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Sulla risoluzione per grave inadempimento nel Codice dei contratti pubblici: irrilevanza dei pregressi rapporti e divieto di motivazione ex post Tribunale Ordinario di Torino – Sez. Specializzata in materia di Impresa – 8 giugno 2026, n. 3603

di Andrea Ruffini

È illegittima la determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata ai sensi dell’art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 che si fondi su asserite violazioni orarie relative a rapporti contrattuali precedenti e ormai esauriti tra le parti, in quanto la norma consente la risoluzione solo per inadempimenti del contratto in corso che ne compromettano la buona riuscita.

Parimenti, sono irrilevanti le risultanze di indagini penali ancora in corso, richiedendo il Codice, ai fini della risoluzione contrattuale, che l’appaltatore versi in una delle condizioni di esclusione definitiva di cui all’art. 94, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023, ovvero la presenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile.

Qualora l’appaltatore offra la prova documentale del corretto adempimento del servizio mediante i fogli presenza e i prospetti orari del personale, l’assenza di contestazioni specifiche da parte della stazione appaltante consente di ritenere attendibili i dati forniti dall’appaltatrice, con conseguente obbligo della committente al pagamento integrale del corrispettivo pattuito.


Con sentenza pubblicata in data 8 giugno 2026, n. 3603, il Tribunale Ordinario di Torino – sez. Imprese – ha avuto modo di precisare le condizioni che devono sussistere affinché una Stazione Appaltante possa legittimamente e fondatamente procedere ad una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 36/2023.

Il caso in esame

Il giudizio – patrocinato dallo Studio AOR Avvocati per contro dell’O.E. – trae origine da un contratto di appalto di fornitura dei servizi socioassistenziali e in global service, comprensivi della fornitura di materiale connesso, sottoscritto con un Ospedale torinese per il periodo (limitato) compreso tra maggio / settembre 2024.

Pur trattandosi di un rapporto autonomo e distinto, siffatto affidamento si pone praticamente in continuità con il pregresso affidamento della stessa fornitura avvenuta per il periodo intercorrente tra gennaio 2022 / febbraio 2024.

Ed è ciò che ha tratto in inganno la Stazione Appaltante.

Quest’ultima, infatti, si è trovata coinvolta in un’indagine penale dalla quale sarebbe emerso il rischio di possibili difformità rispetto agli standard quantitativi relativo al fabbisogno del personale infermieristico ed OSS durante le annualità 2022, 2023 e 2024 (gennaio-febbraio).

Ciò ha condotto la S.A. a contestare all’Appaltatore un deficit prestazionale in relazione al contratto pregresso ed ormai “chiuso”, sul presupposto di un’asserita fornita di servizi in misura inferiore a quanto dovuto, per un valore considerevole in termini monetari.

Nonostante le obiezioni dell’O.E., sulla base (principalmente ma non solo) del presupposto di cui sopra, la Stazione Appaltante ha dapprima avviato il procedimento di risoluzione contrattuale e, nonostante le “osservazioni” presentate dall’Appaltatore, ha in seguito disposto la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, ex art. 122 del Codice vigente.

Di qui, dunque, la contestazione giudiziale di illegittimità/invalidità / infondatezza del provvedimento risolutorio.

 

La pronuncia del Tribunale

Con una pronuncia dal tenore logico ineccepibile, la Sezione Specializzata del Tribunale Torinese ha condiviso le doglianze sollevate dall’Appaltatore, accertando l’invalidità della risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico, il Collegio ha rilevato come la contestazione “madre” – su cui si fonda il percorso argomentativo dell’Amministrazione – sia del tutto irrilevante ai fini della risoluzione contrattuale.

Il Tribunale, infatti, ha accertato come si tratti di fatti relativi semmai ai contratti precedenti, nient’affatto pertinenti al contratto che si è voluto interrompere in maniera autoritaria.

A nulla è servito il richiamo operato dalla Stazione Appaltante all’art. 95, comma 1, lett. e) del Codice degli Appalti, nella parte in cui impone l’esclusione dalla partecipazione alla procedura dell’offerente che “abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Riprendendo sul punto le difese articolate dalla difesa di parte attrice, il Collegio ha rilevato che l’eventuale sussistenza di un illecito professionale, ai sensi degli artt. 95 e 98, comma 3, del Codice non impinge minimamente sugli addebiti contestabili in seno al procedimento di risoluzione contrattuale.

Ed invero, sottolinea il Tribunale che le norme invocate dalla S.A. sono dettate in materia di esclusione dell’offerente nell’ambito delle procedure di selezione, e non sono in alcun modo richiamate dall’art. 122 del Codice.

Quest’ultimo, al contrario, ai fini della risoluzione non attribuisce rilievo all’esistenza di indagini, ma chiede che l’appaltatore versi al momento dell’aggiudicazione in una delle condizioni previste dall’art. 94 co. 1, e quindi che sia già intervenuta “condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile” per uno dei reati di cui al successivo elenco.

Di conseguenza, le vicende del procedimento penale in corso sono irrilevanti ai fini della risoluzione del contratto in parola.

Ma non solo.

Il Collegio bacchetta l’Amministrazione anche sotto altro profilo.

Sulla scorta delle censure mosse dall’Appaltatore, i Giudici di prime cure hanno rilevato che nella lettera di risoluzione contrattuale non vi è alcun riferimento né all’applicazione dell’art. 95, né alla commissione di “gravi illeciti professionali”, né alla tipologia di reati contestati, essendosi la S.A. limitata a richiamare l’esistenza di un’indagine penale all’epoca in corso presso la Procura della Repubblica competente.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha dedotto che le norme invocate dalla Stazione Appaltante in seno al giudizio “costituiscano un tentativo di motivazione ex post, ma non siano state poste a fondamento della risoluzione al momento in cui questa è stata deliberata …e che quindi sia stato violato il principio del contraddittorio previsto dall’art. 122 del Codice degli Appalti. “.

 

I principi espressi dal Collegio

La sentenza in esame da modo di riflettere sull’importanza non solo del procedimento di risoluzione contrattuale di cui all’art. 122 del Codice, ma anche sulla necessità di ponderare adeguatamente i fatti imputabili alla controparte contrattuale, posti a fondamento della (legittima/valida) risoluzione contrattuale.

Seppur inserito nella parte propriamente esecutiva del contratto, la risoluzione contrattuale è disposta in conclusione di un vero e proprio procedimento, che trova la sua disciplina nell’art. 122 del Codice e nell’Allegato II.14.

Il procedimento di cui al citato allegato II.14, a sua volta, prevede l’obbligo di formulare le contestazioni ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni dell’appaltatore.

La giurisprudenza, d’altra parte, ha già affermato più volte l’essenzialità del rispetto degli oneri di preventiva contestazione previsti dalle leggi speciali per la risoluzione del contratto, essendo previste per tutelare l’interesse dell’appaltatore a fronte del potere unilaterale dell’amministrazione (cfr. Cass. 8534/2000; Cass. 18645/2010, che ribadisce l’essenzialità della conoscenza delle contestazioni da parte dell’appaltatore, pur ammettendo che possa avvenire con forme equipollenti rispetto a quelle tipiche).

In seno a tale procedimento, dunque, devono essere contestate tutte le inadempienze perpetuate dall’Appaltatore. Nessuna esclusa.

Ovviamente, deve trattarsi di gravi fatti che alterano il sinallagma del contratto in essere.

Ed anche sul punto la sentenza è illuminante nell’accertare che eventuali inadempienze perpetuate in precedenti rapporti contrattuali non hanno alcuna rilevanza in un autonomo e distinto contratto vigente e non sono in grado di comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Nè tali circostanze possono avere rilevanza ai sensi degli artt. 94 e 98 del Codice; si tratta di norme introdotte dal Legislatore per disciplinare la fase di selezione del contraente, non per giustificare eventuali elementi causidici del contratto.