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Sulla portata della nozione di conflitto di interessi nelle gare di appalto, ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023

TAR Campania, sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171 – L’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, chiarisce – con disposizione di ampia portata – che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che, “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, “in qualsiasi modo”, il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno “direttamente o indirettamente” un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. La norma, quindi, include nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara. Sotto tale profilo, rientra pienamente nell’ambito della norma la figura del capo-progettista dell’opera posta a base di gara legato da vincoli di parentela con il legale rappresentante di un operatore concorrente, a nulla rilevando che tale professionista non prenda parte alla fase di aggiudicazione stricto sensu.
Il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi che avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta”. Infatti, la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara.

N. 03171/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B77FF46A51 da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli “Federico II”, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’annullamento:

a) del verbale di gara n. -OMISSIS-, comunicato in data-OMISSIS-, relativo alla procedura avente ad oggetto “Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell’amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information di Ateneo” CIG: B77FF46A51, con il quale la commissione ha disposto l’esclusione della -OMISSIS- dalla gara ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettere b) ed e), e dell’art. 98, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

b) della nota prot.-OMISSIS- con la quale è stata comunicata l’esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1) lettera d) del Codice;

c) dell’aggiudicazione della gara ad altro operatore economico, ove intervenuta;

d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli “Federico II”;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ne ha disposto l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell’amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information Modeling di Ateneo”.

In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto:

– di aver regolarmente partecipato alla suddetta procedura e di essersi classificata al primo posto nell’ambito della graduatoria provvisoria;

– che nel corso della successiva fase di verifica della documentazione amministrativa, tuttavia, l’Amministrazione ha ricevuto una segnalazione anonima, assunta al protocollo il -OMISSIS-, in merito alla sussistenza di un rapporto di parentela di terzo grado tra -OMISSIS-, cioè il legale rappresentante della società -OMISSIS-, e l’Ing. -OMISSIS-, dipendente dell’Ateneo che aveva svolto l’incarico di progettista delle opere impiantistiche poste a base di gara;

– che, a seguito delle verifiche interne, in cui il citato dipendente ha confermato l’esistenza di tale legame di parentela, la Stazione appaltante, con nota del -OMISSIS-, ha avviato un procedimento in autotutela al fine di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esclusione dalla gara della società -OMISSIS-, anche alla luce del fatto che quest’ultima aveva espressamente dichiarato, tanto nella domanda di partecipazione quanto nel DGUE, l’insussistenza di cause di conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023;

– che, all’esito delle verifiche istruttorie e del deposito di memorie da parte della società, l’Amministrazione ha indi effettivamente disposto la sua esclusione, e questo sia per la sussistenza di un oggettivo e non altrimenti risolvibile conflitto di interessi (art. 95, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 36/2023), tale da generare, nella gara, una potenziale “asimmetria informativa” a vantaggio della -OMISSIS- in virtù del ruolo chiave di progettista ricoperto dall’ing. -OMISSIS-, sia per l’addebitabilità alla stessa società di un grave illecito professionale (art. 95, co. 1, lett. e, in combinato disposto con l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 e con l’art. 2 del Disciplinare di gara), essendosi essa resa responsabile della violazione degli obblighi dichiarativi per aver taciuto una circostanza rilevante, con conseguente lesione del rapporto fiduciario tra operatore ed Amministrazione.

La società -OMISSIS-, con il ricorso in esame, ha dedotto l’illegittimità del descritto provvedimento di esclusione sostenendo, in sintesi, che il mero rapporto di parentela non avrebbe configurato ex se un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 36/2023, anche perché -OMISSIS- non avrebbe preso parte alla procedura di aggiudicazione, ma unicamente alla co-redazione del progetto a monte, e unitamente ad altri professionisti. Secondo la ricorrente quindi, in assenza di adeguati riscontri circa una concreta minaccia all’imparzialità, la dedotta asimmetria informativa risulterebbe insussistente, così come infondate sarebbero anche le presunte violazioni degli obblighi dichiarativi contestate alla società.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, la quale ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 210 del 16 gennaio 2026 il Collegio ha respinto la domanda cautelare corredante il ricorso, «ritenuta l’insussistenza, in punto di fumus boni iuris, dei presupposti per una favorevole delibazione dell’istanza di tutela cautelare; ritenuto, infatti, che la Stazione appaltante appare aver fatto buon governo, nella specie, dei principi in materia di conflitto di interessi, legittimamente disponendo l’esclusione della società ricorrente, prima graduata, dalla procedura di appalto integrato una volta accertato il rapporto di parentela (di terzo grado), non dichiarato, tra il legale rappresentante di questa e l’ingegnere -OMISSIS- dell’Università resistente che, per il lotto controverso, ha svolto l’incarico di capo – progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione».

In data 24 marzo 2026, l’Ateneo resistente ha altresì depositato in atti documentazione attestante l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente da parte dell’ANAC, incardinato in relazione ai medesimi fatti di gara.

All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La -OMISSIS-, con un unico motivo di ricorso, deduce l’illegittimità della propria esclusione per la violazione degli artt. 16, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

In primo luogo la ricorrente prospetta l’insussistenza di un reale conflitto di interessi, atteso che il -OMISSIS- non avrebbe avuto poteri nella fase di aggiudicazione, per cui non vi sarebbe prova di alcun vantaggio concreto per l’operatore economico; in secondo luogo, la ricorrente sostiene il difetto dei presupposti per la configurabilità di un proprio grave illecito professionale, in quanto essa avrebbe omesso in assoluta buona fede di dichiarare la menzionata parentela, in quanto ritenuta giuridicamente irrilevante sotto il profilo di un eventuale conflitto di interessi.

Il Collegio ritiene che queste doglianze siano infondate e debbano pertanto essere respinte, in quanto il provvedimento impugnato trova un solido quanto duplice fondamento tanto nel dato oggettivo del conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, quanto nella grave reticenza dichiarativa dell’operatore economico.

2.1. Sotto il profilo del dato oggettivo del conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, non è condivisibile la ricostruzione della ricorrente secondo cui già in astratto la figura -OMISSIS- non rientrerebbe nel perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, dato che tale figura professionale non prenderebbe parte alla fase di “aggiudicazione” stricto sensu.

La norma in questione, nel primo comma, prevede che « Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».

Orbene, il Collegio osserva che la disposizione in esame delinea una nozione ampia di conflitto di interessi, idonea a ricomprendere, nel suo perimetro soggettivo di applicazione, chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, e di riflesso ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato. Sotto tale profilo, non è secondario rilevare che la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara. Come emerge anche dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 36/2023, la norma di cui si tratta specifica che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell’ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali (che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine) e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato; in tale ambito, un conflitto di interessi si può determinare le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere portatore (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione possa avvenire aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato.

In coerenza, peraltro, con la giurisprudenza formatasi sulla precedente legislazione del d.lgs. n. 50/2026 (ex multis Consiglio di Stato n. 9850/2023), l’art. 16 del nuovo Codice, chiarisce quindi – con disposizione di ampia portata – che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che, “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, “in qualsiasi modo”, il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno “direttamente o indirettamente” un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

La norma – come può evincersi dal suo tenore letterale, ma anche dalla sua trasparente ratio – intende quindi includere nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara.

Con specifico riferimento alla posizione -OMISSIS-, la giurisprudenza ha del resto già evidenziato che il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta” (Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151; conf. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; T.A.R. Sardegna, 3 aprile 2003, n. 397).

Ciò premesso in chiave di ricostruzione generale, non pare possibile dubitare che nel caso di specie la -OMISSIS- integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023.

Sul punto non è dirimente che il richiamato professionista fosse solo uno degli otto componenti del team di progettisti, o che gli impianti elettrici avessero valenza asseritamente secondaria: la sua partecipazione alla stesura del progetto esecutivo ha comunque oggettivamente determinato, in potenziale vantaggio della -OMISSIS-, una condizione di possibile asimmetria informativa, ponendo tale operatore economico, di conseguenza, in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.

Né coglie nel segno l’argomento, contenuto nel ricorso, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva e concreta trasmissione di informazioni a vantaggio della -OMISSIS- tramite il richiamato progettista. L’art. 16 in commento non integra difatti una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza. Sul punto la condivisibile giurisprudenza ha osservato che le cause di incompatibilità servono a tutelare “la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, e scattano a fronte di situazioni di mero pericolo”, a prescindere dall’effettivo concretizzarsi di un pregiudizio, tutelando così già l’immagine stessa di imparzialità dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 luglio 2021, n. 908). Ne deriva che, al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente, come nella fattispecie, il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, ed è altresì sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’indebito vantaggio competitivo.

La pericolosità della condizione verificatasi in concreto è poi ulteriormente avvalorata dalla omissione dichiarativa in cui è incorso il rappresentante legale di -OMISSIS-, il quale, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, pur potendo ben essere a conoscenza del riferito rapporto di parentela (i nominativi dei progettisti apparivano negli elaborati di gara), ha dichiarato l’assenza di ragioni di conflitto di interesse.

È poi appena il caso di aggiungere che il rapporto di parentela di terzo grado tra il progettista ed il rappresentante legale della società poi partecipante alla gara, e infine ricorrente, sarebbe potenzialmente sussumibile anche tra le ipotesi di conflitto di interesse c.d. tipizzato ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

In quest’ottica, non assume alcuna rilevanza l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista: il conflitto di interessi accertato dall’Università resistente non si fonda, infatti, su un giudizio di riprovevolezza o su un presunto accordo collusivo (che infatti non è stato contestato al-OMISSIS-), bensì sul mero dato oggettivo del descritto legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere, a seguito della partecipazione del parente alla successiva gara, il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti.

Correttamente, inoltre, l’Ateneo ha ritenuto tale conflitto “non diversamente risolvibile” ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023: essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione -OMISSIS-, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate.

2.2. L’esclusione impugnata è giustificata poi anche dalla omissione dichiarativa con riguardo all’esistenza del descritto legame parentale, contestata alla ricorrente, in ragione dell’art. 95, co. 1, lett. e) e dell’art. 98, co. 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023.

Risulta invero per tabulas che la -OMISSIS-, nel DGUE, abbia barrato l’opzione “NO” in corrispondenza del quesito sulla sussistenza di cause di conflitto di interessi, e abbia reso analoga dichiarazione nella domanda di partecipazione, in questo modo sottacendo l’esistenza dello stretto legame di parentela con il progettista.

Né convince la giustificazione, addotta dalla ricorrente, secondo cui l’omissione dichiarativa sarebbe conseguenza di una interpretazione in buona fede in merito alla ritenuta non configurabilità della parentela con il progettista quale motivo di conflitto di interesse.

Va infatti osservato che, anche alla luce del principio di reciproca fiducia e buona fede (artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023), l’operatore economico non può essere ammesso, sulla base della propria individuale e arbitraria interpretazione, a ritenere irrilevanti i propri vincoli parentali con i dipendenti della Stazione appaltante, ma è tenuto semmai a un obbligo di massima trasparenza dichiarativa al riguardo, affinché sia l’Amministrazione, e non il dichiarante, a operare le valutazioni del caso sulla rilevanza del fatto dichiarato.

Piuttosto, la società ricorrente, tacendo l’informazione in questione, e anzi dichiarando l’assenza di profili di conflitto di interesse, ha reso una dichiarazione oggettivamente falsa, o quantomeno gravemente fuorviante, precludendo all’Amministrazione resistente di valutare per tempo l’effettiva rilevanza del descritto rapporto di parentela.

Non convince, infine, nemmeno la difesa della ricorrente secondo cui il motivo escludente del conflitto di interessi non sussisterebbe in quanto il nome -OMISSIS- era chiaramente indicato sul frontespizio degli elaborati tecnici, onde non sarebbe stato configurabile alcun intento di celare il rapporto di parentela. Infatti. la omonimia -OMISSIS- non esimeva certo l’operatore economico dall’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere e non fuorvianti.

Rileva infine il Collegio che la riscontrata omissione dichiarativa ha gravemente minato il rapporto fiduciario, incidendo sull’affidabilità della società ricorrente. Sussistono quindi gli estremi di un grave illecito professionale, rilevante ai sensi dell’art. 98 c. 3 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo stata accertata una “condotta dell’operatore economico […] che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, dal che deriva che la condotta di -OMISSIS- è altresì idonea a incidere sulla sua affidabilità e integrità ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023.

3. Dunque il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

4. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti richiamati nel presente provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE

Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO