TAR Sicilia, sez. staccata Catania, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 2182 – In materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. In conseguenza, è legittima la clausola del bando di gara che – come nel caso di specie – richieda alle imprese la dimostrazione di una capacità tecnica o di un certo fatturato mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, ossia attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell’appalto.
La ratio di tale scelta si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.
Le clausole del capitolato che richiedono la disponibilità di sedi operative o piazzali di deposito a una distanza massima dal luogo di svolgimento del servizio (es. entro 50 km) configurano requisiti di esecuzione dell’appalto e non requisiti di partecipazione. Pertanto, nella fase di gara è sufficiente la mera dichiarazione del concorrente di accettare tali condizioni nell’ipotesi di aggiudicazione. L’eventuale mancata disponibilità dei locali rileva unicamente nella fase esecutiva come inadempimento contrattuale (soggetto a penali o alla risoluzione ex art. 122, co. 3, d.lgs n. 36/2023) e non può costituire causa di esclusione dalla procedura di gara.
02182 /2026 REG.PROV.COLL.
00867/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Concetta Bosurgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rocco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto n. -OMISSIS- del 18.3.2026, di aggiudicazione della gara, avente ad oggetto “Sorveglianza attrezzata interventi urgenti ed assistenza al traffico lungo le tratte autostrade siciliane A/18 ME-CT, A/18 SR-Gela, A/20 ME-PA, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi 24, ad -OMISSIS- per le Infrastrutture e per il Territorio S.p.A.;
– del disciplinare di gara, nella parte relativa alla valutazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali;
– dei verbali della Commissione di gara n. -OMISSIS- del 30.6.2025, n. -OMISSIS-del 23.7.2025-6.8.2025, n. -OMISSIS- del 9.9.2025 e n. -OMISSIS- del 18.12.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/4/2026:
– dei verbali della Commissione di gara n. -OMISSIS- del 30.6.2025, n. -OMISSIS-del 23.7.2025-6.8.2025, n. -OMISSIS- del 9.9.2025 e n. -OMISSIS- del 18.12.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/6/2026:
– dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, di – OMISSIS- per le -OMISSIS- S.p.A. e di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D. n. 37 del 23 gennaio 2025, il Consorzio per le Autostrade Siciliane decideva di procedere all’affidamento del “Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi 24”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
In esito alla valutazione delle offerte, con verbale n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025, la Commissione giudicatrice stilava la seguente graduatoria degli operatori economici ammessi alla gara:
– prima classificata -OMISSIS-, con punteggio di 99,798;
– seconda classificata -OMISSIS- S.p.A., con punteggio di 91,177;
– terza classificata -OMISSIS- S.p.A., con punteggio di 87,205;
– quarta classificata -OMISSIS-, con punteggio di 86,844;
– quinta classificata-OMISSIS-., con punteggio di 82,205.
Con nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, l’operatore economico – OMISSIS-. veniva escluso dalla procedura in ragione dell’anomalia dell’offerta.
Verificata la congruità e la non anomalia dell’offerta presentata da -OMISSIS-per le Infrastrutture e per il Territorio S.p.A., previo accertamento dei requisiti di ordine
generale e speciale ai sensi degli artt. 17, comma 5, 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, con
D.D. n. 183 del 18 marzo 2026, il Consorzio per le Autostrade Siciliane disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “-OMISSIS-”, in qualità di mandataria del costituendo – OMISSIS- S.p.A. Società Benefit, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 – Illogicità manifesta e disparità di trattamento – Incoerenza tra oggetto dell’appalto ed i requisiti di capacità tecnica e professionale (con relativi criteri e sub criteri) e quelli di capacità economica e finanziaria previsti dal Disciplinare di gara.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di equiparare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale (artt. 6.3 e 15 del disciplinare di gara) e di capacità economica e finanziaria (art. 6.2 del disciplinare), l’avvenuto svolgimento di servizi identici e servizi soltanto analoghi a quello oggetto dell’appalto.
Ciò tenuto conto del fatto che, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara, sarebbero richieste competenze, in relazione al personale da utilizzare e alle lavorazioni e ai servizi da svolgere, altamente specialistiche.
Tale scelta pregiudicherebbe la ricorrente, quale operatore economico altamente specializzato nella sorveglianza attrezzata autostradale con esperienza pluriennale identica a quella oggetto della procedura di gara, avendo svolto, nella qualità di aggiudicataria uscente e appaltatrice della precedente gara, il medesimo servizio (e continuandolo a svolgere giusta proroga del contratto di appalto disposta con atto rep. CAS n.-OMISSIS- fino al 25 luglio 2026);
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 26/2023 – Errore materiale e di calcolo manifesto nelle Tabelle parametriche di cui al paragrafo 17.1)
del Disciplinare di gara, relative alla valutazione del criterio 1 (“Curriculum servizi analoghi”) dell’offerta tecnica, e precisamente dei sub-criteri 1.2) ed 1.3) – Falsa applicazione dei presupposti disciplinati dallo stesso Disciplinare di gara all’art. 15, criterio 1), sub-criteri 1.2) ed 1.3).
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che le tabelle parametriche di assegnazione dei punteggi previste all’art. 17.1 del disciplinare di gara conterrebbero due errori materiali incidenti sulla valutazione delle offerte tecniche;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 108 del D.Lgs. n. 23/2023 e dei principi di proporzionalità, par condicio, buon andamento e imparzialità – Illegittimità dei verbali di gara impugnati per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione e/o erronea applicazione del Disciplinare in ordine ai requisiti di ordine speciale.
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta che la Commissione abbia valorizzato, ai fini della valutazione dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica e professionale e alla capacità economica e finanziaria, prestazioni dichiarate come “servizi analoghi” dai concorrenti controinteressati, nonostante dai rispettivi DGUE non emergesse alcuna esperienza né in servizi identici, né in servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto e nonostante non fosse verificabile la natura, l’oggetto e l’importo di tali servizi nonché la loro riferibilità al servizio di sorveglianza attrezzata autostradale oggetto della gara;
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 23/2023 e dei principi di proporzionalità, par condicio, buon andamento e imparzialità – Illegittimità dei verbali di gara impugnati per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Col quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non abbia valutato la possibile esclusione dalla gara della società aggiudicataria ai sensi dell’art. 94 del
d.lgs. n. 36/2023, in ragione della pendenza di un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante dell’impresa per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la società “-OMISSIS-” propone avverso i provvedimenti già impugnati le seguenti ulteriori censure:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del D.Lgs. 36/2023; violazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti; difetto di motivazione; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio. Illegittimità dei verbali di gara nella parte in cui non hanno valutato le risultanze della dichiarazione resa da AVR ai fini del possesso e del mantenimento dei requisiti generali di partecipazione per la permanenza in gara. Col primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non abbia espresso le ragioni a sostegno del giudizio di affidabilità formulato nei confronti della società aggiudicataria, nonostante la sussistenza di una causa di esclusione ex art. 94 d.lgs. n. 36/2026;
II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica; violazione degli artt. 95, 100 e 108 del D.Lgs. 36/2023; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; illogicità manifesta; violazione della par condicio e del principio di verificabilità delle dichiarazioni tecniche. Illegittimità dei verbali di gara nella parte in cui non hanno escluso dalla gara-OMISSIS-e -OMISSIS- e nella parte in cui hanno attribuito punteggi alla loro offerta tecnica pur in assenza del requisito minimo della presenza di sedi operative previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che il CAS avrebbe dovuto escludere le due controinteressate, non avendo dato prova della disponibilità del seguente requisito, indicato nella parte I del capitolato speciale d’appalto: “1 Sede operativa, per ogni tratta, distanza massima 50 Km”;
III – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 100 e 108 del D.Lgs. 36/2023, del Disciplinare di gara e dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ivi previsti – difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, violazione della par condicio, del principio di proporzionalità. Illegittimità dei verbali di gara nella parte in cui hanno valorizzato il punteggio per l’offerta tecnica ad -OMISSIS- e -OMISSIS- senza valorizzare né graduare l’esperienza in servizi identici rispetto a quella in servizi analoghi.
Col terzo motivo, la ricorrente sostiene l’erroneità delle valutazioni compiute dalla Commissione, in relazione ai criteri di cui all’art. 15 del disciplinare, sub 1.1 “Curriculum dell’Operatore Economico”, 1.2 “Esperienza e qualifica dei Capo squadra per l’esecuzione di servizi analoghi – possesso di Attestato di formazione di qualifica di Preposto all’installazione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico da oltre 5 anni” e 1.3 “Esperienza e qualifica del personale per l’esecuzione di servizi analoghi – possesso di Attestato di formazione, rilasciato da enti di formazione accreditati, di qualifica di Addetto posa segnaletica da oltre 5 anni”, avendo omesso di graduare i punti assegnati distinguendo tra esperienza maturata nello svolgimento di servizi identici o soltanto analoghi;
IV. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare gara e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica; violazione degli artt. 95 e 108 del D.Lgs. 36/2023; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; difetto e/o apparenza di motivazione; illogicità manifesta; disparità di trattamento; violazione della par condicio, del principio di proporzionalità.
Con il quarto motivo, la ricorrente censura la valutazione delle offerte tecniche delle controinteressate nella parte in cui la Commissione di gara ha attribuito valutazione massima o comunque apicale con riferimento al sub-criterio 1.4, relativo a “Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale”, e al criterio 4.1, inerente ad “Aspetti migliorativi rispetto a quelli indicati nel CSA, ed
eventualmente altri, sempre attinenti l’oggetto dell’appalto, che si intendono utilizzare nelle attività del servizio al fine di migliorarlo in termini di maggior efficacia ed efficienza per prevenire e gestire tutte le problematiche ad esso connesse anche con l’adozione dei tecniche innovative”, senza che sia dato comprenderne le ragioni.
Si costituisce in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, eccependo l’inammissibilità del ricorso, integrato con motivi aggiunti, sotto diversi profili (genericità e carenza d’interesse) nonché l’infondatezza nel merito.
Resistono al ricorso anche -OMISSIS- S.p.A. nonché -OMISSIS- S.p.A., insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Col secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 giugno 2026 e depositato il 18 giugno 2026, la ricorrente articola avverso gli atti della procedura di affidamento già impugnati le seguenti ulteriori censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, degli artt. 22-25 della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, e dell’art. 24 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto e/o apparenza di motivazione – Sviamento di potere per occultamento documentale;
II. Sui requisiti speciali – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 17, comma 5, 99, 100, 101 e 108 del D.Lgs. 36/2023 – Violazione del paragrafo 6.3 e dell’art. 5 del Disciplinare di gara – Eccesso di potere per illegittima sanatoria postuma dei requisiti di ordine speciale – Difetto di istruttoria e di motivazione – Sviamento – Violazioni della par condicio – Omessa verifica documentale in fase ammissiva e sanatoria postuma in favore della sola aggiudicataria;
III. Sui requisiti generali – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 5 del del Disciplinare di gara – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione
rafforzata – Violazione degli obblighi dichiarativi e di mantenimento dei requisiti generali – Eccesso di potere per illogicità manifesta;
IV. Sui requisiti speciali (profili sostanziali) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 104 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, degli artt. 5 e 6.3 del Disciplinare di gara e del principio di tipicità ed autovincolo alla lex specialis – Violazione del principio di par condicio competitorum ex art. 5 D.Lgs. n. 36/2023 – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti e dei presupposti – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Sviamento;
V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 100 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e del Disciplinare di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, appiattimento e mancata graduazione delle valutazioni – Violazione della par condicio e del principio di proporzionalità.
Sia la stazione appaltante che le società controinteressate eccepiscono l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, senza accettare il contraddittorio sul suo contenuto, in ragione della sua notifica alla parte personalmente anziché al procuratore costituito.
Con memoria depositata il 23 giugno 2026, -OMISSIS- sostiene l’ammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, ribadendo la fondatezza delle censure ivi articolate.
Le società controinteressate insistono per l’inammissibilità della suddetta memoria per mancata notificata alle parti costituite.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente e dalle società controinteressate, ritiene il Collegio che il secondo ricorso per motivi
aggiunti sia inammissibile per mancato notifica al procuratore costituito delle controparti.
Osserva il Collegio che l’art. 43 del c.p.a., relativo ai “motivi aggiunti”, al comma 2 prevede che “le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile”.
L’art. 170 c.p.c., relativo alle “notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento”, dispone che “dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati notificati all’Amministrazione resistente e alle società controinteressate ma non anche al “procuratore costituito”, come invece prescritto dalla legge.
Ne discende che i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, “non risultando condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ammette la notificazione dei motivi aggiunti presso la sede legale dell’Ente – in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., richiamato dal successivo art. 160 c.p.c. in tema di nullità della notificazione – “in presenza di un dettato normativo di indubbio tenore, come dimostrato dall’utilizzo, nel comma 2 dell’art. 43 cit., dell’espressione «le notifiche…avvengono», anziché «le notifiche…possono avvenire»” (cfr., da ultimo, T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, 19 agosto 2025, sez. II ter, n. 15598)” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 16 gennaio 2026, n. 929).
Peraltro, nel caso di specie, non sarebbe nemmeno invocabile quella giurisprudenza sostanzialista che considera sanato il vizio di notifica in caso di raggiungimento dello scopo, in quanto il CAS e le controinteressate hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sul contenuto del ricorso irritualmente notificato.
Come evidenziato da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, laddove la parte resistente non si sia difesa nel merito, così dimostrando di non aver subito un vulnus
dalla violazione del comma 2 dell’art. 43 c.p.a., “è precluso al giudice di presumere che la notifica alla sede reale, e non al difensore, non abbia avuto impatto alcuno sulla corretta instaurazione del contraddittorio sostanziale in ordine alle nuove domande/ motivi proposti dalla parte ricorrente…
La notifica al ricorrente, e non al suo difensore, può infatti avere effetti negativi per la parte, che non è tecnicamente e legalmente in condizione di gestire la propria difesa in giudizio…
La scelta della parte di utilizzare l’istituto dei motivi aggiunti, pertanto, comporta il rispetto delle regole processuali a questo collegate e le conseguenze determinate dalla loro violazione.
Non può addossarsi al giudice amministrativo o alla controparte la sanatoria di tale violazione, posto che la parte ha comunque la possibilità, se in termini, di proporre un nuovo ricorso” (T.A.R. Napoli Campania sez. II, 15 aprile 2025, n. 3117).
Né potrebbe richiamarsi quella giurisprudenza secondo cui i motivi aggiunti – allorché siano rivolti contro provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale
– possono non essere ritenuti inammissibili, quand’anche notificati al domicilio reale e non al domicilio eletto, a condizione tuttavia che possiedano tutti i requisiti formali e sostanziali di un autonomo ricorso, e quindi che siano stati proposti sulla base di un nuovo mandato al difensore (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 10 luglio 2013, n. 46) e che presentino una compiuta esposizione delle censure, non bastando una reiterazione delle stesse mediante un generico richiamo al ricorso introduttivo (cfr. T.A.R. Palermo, sez. I, 15 maggio 2014, n. 1244).
Invero, è la stessa ricorrente a dichiarare di aver proposto motivi aggiunti c.d. propri. Parimenti inammissibili sono le censure articolate con memoria depositata il 23 giugno 2026 in quanto non notificata alle controparti, in violazione delle regole del contraddittorio processuale.
Invero, “nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715)” (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 9 marzo 2026, n. 1614).
Tanto chiarito, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:
– “qualora, in materia di appalti pubblici, il ricorso non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria, ma sia argomentato…sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, esso deve essere sorretto dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr., ex multis, di questa Sezione, le sentenze n. 1916 del 2020 e n. 2534 del 2018; analogamente, della sez. III, sentenza n. 1710 del 2020)” (Consiglio
di Stato sez. V, 19 luglio 2024, n. 6504);
– nello specifico, l’operatore economico, che si è classificato terzo, può “efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria. Ovviamente, nessun ostacolo in ordine all’ammissibilità si pone in relazione alle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché,
attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara. I principi sopra sinteticamente enunciati possono ritenersi “diritto vivente” posto che su di essi ha anche avuto modo di pronunciarsi l’Adunanza Plenaria con sentenza 3 febbraio 2014, n. 8, la quale ha chiarito che, seppure la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporti di per sé – con carattere di automatismo – il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato ad introdurre contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all’offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all’aggiudicazione, ove, tuttavia, siffatta evenienza non ricorra, l’impresa terza classificata non è portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto all’annullamento degli atti impugnati, non avendo, in ragione della postergazione al secondo concorrente utilmente graduato, alcuna chance di vittoria” (Cfr. Consiglio di Stato Sez. III del 2.3.2017)” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20 aprile 2021, n. 1296). Nel caso di specie, il primo motivo del ricorso introduttivo non richiede la prova di resistenza nei termini indicati in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe effettivamente l’annullamento dell’intera procedura.
La ricorrente censura l’equiparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti di
capacità tecnica e professionale (artt. 6.3 e 15 del disciplinare di gara) e di capacità economica e finanziaria (art. 6.2 del disciplinare), dell’esperienza acquisita nello svolgimento di servizi identici a quello oggetto dell’appalto con quella maturata nella prestazione di servizi soltanto analoghi.
La doglianza è priva di fondamento.
Invero, in materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2025, n. 7627).
In conseguenza, è legittima la clausola del bando di gara che – come nel caso di specie
– richieda alle imprese la dimostrazione di una capacità tecnica o di un certo fatturato mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, ossia attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell’appalto.
La ratio di tale scelta “si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito” (Consiglio di Stato sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341).
Inammissibile per genericità è, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la ricorrente non spiega in alcun modo come la supposta irregolarità delle tabelle di valutazione abbia inciso in concreto nella valutazione delle offerte e abbia leso la propria posizione giuridica.
Il motivo è, in ogni caso, infondato.
Ritiene, invero, il Collegio che il disciplinare di gara sia chiaro nel prevedere l’attribuzione di massimo 2 punti per il sub-criterio 1.2 “Esperienza e qualifica dei Capo squadra per l’esecuzione di servizi analoghi – possesso di Attestato di formazione di qualifica di Preposto all’installazione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico da oltre 5 anni (per un numero di capi squadra non inferiore a 16) – Peso 2”, ottenibile valutando “l’esperienza del personale “Capi squadra” che il Concorrente intende effettivamente impiegare per l’esecuzione del servizio apprezzando in modo particolare il possesso di Attestato di formazione, rilasciato ai sensi del D.MLPS del 22/01/2019 o, anterioriormente, ai sensi del D.M.
4/03/2013, da enti di formazione accreditati, di qualifica di “Preposto” per la posa di segnaletica stradale” nonché l’impiego di ogni “Caposquadra in più, in possesso di attestato di formazione, rispetto alla dotazione minima prevista dal C.S.A. parte I”, con la precisazione per ogni “Caposquadra in più, in possesso di attestato di formazione, rispetto alla dotazione minima prevista dal C.S.A. parte I” devono essere attribuiti 0.5 punti ma sempre e soltanto fino al raggiungimento del punteggio massimo di 2 punti.
Le stesse considerazioni valgono per il sub-criterio 1.3 “Esperienza e qualifica del personale per l’esecuzione di servizi analoghi – possesso di Attestato di formazione, rilasciato da enti di formazione accreditati, di qualifica di Addetto posa segnaletica da oltre 5 anni – punti 0,5 per ogni Attestato di formazione fino ad un max di punti 2. – Peso 2”, per il quale è previsto il punteggio massimo di 2 punti, assegnabile all’esito della valutazione dell’ “esperienza del personale operatore che il Concorrente intende effettivamente impiegare per l’esecuzione del servizio apprezzando in modo particolare il possesso di Attestato di formazione, rilasciato ai sensi del D.MLPS del 22/01/2019 o, anteriormente, ai sensi del D.M. 4/03/2013, da enti di formazione accreditati, di qualifica di “Operaio” per la posa di segnaletica stradale” e dell’impiego di operai in più, in possesso di attestato di formazione, rispetto alla dotazione minima prevista dal C.S.A. parte I, con la precisazione per “ogni Operaio in più, in possesso di attestato di formazione, rispetto alla dotazione minima prevista dal C.S.A. parte I (TAB.1)” devono essere attribuiti 0.5 punti ma sempre e soltanto fino al raggiungimento del punteggio massimo di 2 punti.
Le prescrizioni del disciplinare di gara censurate sono, quindi, tra loro perfettamente
coerenti, riportando la tabella di valutazione delle offerte tecniche di cui all’art. 17.1 del disciplinare di gara la stessa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 15.
Quanto al terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che la Commissione:
– avrebbe dovuto escludere le società controinteressate non avendo svolto servizi identici a quello oggetto dell’appalto per cui è causa;
– non avrebbe adeguatamente valorizzato, nell’attribuzione dei punteggi, l’esperienza acquisita nello svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di gara piuttosto che soltanto analoghi;
– si sarebbe limitata a verificare i requisiti di ordine speciale solo in capo alla prima classificata.
La prima doglianza – per la quale non è necessaria la prova di resistenza in quanto diretta all’esclusione di entrambe le controinteressate – è infondata alla luce dell’accertata legittimità della previsione del bando che ammette la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale mediante il riferimento a esperienze maturate in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
La seconda contestazione è, invece, inammissibile in quanto non supera la cosiddetta prova di resistenza.
Invero, parte ricorrente si limita ad insistere sul diverso “peso” che, in sede di valutazione delle offerte, avrebbe dovuto avere l’esperienza maturata nello svolgimento dello stesso servizio oggetto dell’appalto ma non dimostra che la Commissione avrebbe dovuto attribuire all’offerta delle controinteressate zero punti o, comunque, un punteggio inferiore tale da consentirle di ottenere l’aggiudicazione della gara.
In ultimo, non sussiste il dedotto difetto d’istruttoria in quanto la Commissione:
– ha valutato le offerte secondo i criteri stabiliti nella lex specialis, così come risultante dai verbali di gara prodotti in giudizio;
– ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatica e non automatica ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti di carattere speciale solo nei confronti della prima classificata, in ossequio all’art. 24 del disciplinare di gara (non impugnato da parte ricorrente), che prevede l’aggiudicazione “all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare” compiuta nei confronti del concorrente ha presentato la migliore offerta ovvero l’esclusione “in caso di esito negativo delle verifiche”, con scorrimento della graduatoria.
Il quarto motivo del ricorso introduttivo – che la ricorrente riprende col primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento, determinando l’esclusione dalla gara dell’attuale aggiudicataria, non intaccherebbe la posizione della seconda classificata.
In ogni caso, la doglianza è infondata in quanto il RUP ha valutato la rilevanza dei carichi pendenti in capo all’amministratore della società aggiudicataria ai fini della possibile sussistenza di un illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 e ne ha motivatamente escluso la sussistenza (cfr. relazione del 16 marzo 2026).
D’altra parte, “la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (si v. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6275; Id., 14 giugno 2024, n. 5355; id. 23 febbraio
2024, n. 1804; id., sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483; id., sez. V, 30 maggio 2022,
n. 4362; id. 21 aprile 2022, n. 3051; id. 27 ottobre 2021, n. 7223; id. 3 giugno 2021,
n. 4248)” (T.A.R. Napoli Campania sez. I, 16 dicembre 2025, n. 8167).
E, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la valutazione della stazione appaltante non sia manifestamente irragionevole.
Il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – per cui non è necessaria alcuna prova di resistenza in quanto diretto all’esclusione di entrambe le controinteressate – è infondato.
Ritiene il Collegio che la disponibilità di una “sede operativa, per ogni tratta, distanza massima di 50 km”, richiesta per i servizi di pronto intervento, costituisca un requisito di esecuzione dell’appalto, come si ricava agevolmente dallo stesso art. 5 del capitolato speciale dell’appalto, riguardante “Modalità di esecuzione del servizio, composizione squadre e risorse”.
Sul tema dell’organizzazione di beni e mezzi allo scopo di eseguire le prestazioni contrattuali, il Consiglio di Stato ha esaustivamente chiarito che:
– “il vigente art. 113 del d.lgs. n. 36 del 2023 (riproduttivo dell’art. 100 del d.lgs. n. 50 del 2016, cui è riferita la giurisprudenza sopra menzionata) va interpretato nel senso che, di regola, i “requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, così come posseduti dal concorrente che sia risultato aggiudicatario, rilevano nella fase esecutiva, in quanto nella fase della gara è necessaria soltanto la dichiarazione dei concorrenti “di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari””;
– “L’eventuale inottemperanza alle prescrizioni dettate per la fase esecutiva, che dovesse manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto – qualora l’aggiudicatario, conseguito l’affidamento, risulti non in grado di garantire i “requisiti particolari” da lui stesso accettati – rileva appunto a soli fini esecutivi, quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste convenzionalmente e, se “grave … tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, può dare luogo alla risoluzione ex art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023” (Consiglio di Stato sez. V, 29 gennaio 2026, n. 756).
La disciplina codicistica trova conferma nel caso di specie, avendo previsto la stazione appaltante la possibilità di applicare penali e finanche di risolvere il contratto d’appalto qualora l’impresa ometta, non applichi o deroghi ad una o più clausole del capitolato
d’appalto (tra cui rientra quella della disponibilità di un piazzale di deposito entro i 50 km dal luogo di servizio; cfr. artt. 8, lett. e), e 9 del capitolato speciale d’appalto).
Il terzo e il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili in quanto parte ricorrente si limita a contestare genericamente le valutazioni della Commissione, senza fornire la prova di resistenza.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “nel contesto della discrezionalità tecnica della valutazione, la censura deve indicare con precisione la riduzione dei punteggi contestati…Questo principio è fondamentale per garantire la concretezza e l’utilità delle azioni giudiziarie nel settore degli appalti pubblici”” (T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. I, 20 novembre 2025, n. 1366).
Nel caso di specie, sarebbe stato necessario indicare, in termini predittivi (seppur connotati da elementi di concretezza), l’effettiva incidenza (in termini diminutivi) di ognuna delle dedotte contestazioni (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19 luglio 2024, n. 6504); il che non è avvenuto.
In definitiva, per le ragioni esposte:
– il ricorso introduttivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
– il primo ricorso per motivi aggiunti è in parte infondato e in parte inammissibile;
– il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– in parte rigetta e in parte dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;
– dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, di -OMISSIS- S.p.A. e di -OMISSIS- S.p.A., che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
L’ESTENSORE
Manuela Bucca
IL PRESIDENTE
Giuseppa Leggio
IL SEGRETARIO
