dalla ricorrente per far fronte al contestato inadempimento (e quindi in ultimo sulla sussistenza del primo e principale inadempimento contestato alla ricorrente), così come quelle relative alla correttezza sostanziale e procedurale delle ulteriori contestazioni mosse all’operatore economico dal Comune medesimo;
– che quanto prodotto e dedotto dall’operatore economico ricorrente (a sostegno delle sue tesi sulle questioni sopra indicate) non era né si rivela (avuto riguardo a tutto quanto versato in atti) idoneo a dimostrare (con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità in sede di annotazione) la palese insussistenza degli inadempimenti sotteso alla risoluzione, la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione o comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata;
– che neppure risulta sorretta da elementi di manifesta fondatezza (avuto riguardo alle ragioni per cui è stata disposta la risoluzione, al fatto che il Comune ha iniziato a contestare gli inadempimenti della società ricorrente sin dal mese di novembre 2024 e allo stato della situazione debitoria così come dettagliato nella nota del 12 giugno 2025) la tesi per cui inadempimenti e risoluzione sarebbero da addebitarsi a una responsabilità della stazione appaltante per ritardato pagamento;
– che non è idonea a elidere l’utilità della notizia la circostanza che per evitare interruzioni a un servizio pubblico di primaria importanza con il provvedimento di risoluzione il Comune abbia ordinato alla ricorrente «di garantire la piena continuità del servizio, adempiendo a tutte le attività prescritte, fino al subentro del nuovo affidatario e nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal contratto»;
– che infine si rivelano fuori fuoco le contestazioni svolte da parte ricorrente in ordine alla assenza di dolo o colpa grave nella condotta della società ricorrente tenuto conto che, come si è già evidenziato, nel caso di specie si verte in un’ipotesi di annotazione pubblicità notizia per il cui inserimento nel casellario non è richiesto ad ANAC alcuno specifico accertamento del dolo o della colpa grave dell’operatore economico (come è richiesto invece nel caso di annotazioni interdittive-sanzionatorie, cfr. art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023) e in relazione al quale le valutazioni di ANAC circa l’imputabilità al ricorrente degli inadempimenti contestati non possono andare oltre il perimetro del sommario giudizio di «non manifesta infondatezza» sopra delineato.
15.3. Da ciò deriva l’infondatezza anche di tutte le doglianze spiegate nel secondo motivo di gravame (impregiudicate, naturalmente, le valutazioni che il Tribunale ordinario di -OMISSIS- è chiamato a svolgere nel giudizio instaurato dalla ricorrente per contestare la risoluzione contrattuale, nell’ambito del quale potranno essere vagliate approfonditamente tutte le deduzioni e allegazioni svolte dalla società avverso la risoluzione, che tuttavia – per la loro consistenza – non appaiono rilevanti ai fini della presente controversia che, invece, riguarda il diverso ambito dei compiti spettanti all’ANAC – cfr. Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4744).
16. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è infondato e va rigettato.
17. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ANAC nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente e le persone citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
L’ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame
IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni
IL SEGRETARIO
