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Accesso agli atti dei consiglieri su fascicolo personale di un dipendente in quiescenza: ostensibili i dati non sensibili, previa notifica al controinteressato

Parere n. 11510 del 3 aprile 2026
(pubblicato il 12 giugno 2026)

L’ente può rilasciare quanto richiesto dal consigliere, ma con l’oscuramento dei dati sensibili, qualora la richiesta nasca da un’effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato.

Con il parere n. 11510 del 3 aprile 2026, il DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha risposto al quesito di un Segretario comunale in merito alla richiesta, da parte di un consigliere comunale, di accedere al fascicolo personale di un dipendente collocato in quiescenza, e alla necessità di informare preventivamente l’ex lavoratore.

Il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur più ampio rispetto all’accesso documentale ordinario previsto dalla l. n. 241/1990, non può esercitarsi in pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti. Come prescritto dall’art. 43 del TUEL, non è sufficiente rivestire la carica per ottenere gli atti, ma è necessario che la domanda nasca da un’effettiva esigenza connessa all’espletamento del proprio mandato ispettivo o di controllo.

Alla luce di tale quadro, il DAIT ritiene che l’ente possa rilasciare la documentazione richiesta, ma deve:

  •  oscurare i dati sensibili e sanitari e contestualmente,
  •  informare preventivamente l’ex dipendente (in qualità di controinteressato), poiché il fascicolo personale potrebbe contenere dati di carattere strettamente privato la cui indebita ostensione rischierebbe di arrecare un pregiudizio all’interessato o a terzi. 

🔗 Parere n. 11510