Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 (Fascicolo n. 1607/2026)
L’ANAC con parere anticorruzione del 15 aprile 2026 (Fascicolo n. 1607/2026), ha fornito chiarimenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi riguardanti i medici titolari di incarichi libero-professionali continuativi presso le aziende sanitarie. L’Autorità ha precisato che il conflitto di interessi ricorre ogniqualvolta il medico di un’azienda sanitaria sia titolare di un interesse privato che possa influenzare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’ASL.
Il conflitto d’interesse è un rischio specifico che l’ente devono considerare nell’ambito della mappatura dei processi e della programmazione delle misure previste dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, prevedendo nel proprio Piano apposite misure di prevenzione per i medici collaboratori.
L’obbligo di segnalazione e la conseguente astensione rappresentano le principali misure preventive. Tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi c.d. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con l’effetto di paralizzare il servizio pubblico ed arrecare un danno all’interesse collettivo di tutela della salute. In tali ipotesi, ANAC individua quale misura necessaria la rinuncia ad uno degli incarichi incompatibili.
Le aziende sanitarie sono pertanto chiamate a effettuare una valutazione concreta e caso per caso della potenziale lesione del principio di imparzialità e del corretto perseguimento dell’interesse pubblico. In particolare, devono vigilare sui casi in cui l’attività privata del medico coincida con quella svolta per il servizio sanitario, per evitare conflitti di interesse e per prevenire il rischio che il professionista indirizzi i pazienti verso strutture private per ottenere vantaggi economici o personali.
🔗 Parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 15 aprile 2026
