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Clausola sociale: il progetto di riassorbimento richiesto al solo aggiudicatario esclude l’estromissione del concorrente in fase di offerta

TAR Puglia, Lecce, sez. II, 23 giugno 2026, n. 338 – Nel caso in cui la lex specialis (nella specie, il disciplinare di gara) imponga al concorrente di assumere l’impegno “sociale” di cui all’art. 57, c. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, richiedendo invece la presentazione del “progetto di riassorbimento del personale” esclusivamente all’aggiudicatario a pena di revoca, la mancata allegazione di tale piano in fase di offerta non può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione opera, infatti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, solo in relazione ai requisiti degli artt. 94 e 95 del medesimo codice, dovendo le ulteriori cause essere espressamente definite dalla legge (ipotesi che non ricorre nel caso dell’indicazione delle modalità di adempimento all’impegno sociale ex art. 102, c. 2, d.lgs. 36/2023).
Pertanto, poiché la lex specialis deve essere interpretata «alla luce delle regole sull’interpretazione dei contratti, a partire dal criterio letterale stabilito dall’art. 1362 c.c., le quali possono essere utilizzate per sottolineare l’effetto di autovincolo della lex specialis verso l’amministrazione procedente, ma anche per far emergere gli elementi di cui l’operatore economico concorrente deve tener conto ai fini della corretta formulazione della propria offerta», la disciplina di gara risulta chiara nell’imporre l’obbligo di presentazione del progetto specifico di riassorbimento al solo operatore economico aggiudicatario.
In ogni caso, qualora le clausole del disciplinare fossero ritenute ambigue, in ossequio al principio del favor participationis deve essere privilegiata l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli.

00338 /2026 REG.PROV.CAU.

N. 00598/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2026, proposto dall’ATI Bastone Salvatore S.r.l., Sogea S.r.l., Canale S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, società tutte rappresentate e difese dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;

contro

– la società Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;

nei confronti

– delle società Axa S.r.l., Delco Disinfestazioni S.r.l., nonché S.E.A. S.r.l. – Servizi Ecologici Ambientali, in proprio e quali associate del costituendo RTI, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
– della società Idrovelox di Petrelli Franco & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Petrelli, quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Idrovelox Construction and Services s.r.l. e con la società Ingallina s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del Direttore Procurement – Area Acquisti Direzione Industriale, Ambiente ed Energia di Acquedotto Pugliese prot. n. 33947/2026 del 07/05/2026 (All.1), di approvazione dei verbali del Seggio di gara e della Commissione di gara e di aggiudicazione del lotto n.10 in favore dell’ATI costituenda, formata da SEA (Servizi Ecologici Ambientali) s.r.l. (mandataria), AXA s.r.l. (mandante), DELCO Disinfestazioni s.r.l.; del verbale del Seggio di gara n. 5 del 25/02/2025, nel quale si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa dell’ATI capeggiata da Idrovelox di Petrelli Franco per i lotti 8, 9, 10 e 11 ritenendola completa e regolare, e del verbale n. 8 del 06/03/2025, nel quale si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa (ivi compresi i contratti di avvalimento) dell’ATI guidata dalla mandataria SEA per i lotti 7, 9, 10 e 11 ritenendola completa e regolare; del verbale del Seggio di gara n.14 del 16/04/2025 riepilogativo e conclusivo della disamina della documentazione dei concorrenti, decretandone l’ammissione alla gara;
> per l’annullamento, altresì, dei verbali della Commissione di gara nn.1 e 2 rispettivamente del 13/05/2025 e del 16/05/2025, di apertura delle offerte tecniche e di verifica della regolarità della documentazione tecnica presentata dai concorrenti

costituiti dalle imprese dell’ATI Idrovelox di Petrelli Franco (lotti 8 e 10) e dalle imprese dell’ATI SEA (lotto 10);
> nonché per l’annullamento dei verbali della Commissione di gara, in seduta riservata, n.13 del 31/07/2025, in cui ha proceduto ad assegnare i coefficienti per ciascun criterio di valutazione previsto nel disciplinare di gara, sia per l’ATI Idrovelox di Petrelli Franco e Figli, sia per l’ATI SEA, determinando il punteggio assegnato per l’offerta tecnica a ciascun concorrente per il lotto n.10;
> infine, per l’annullamento del verbale n. 30 del 22/12/2025, nel quale la Commissione ha proceduto a registrare nel portale degli acquisti l’esito della valutazione delle offerte tecniche e proceduto all’apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, stilando la graduatoria provvisoria con il punteggio totale, quale risultante dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico per ciascuno dei concorrenti, nella quale l’ATI ricorrente si è classificata al 3° posto (stante la circostanza che l’impresa Castiglia è aggiudicataria del lotto 8 di maggiore importo), preceduta dall’ATI SEA (1° posto, aggiudicataria) e dal Raggruppamento costituendo composto da Idrovelox di Petrelli Franco s.r.l. (mandataria), Idrovelox Construction
s.r.l. (mandante), Ingallina s.r.l. (mandante), posizionata al 2° posto; nonché del verbale della Commissione di gara n. 31 del 16/04/2026, con il quale si è preso atto delle giustificazioni addotte dall’ATI SEA nel sub procedimento di verifica di anomalia, confermando l’aggiudicazione e la graduatoria di cui al verbale n. 30 del 22/12/2025;
> per l’annullamento degli altri verbali del Seggio e della Commissione di gara, anche non menzionati, comunque lesivi e pregiudizievoli per gli interessi dell’ATI ricorrente e di tutti gli ulteriori atti, laddove non è stata disposta l’esclusione dalla gara di entrambi i raggruppamenti controinteressati;
> per l’annullamento del disciplinare di gara (art. 7.1) e del Capitolato speciale (art. 29, comma 3) nella parte in cui non avrebbero integralmente recepito l’art.102, comma

2, del d.lgs. n. 36/2023, obbligando espressamente i soggetti concorrenti ad indicare nell’offerta tecnica le modalità attraverso le quali intendono adempiere alla clausola sociale con la illustrazione di un progetto di riassorbimento delle unità di personale del gestore uscente;
> per l’accertamento del diritto dell’ATI ricorrente a risultare aggiudicataria del lotto n.10, ed a sottoscrivere il relativo accordo quadro, anche attraverso un incremento del punteggio per l’offerta tecnica presentata e non adeguatamente valutata;
> in via gradata, per l’accertamento del diritto a subentrare nell’esecuzione dei servizi e lavori oggetto dell’appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., eventualmente nelle more stipulato da AQP con l’ATI controinteressata;
> in via ulteriormente gradata, per il risarcimento dei danni subiti dall’ATI ricorrente per l’omessa aggiudicazione del lotto n.10, quale tutela risarcitoria per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Axa S.r.l., Delco Disinfestazioni S.r.l., Idrovelox di Petrelli Franco & Figli S.r.l. e di S.E.A. S.r.l. – Servizi Ecologici Ambientali nonché della società Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2026 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;

Premesso che:

– con il ricorso r.g. n. 598 del 2026, notificato il 05.06.2026 e depositato il 12.06.2026, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Direttore Procurement – Area Acquisti Direzione Industriale, Ambiente ed Energia di Acquedotto Pugliese prot. n. 33947/2026 del 07/05/2026 (All.1), di approvazione dei verbali del Seggio di gara e della Commissione di gara e di aggiudicazione del lotto n.10 in favore dell’ATI costituenda, formata da SEA (Servizi Ecologici Ambientali) s.r.l. (mandataria), AXA s.r.l. (mandante), DELCO Disinfestazioni s.r.l.; nonché l’annullamento, altresì, del verbale del Seggio di gara
n. 5 del 25/02/2025 (All.2), nel quale si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa dell’ATI capeggiata da Idrovelox di Petrelli Franco per i lotti 8, 9, 10 e 11 ritenendola completa e regolare, e del verbale n. 8 del 06/03/2025 (All.2), nel quale si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa (ivi compresi i contratti di avvalimento) dell’ATI guidata dalla mandataria SEA per i lotti 7, 9, 10 e 11 ritenendola completa e regolare; del verbale del Seggio di gara n.14 del 16/04/2025 (All.2) riepilogativo e conclusivo della disamina della documentazione dei concorrenti, decretandone l’ammissione alla gara; dei verbali della Commissione di gara nn.1 e 2 rispettivamente del 13/05/2025 e del 16/05/2025 (All.3), di apertura delle offerte tecniche e di verifica della regolarità della documentazione tecnica presentata dai concorrenti costituiti dalle imprese dell’ATI Idrovelox di Petrelli Franco (lotti 8 e 10) e dalle imprese dell’ATI SEA (lotto 10); dei verbali della Commissione di gara, in seduta riservata, n.13 del 31/07/2025 (All.3), in cui ha proceduto ad assegnare i coefficienti per ciascun criterio di valutazione previsto nel disciplinare di gara, sia per l’ATI Idrovelox di Petrelli Franco e Figli, sia per l’ATI SEA, determinando il punteggio assegnato per l’offerta tecnica a ciascun concorrente per il lotto n.10; del verbale n.30 del 22/12/2025 (All.3), nel quale la Commissione ha proceduto a registrare nel portale degli acquisti l’esito della valutazione delle offerte tecniche e proceduto all’apertura ed alla valutazione

delle offerte economiche, stilando la graduatoria provvisoria con il punteggio totale, quale risultante dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico per ciascuno dei concorrenti, nella quale l’ATI ricorrente si è classificata al 3° posto (stante la circostanza che l’impresa Castiglia è aggiudicataria del lotto 8 di maggiore importo), preceduta dall’ATI SEA (1° posto, aggiudicataria) e dal Raggruppamento costituendo composto da Idrovelox di Petrelli Franco s.r.l. (mandataria), Idrovelox Construction
s.r.l. (mandante), Ingallina s.r.l. (mandante), posizionata al 2° posto; nonché del verbale della Commissione di gara n.31 del 16/04/2026, All.3), con il quale si è preso atto delle giustificazioni addotte dall’ATI SEA nel sub procedimento di verifica di anomalia, confermando l’aggiudicazione e la graduatoria di cui al verbale n. 30 del 22/12/2025; degli altri verbali del Seggio e della Commissione di gara, anche non menzionati, comunque lesivi e pregiudizievoli per gli interessi dell’ATI ricorrente e di tutti gli ulteriori atti, laddove non è stata disposta l’esclusione dalla gara di entrambi i raggruppamenti controinteressati. Per l’annullamento del disciplinare di gara (art. 7.1) e del Capitolato speciale (art.29, comma 3) nella parte in cui non avrebbero integralmente recepito l’art.102, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, obbligando espressamente i soggetti concorrenti ad indicare nell’offerta tecnica le modalità attraverso le quali intendono adempiere alla clausola sociale con la illustrazione di un progetto di riassorbimento delle unità di personale del gestore uscente; nonché l’accertamento del diritto dell’ATI ricorrente a risultare aggiudicataria del lotto n.10, ed a sottoscrivere il relativo accordo quadro, anche attraverso un incremento del punteggio per l’offerta tecnica presentata e non adeguatamente valutata; in via gradata, l’accertamento del diritto a subentrare nell’esecuzione dei servizi e lavori oggetto dell’appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., eventualmente nelle more stipulato da AQP con l’ATI controinteressata; in via ulteriormente gradata, per il risarcimento dei danni subiti

dall’ATI ricorrente per l’omessa aggiudicazione del lotto n.10, quale tutela risarcitoria per equivalente”;
Ritenuto che:
– in esito ad un esame sommario tipico della fase cautelare, l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento per difetto di fumus posto che le censure avverso la seconda classifica – ad un sommario esame – sembrano infondate e da ciò conseguirebbe l’improcedibilità – per sopravvenuto difetto di interesse – delle doglianze escludenti avverso la prima classificata dato che nella presente gara sussiste l’autovincolo allo scorrimento della graduatoria (cfr. art. 4.3.5. del disciplinare di gara) e posto che l’interesse al ricorso – affermato dalla stessa ricorrente nella settima censura – in realtà è un mero effetto riflesso e indiretto (l’eventuale – peraltro vietato dalla stessa lex specialis cfr. art. 4.3.5. del disciplinare di gara – effetto domino sulle altre graduatorie stilate all’esito delle gare relative agli altri lotti e derivante dall’esito giudiziale del presente giudizio, violativo del generale principio dell’invarianza dovuta a sopravvenienze che opera nel senso della “cristallizzazione delle offerte” e della “immodificabilità della graduatoria”) che fa sì come l’utilità o il bene cui aspira la parte ricorrente non si ponga – come dovrebbe per poter suffragare l’interesse al ricorso – in rapporto di prossimità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta; più precisamente, venendo alle doglianze escludenti formulate avverso la seconda classificata, il Collegio ritiene che la terza censura – per come formulata – sembri, prima facie, infondata, posto che la lex specialis e, in particolare, per quanto qui rileva, il disciplinare di gara, in base al combinato disposto degli artt. 7 e 11, impone all’operatore economico concorrente di assumere l’impegno “sociale” di cui all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ma – al contempo, richiede obbligatoriamente esclusivamente all’aggiudicatario – prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta – di “presentare un progetto di riassorbimento del personale impiegato dall’impresa uscente atto ad

illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale con riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”, a pena di revoca dell’aggiudicazione (cfr. art. 11 del disciplinare di gara); tale ultima disposizione della lex specialis non risulterebbe – in base all’indirizzo ermeneutico seguito dal Collegio – disapplicabile operando il principio di tassatività delle cause di esclusione solo in relazione ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023) (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2025, (ud. 18/09/2025- dep. 30/09/2025) – sentenza n. 7631), e dovendo essere le ulteriori cause di esclusione “espressamente” definite come tali dal codice (cfr. art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023) (e non pare essere il caso dell’indicazione delle modalità di adempimento all’impegno sociale di cui all’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023); dunque, la lex specialis – da interpretare, com’è noto, “alla luce delle regole sull’interpretazione dei contratti, a partire dal criterio letterale stabilito dall’art. 1362 c.c., le quali possono essere utilizzate per sottolineare l’effetto di autovincolo della lex specialis verso l’amministrazione procedente, ma anche per far emergere gli elementi di cui l’operatore economico concorrente deve tener conto ai fini della corretta formulazione della propria offerta” (per tutte: Consiglio di Stato sez. V, 6 agosto 2021, sentenza n. 5781, e i precedenti ivi citati; T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 21/05/2022, (ud. 10/05/2022- dep. 21/05/2022) – sentenza n. 706) – sembra chiara nell’imporre l’obbligo di presentazione del progetto specifico di riassorbimento solo all’operatore economico aggiudicatario; in proposito, va richiamata la giurisprudenza amministrativa citata dalla parte resistente e dalla prima classificata per cui laddove “la lex specialis non prevedeva la presentazione di alcun piano di assorbimento, ma (unicamente) la necessità di rispettare la clausola sociale prevista dal CCNL di riferimento, con il conseguente obbligo di riassorbimento prioritario del personale della ditta uscente. (…) la mancata presentazione del piano

di assorbimento del personale non può essere sanzionata con esclusione in mancanza di una specifica previsione contenuta nella disciplina di gara” (cfr. ex multis, T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 1203 del 19.02.2026 e T.a.r. Campania, Napoli, sentenza n. 1199/26); peraltro, anche qualora le clausole del disciplinare di gara fossero ritenute ambigue (circostanza che non si ravvisa, nel caso di specie, a parere del Collegio), in ossequio al principio del favor partecipationis – che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione appaltante – dovrebbe comunque privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 2/01/2026, sentenza n. 13); anche il sesto motivo, ad un sommario esame, pare infondato posto che, com’è noto, il D.u.r.c. nonché le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate hanno natura di dichiarazione di scienza e “si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 21/02/2017, (ud. 12/01/2017- dep. 21/02/2017) – sentenza n. 777) e la determinazione cui è giunta la stazione appaltante in punto di insussistenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 non sembra in alcun modo messa in discussione dalle allegazioni operate dalla parte ricorrente in quanto: 1. le predette certificazioni attestano e fotografano l’assenza di irregolarità fino alla data dell’interrogazione da parte della stazione appaltante che è successiva al 07.05.2025 (termine per la presentazione delle offerte); 2. i carichi pendenti della società Ingallina s.r.l. – come da certificato fidefacente – risultano tutti oggetto di rateizzazione tranne l’iva periodica del 2018 che – tuttavia – la società controinteressata ha comprovato (documentalmente) essere oggetto di rateizzazione con prova della relativa corresponsione delle rate e, pertanto, non integrano le cause escludenti di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Ritenuto che, nelle more, non sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati, e ciò perché la reiterata recente giurisprudenza cautelare del giudice d’appello, formatasi in tema di sospensione degli atti di gara relativi all’affidamento di servizi, ha ben messo in evidenza che la domanda cautelare è infondata per difetto di periculum in mora, dal momento che si tratta di un appalto di servizi destinati a svolgersi con continuità nel tempo: ciò che grandemente impinge in senso riduttivo sulla gravità del periculum in mora effettivamente apprezzabile, poiché la parte, qualora vittoriosa in giudizio, potrà comunque conseguire, all’esito dello stesso e pur se con un inevitabile differimento temporale, il servizio per un periodo di durata pari a quello posto a gara (cfr. C.g.a.r.s., ord. n. 343 del 2025; conformi C.g.a.r.s. ord. n. 258 del 2025; id., n. 107 del 2025; C.G.A.R.S., ordinanza n. 6/2026; Cons. di Stato, sez. V, ord. n. 4142 del 2025; sui poteri del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 9 del 2025);
– va fissata la data della trattazione del merito, all’udienza pubblica del 25.01.2027, ore di rito;
– sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare in ragione della peculiarità della controversia e della natura interinale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.01.2027. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2026, con l’intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente F/F Paolo Fusaro, Referendario

Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Tommaso Sbolgi

IL PRESIDENTE

Nino Dello Preite

IL SEGRETARIO