TAR Sicilia, sez. II, 20 giugno 2026, n. 1846 – È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un’aggiudicazione, ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, nell’ipotesi in cui la P.A. appaltante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara di appalto (nel caso di specie, l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata”), ritenendo sussistenti comprovati motivi consistenti nella sostanziale indeterminatezza dell’offerta, abbia omesso di effettuare, nei confronti dell’operatore economico interessato, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della medesima legge.
L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato. In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.
01846 /2026 REG.PROV.COLL.
00998/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2026, proposto dalla ditta Global Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Grazia Maria Tomarchio e Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
della Cofar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Scuderi e Liliana D’Amico, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. 0240711 del 22.4.2026, nonché ove occorra, della annessa nota di comunicazione prot. 0240721 del 22.4.2026, con cui il reparto tecnico logistico amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza ha annullato in autotutela l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata” dei locali adibiti a servizi alloggiativi, sale convegno/ricreative, strutture sportive e alloggi riservati ai militari in missione della regione Sicilia, già disposta in favore della ricorrente, dichiarando altresì la contestuale inefficacia del contratto sottoscritto e in esecuzione a far data dal 24.12.2025;
– della eventuale delibera e/o determina e/o comunque del provvedimento di aggiudicazione nei confronti della seconda in graduatoria e/o di altro soggetto in posizione utile;
– del bando di gara e del capitolato d’oneri, nella parte in cui quest’ultimo, agli artt. 18, lett. b e 25, venisse interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente;
– della tabella dei sub-criteri di valutazione nella parte in cui, al punto c.1.1, fosse interpretata in senso preclusivo della persistenza in gara della ricorrente;
con espressa richiesta di subentro nel contratto eventualmente sottoscritto medio tempore a seguito del “cambio appalto” e per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del predetto e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione ed a subentrare nel contratto medesimo, ai sensi degli articoli 123 e 124 C.P.A. per tutta la durata dell’appalto e con espressa riserva di formulare richiesta di risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata Cofar S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione prot. n. 53408 del 28 gennaio 2025, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Operativo Sicilia della Guardia di Finanza ha autorizzato il Capo Gestione Amministrativa ad indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata” dei locali adibiti a servizi alloggiativi, sale convegno/ricreative, strutture sportive e alloggi riservati ai militari in missione operanti nella Regione Sicilia.
La gara è stata indetta attraverso il sistema dinamico di acquisizione del portale MEPA, gestito da Consip S.p.A., per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni. Il costo orario a base d’asta era di euro 18,00 IVA esclusa, l’importo presunto del servizio era pari ad euro 163.900,00, al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 1.900,00. La durata dell’appalto è stata fissata in ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga per dodici mesi per un importo stimato pari ad euro 81.950,00. Il criterio di aggiudicazione adottato era quello offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione era stato fissato al 30 aprile 2025.
2. Espletata la procedura di gara e valutate le offerte pervenute dagli operatori economici invitati, la competente Commissione ha stilato la graduatoria collocando l’odierna ricorrente al terzo posto, con punti 97,64 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 27,64 per quella economica).
Al secondo posto veniva collocata la ditta Aga Servizi S.r.l., con punti 98,13 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 28,13 per quella economica).
Al primo posto veniva, infine, collocata la ditta Global Servizi S.r.l., con punti 98,85 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 28,85 per quella economica). A questo ultimo operatore veniva quindi aggiudicato l’appalto, con determinazione del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, prot. 708638 del 10 dicembre 2025.
3. Con nota prot. 60492 del 30 gennaio 2026, la Cofar S.r.l., terza gradata, proponeva reclamo avverso l’aggiudicazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito alle controinteressate di integrare la documentazione tecnica prodotta in sede di gara attraverso l’illegittimo ricorso all’uso del soccorso istruttorio.
Con nota prot. 93955 del 13 febbraio 2026, l’Amministrazione ha respinto il citato reclamo e, per chiedere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli altri atti di gara, la Cofar S.r.l. è insorta con il ricorso n. r.g. 537/2026, notificato il 20 febbraio 2026 e il 5 marzo successivo.
4. Il predetto mezzo di tutela è stato affidato a tre ordini di censure con cui la Cofar
S.r.l. lamenta:
– (I) che l’Amministrazione non avrebbe verificato l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale nella determinazione del costo della manodopera non avrebbe tenuto conto dell’aumento salariale previsto per effetto della stipula, in data il 13 giugno 2025, del CCNL Multiservizi codice CNEL K511, con validità dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, ed inoltre che l’aggiudicataria avrebbe modificato le ore di assenza per festività, festività soppresse, permessi sindacali e diritto allo studio previste contrattualmente, dichiarando 385 ore non lavorate piuttosto che 507, incrementando così le ore lavorabili e riducendo di circa 10.000 euro il costo della manodopera.
– (II) che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito alle ditte prima e seconda classificata di integrare la documentazione tecnica prodotta in sede di gara, ricorrendo in modo asseritamente illegittimo al soccorso istruttorio. Segnatamente le ditte in questione si sarebbero limitate a rivendicare il possesso delle certificazioni e degli altri elementi previsti dalla legge di gara per valutare il merito dell’offerta, senza però documentare il possesso di tali qualità in seno all’offerta tecnica, come previsto dalla lex specialis. Inoltre, con specifico riguardo all’aggiudicataria, è stato denunziato, con riferimento al criterio C1.1 (afferente all’uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel), che essa nell’offerta si sarebbe limitata ad indicare un elenco di prodotti inserendo però le schede tecniche e di sicurezza di altri prodotti, e poi in sede di soccorso istruttorio avrebbe allegato schede tecniche e di sicurezza di alcuni prodotti, ma riferiti ad una linea diversa;
– (III) che la seconda gradata, Aga Servizi S.r.l., avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in ragione dell’erronea costituzione della cauzione provvisoria.
5. Tanto premesso, la ricorrente evidenzia che, dapprima, la difesa erariale ha depositato nel fascicolo processuale del citato ricorso n. r.g. 537/2026 la nota, prot. 151667 del 12.3.2026, con cui l’Amministrazione ha comunicato, “visti i vizi denunziati avverso l’atto impugnato”, l’avvio di un procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione nei confronti della odierna ricorrente, senza procedere alla sua notifica diretta e, successivamente, con provvedimento prot. 0240711 del 22 aprile 2026, ha provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione della gara per cui è causa.
5.1. Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, oggetto del presente giudizio e comunicato ai concorrenti con nota prot. 0240721 pure del 22.04.2026 è stato motivato con riferimento alle seguenti circostanze:
“Ritenuto…che l’aggiudicazione sarebbe illegittima per violazione di legge per le seguenti ragioni:
Il punto 18 del capitolato d’oneri di gara prevedeva, alla lettera b), l’invio di un elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegnava ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 1 (detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici), 2 (detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici), delle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021.
A sua volta, la Tabella dei sub criteri di valutazione c.1.1. stabiliva di indicare l’uso, in base percentuale (nessun utilizzo, almeno 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio, tra il 50% e l’80%, maggiore dell’80%), di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI ISO 14024 privi di fragranze.
Il concorrente Global Servizi S.r.l. accompagnava l’elenco dei prodotti dichiarati con dépliant riferiti a prodotti di case del settore diverse, aggiungendo, pur non richiesto dall’attivazione del soccorso istruttorio, ulteriori dépliant di prodotti diversi, dovendosi intendere, tale produzione documentale alla stregua di un meccanismo di rinvio per l’individuazione delle specifiche tecniche.
Così intesa, l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere esclusa per la sua indeterminatezza senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato – Sezione V, sentenza del 03.02.2025, n 804) non sussistendo, nel caso in esame, l’ipotesi di errore manifesto ed immediatamente percepibile, emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Ritenuto quindi, che l’aggiudicazione sarebbe viziata per violazione dell’art. 25 del Capitolato d’oneri per presentazione di offerta indeterminata…”.
6. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in parola, adottato dall’intimata Amministrazione a mente dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 29 aprile 2026.
Il mezzo di tutela è stato affidato alle seguenti censure:
“1. Violazione artt. 7 e 21 octies e ss., anche in combinato disposto, legge 7.8.1990,
n. 241 e s.m.i., come recepita in Sicilia.
2. Violazione art. 25 del Capitolato d’oneri. Violazione per falsa applicazione del punto c.1.1 della Tabella dei subcriteri di valutazione. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Violazione per falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della l.241/90 e s.m.i. Violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata. Violazione per omessa applicazione degli artt. 1 e 101 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di massima partecipazione. Violazione per omessa applicazione dell’art. 18, lett. b, capitolato d’oneri. Violazione per falsa applicazione del D.M. n. 51 del 29.1.2021. Violazione art. 97 della Costituzione. Illogicità e genericità della motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta con un precedente provvedimento della medesima amministrazione”.
6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta che il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi considerare legittimamente sostituito tale adempimento dal deposito nel fascicolo processuale del ricorso n. r.g. 537/2026 della citata nota prot. 151667 del 12.3.2026, con cui l’Amministrazione aveva comunicato alla difesa erariale l’avvio del procedimento poi culminato con l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Lamenta in sostanza parte ricorrente, per un verso, che trattandosi della comunicazione di avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio di un precedente affidamento, essa avrebbe dovuto essere notificata direttamente al destinatario del provvedimento finale, in modo da consentire un corretto contraddittorio.
Per altro verso, parte ricorrente denunzia che anche a voler considerare la citata nota prot. 146075 del 12 marzo 2026 idonea a comunicare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara per cui è causa, essa non sarebbe stata comunque idonea ad assicurare il necessario contraddittorio procedimentale, essendo priva di qualsiasi motivazione a supporto della decisione assunta, e non recando alcuna indicazione in ordine alle doglianze di cui al ricorso presentato dalla ditta Cofar S.r.l. che l’Amministrazione aveva in animo di considerare fondate.
6.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia invece l’errore di valutazione nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione, stante che nessuna violazione delle regole di gara sarebbe ad essa imputabile.
In sostanza, parte ricorrente lamenta che dal provvedimento impugnato non emergerebbe la violazione della lex specialis che le sarebbe stata ascritta, e sostiene che l’aver mostrato dei depliant illustrativi non possa di per sé alterare il contenuto dell’offerta presentata, determinando la violazione dell’art. 18 del capitolato d’oneri. Per altro verso, la ricorrente richiama il contenuto del citato provvedimento, prot. 93955 del 13 febbraio 2026, di rigetto del reclamo proposto dall’odierna controinteressata, sottolineando come la documentazione mancante non fosse parte integrante dell’offerta tecnica, ma sarebbe stata destinata alla comprova della stessa ossia a confermare le dichiarazioni già rese, posto che l’art. 18 del Capitolato d’oneri non avrebbe previsto l’obbligo di presentare anche i documenti di comprova.
Sotto questo profilo, parte ricorrente denunzia che il provvedimento di annullamento in questa sede gravato sarebbe in contrasto con quello con cui l’Amministrazione aveva inizialmente rigettato le doglianze della ditta Cofar S.r.l.
In conclusione, parte ricorrente denunzia il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato. Trattandosi di un annullamento in autotutela, oltretutto dal contenuto incompatibile con quello di un ulteriore provvedimento adottato dalla PA, la ricorrente sostiene che esso avrebbe dovuto essere supportato con una motivazione rafforzata, specialmente perché afferente ad aspetti vagliati e superati già in sede di soccorso istruttorio.
7. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata Cofar S.r.l., che con memorie entrambe versate in atti il 19 maggio 2026, hanno chiesto il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare nonché:
– la difesa erariale, che il Collegio dichiari il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– la controinteressata (che ha dichiarato di aver nel frattempo ottenuto l’affidamento del servizio), la riunione del presente ricorso con quello n. r.g. 537/2026, con cui era stata impugnata l’aggiudicazione già disposta in favore dell’odierna ricorrente.
Con ordinanza n. 1447 del 21 maggio 2026, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, che è stata onerata di fornire “…documentati chiarimenti in ordine ai provvedimenti eventualmente adottati dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara in discorso, impugnato con il ricorso in epigrafe”
8. In data 27 maggio 2026, l’Amministrazione ha ottemperato all’ordine istruttorio depositando ampia documentazione ed una relazione di chiarimenti, dalla quale risulta che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e della conseguente declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’odierna ricorrente, al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione ha provveduto:
– a chiedere “una preliminare manifestazione di interesse all’affidamento diretto agli stessi patti e condizioni preesistenti alla gara in oggetto (RDO 2988533) alle ditte Cofar S.r.l. e S.E.A. S.r.l.”
– in esito a tale richiesta, la Cofar S.r.l., odierna controinteressata, ”…si rendeva disponibile ad un eventuale affidamento diretto agli stessi patti e condizioni preesistenti alla gara SDA, inizialmente per il lotto 2 e, successivamente all’indisponibilità di SEA S.r.l., estesa anche al lotto 1 di cui all’RDO 2988533;
– l’affidamento in oggetto sarebbe stato limitato al periodo strettamente necessario per la rinnovazione dell’istruttoria, nonché aggiudicazione e stipula della gara nr. 5046238 – CIG: B62F8E7DFD, stimato in due mesi;
– l’affidamento ai patti e condizioni preesistenti alla gara in parola avrebbe conseguito un risparmio in termini di costi per l’Amministrazione.
– Atteso quanto sopra, con decisione di contrarre n. 253353 del 29/04/2026 e successiva stipula n. 6264925 del 07/05/2026, si è provveduto ad autorizzare la spesa e incaricare la società “COFAR S.R.L.” ad eseguire il servizio di pulizia richiesto, per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione e stipula della gara nr. 5046238 – CIG: B62F8E7DFD.
– Allo stato, questo Ente rimane in attesa delle decisioni di codesto TAR Sicilia riferite ai ricorsi 537 e 998 del 2026, la cui camera di consiglio è fissata per il 4 giugno p.v., per convocare successivamente la Commissione Giudicatrice per la rinnovazione dell’istruttoria volta all’affidamento della gara nr. 5046238 – CIG: B62F8E7DFD”.
9. Con memoria del 28 maggio 2026 parte ricorrente:
– ha insistito per l’accoglimento del ricorso, insistendo in modo particolare sull’inidoneità della citata nota, prot. 151667 del 12 marzo 2026, a costituire idonea comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’affidamento per cui è causa, non solo perché semplicemente depositata in seno al fascicolo processuale del ricorso r.g. n. 537/2026 e non notificata, ma anche perché
strutturalmente inidonea a garantire la partecipazione al procedimento, non recando alcuna indicazione in ordine alle effettive ragioni dell’avversato annullamento;
– si è opposta alla riunione del presente mezzo di tutela con quello n. r.g. 537/2026, del quale ha eccepito la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
– da ultimo ha sostenuto che la memoria della controinteressata versata in atti il 19 maggio 2026 avrebbe natura di ricorso incidentale, che nelle forme proposte sarebbe inammissibile.
10. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 4 giugno 2026, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato alle parti la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
11. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120, comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.).
12. Deve essere preliminarmente respinta l’istanza di riunione del presente ricorso con quello n. r.g. 537/2026, proposto dalla controinteressata Cofar S.r.l. per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per cui è causa in favore dell’odierna ricorrente.
Osserva il Collegio che, pur afferendo le due controversie al medesimo appalto, da un lato, esse sono soggette a riti diversi (camerale e ordinario) e, dall’altro lato, tra esse difetta la connessione soggettiva, atteso che nel ricorso n. r.g. 537/2026 l’odierna ricorrente ha la veste di controinteressata e, al contrario, nella presente controversia è la Cofar S.r.l. ad avere interesse alla conservazione del provvedimento impugnato.
In definitiva, la richiesta di riunione deve essere respinta in considerazione della irriducibile diversità delle posizioni processuali rivestite dalla Global S.r.l. e dalla Cofar S.r.l. nelle due cause, che a parere del Collegio di per sé esclude la possibilità di riunirle.
13. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene di dover disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dalla Difesa Erariale, trattandosi di Amministrazione nella quale è incardinato il Comando Generale della Guardia di Finanza, soggetto che è parte del rapporto controverso.
14. Tanto premesso, il Collegio reputa fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Va osservato preliminarmente che “…la Pubblica Amministrazione ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora l’Ente aggiudicatore indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara: siffatte ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349)…” (C.G.A.R.S., 30 dicembre 2025, n. 1064).
Ciò posto, va evidenziato altresì che il provvedimento all’esame non costituisce esercizio del potere di revoca (tenuto conto che non si indicano circostanze fattuali sopravvenute, né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato e, dunque, non si opera in termini di opportunità), bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, l’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato.
In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto (cfr. in termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602).
14.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie all’esame la resistente Amministrazione non abbia fatto buon governo del potere di autotutela.
Come già rilevato, la ricorrente lamenta che il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione in questa sede gravato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi considerare legittimamente sostituito tale adempimento dal deposito nel fascicolo del ricorso n. r.g. 537/2026 della predetta nota, prot. 151667 del 12.3.2026, con la quale l’Amministrazione aveva comunicato alla difesa erariale l’avvio del procedimento culminato con l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
La censura è fondata.
Osserva il Collegio che, in effetti, non vi è alcuna prova che la ricorrente (nella sua qualità di effettiva destinataria dell’eventuale provvedimento di secondo grado) abbia avuto conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento, poi definito con l’annullamento dell’aggiudicazione.
A parere del Collegio in tal senso non è invocabile la nota prot. 151667 del 12.3.2026, come detto depositata nel fascicolo processuale n. r.g. 537/2026, sia perché indirizzata alla difesa erariale e non alla parte, sia perché afferente ad un ambito (quello del
processo) del tutto estraneo al procedimento amministrativo (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5546).
Anche a non tener conto delle superiori considerazioni, coglie nel segno la difesa della ricorrente nel segnalare che l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento idonea a consentirne la effettiva partecipazione al procedimento, atteso che la predetta nota prot. 151667 del 12 marzo 2026 non reca alcuna indicazione in ordine alle effettive ragioni dell’ipotizzato annullamento, stante che l’Amministrazione si è limitata a comunicare che “questa Sezione, visti i vizi denunciati avverso l’atto impugnato, avvierà un procedimento di annullamento dello stesso in autotutela riconvocando la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.lgs. 36/2023”.
15. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della resistente Amministrazione.
16. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della resistente Amministrazione, mentre sussistono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra la ricorrente e la controinteressata costituita e dichiararne l’irripetibilità nei confronti della ditta Aga Servizi S.r.l., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi ulteriori provvedimenti.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00 oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e la controinteressata costituita e le dichiara non ripetibili nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
L’ESTENSORE
Antonino Scianna
IL PRESIDENTE
Federica Cabrini
IL SEGRETARIO
